Il 16 dicembre scade il termine per versare la seconda rata dell’Imu terreni agricoli 2024. Ecco chi deve versarla, la complessa casistica di chi è esente e come calcolare gli importi.
In scadenza la seconda rata dell’Imu 2024, l’Imposta municipale unica si deve pagare anche sui terreni agricoli, ma come sono calcolati gli importi dovuti? Chi sono i soggetti obbligati al pagamento e quelli che, invece, hanno diritto all’esenzione?
L’Imu terreni agricoli 2024 deve essere versata dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing. Il calendario è del tutto simile a quello dell’Imu per i fabbricati.
Il calendario per i versamenti Imu è molto semplice da ricordare, perché segue due scadenze su base semestrale:
- 16 giugno pagamento dell’acconto o prima rata (quest’anno cadeva di domenica quindi il pagamento è slittato al 17);
- 16 dicembre, seconda rata o saldo.
Nel 2023 c’è stata un’importante novità, valida solo per tale anno di imposta: la terza rata Imu versata a febbraio 2024, ma per quest’anno non dovrebbero esservi brutte sorprese.
Per il pagamento della prima rata si applica, su base semestrale, l’aliquota determinata per l’anno precedente. Per la seconda rata si applicano, invece, le aliquote che il Comune ha comunicato con delibera adottata entro il 28 ottobre.
Nel caso in cui il Comune non adotti nuove aliquote, anche per la seconda rata si applicano le aliquote dell’anno precedente.
Di seguito, vediamo anche come effettuare il calcolo dell’Imposta municipale unica dovuta.
Imu terreni agricoli 2024: chi paga ed esenzioni
Il presupposto dell’Imu, cioè la condizione che deve verificarsi affinché sorga l’obbligo di pagamento, è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.
Sono considerati soggetti passivi del tributo il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie). Nel caso in cui si tratti di aree demaniali l’imposta è dovuta dal concessionario, mentre nel contratto di leasing è tenuto al versamento il locatario. Queste le regole generali, vi sono però dei casi di esenzione per i terreni agricoli 2024.
Esenzione Imu terreni agricoli 2024
In base a quanto determinato dall’art. 1, comma 758, della legge n. 160 del 2019, sono esenti dal versamento dell’Imu terreni agricoli 2024 i soggetti che si trovano in una delle segunti situazioni:
- terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali (Iap), iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- terreni ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.
Per l’Imu terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, è previsto che, se il Comune indicato nella circolare è contrassegnato dalla lettera PD – Parzialmente delimitato, l’esenzione Imu si applica solo per la porzione di terreni ricadenti nella zona per la quale il comune ha previsto l’esenzione. Nel caso in cui non sia stata indicata alcuna sigla, l’esenzione Imu si applica per tutti i terreni ricadenti in quella zona.
L’Imu si applica, invece, su tutti gli altri terreni agricoli che non rientrano in nessuna delle suddette fattispecie.
In tale ipotesi:
- il codice tributo per il versamento con modello F24 è “3914”
- la base imponibile su cui calcolare l’imposta è data dal reddito dominicale del terreno, rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente 135.
Il tutto poi rapportato alla percentuale di possesso e ai mesi di possesso.
Imu agricola 2024 per terreni incolti e orti
I terreni incolti o gli orti, ovvero quelli non adibiti “all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 del Codice civile” sono da considerarsi comunque agricoli: lo stabilisce la sentenza della Corte di Cassazione n. 7369/2012.
La ratio alla base della sentenza è che tali terreni possono essere potenzialmente destinati all’uso agricolo, senza che per forza questo debba essere oggetto di effettivo esercizio dell’attività agricola.
Nei Comuni montani sono esentati dall’Imu tutti gli orti e i terreni incolti, nei Comuni di pianura, invece, l’esenzione è limitata ai terreni dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali.
Resta fuori dall’esenzione Imu una sola casistica: i terreni incolti e gli orti di proprietari che non hanno la qualifica di coltivatore diretto o di Iap e che quindi sono tenuti al versamento.
La circolare 19 del 1993 dell’Agenzia delle Entrate specifica che non sono soggetti a Imu Terreni agricoli i terreni diversi dalle aree fabbricabili sui quali sono esercitate attività agricole in forma non imprenditoriale. Si tratta degli orticelli, cioè piccoli appezzamenti di terreno coltivati occasionalmente, senza strutture organizzative.
Calcolo Imu terreni agricoli
Per il calcolo dell’Imu agricola, bisogna applicare l’aliquota ordinaria dello 0,76% al reddito domenicale al primo gennaio dell’anno di riferimento, rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente 135.
L’aliquota ordinaria dello 0,76% è soggetta ad aumento o diminuzione da parte dei Comuni fino allo 0,3%, quindi, l’aliquota ordinaria può variare in ogni Comune da un minimo di 0,46% a un massimo di 1,06%.
Il calcolo dell’Imu terreni agricoli si effettua, in sostanza, nel seguente modo:
- calcolo dell’imponibile: reddito dominicale x 1,25 x 135;
- applicazione dell’aliquota deliberata dal Comune.
Per consultare le aliquote del proprio Comune è possibile consultare il motore di ricerca del Mef.
L’Imu per i terreni edificabili: le regole
Non si applica l’Imu terreni agricoli per i terreni edificabili. Tali terreni, infatti, indipendentemente dal loro utilizzo non sono tassati come terreni agricoli, ma come aree edificabili.
Vi è però un’eccezione: non è prevista esenzione per quei terreni qualificati come “edificabili”, salvo il caso in cui il terreno sia posseduto e condotto da coltivatore diretto o Iap (comma 741 lett. d, legge di bilancio 2020).
Un terreno viene definito edificabile quando, avendo come riferimento lo strumento urbanistico generale adottato dal Comune in cui si trova, è suscettibile di essere edificato.
Se non esente, la base imponibile Imu del terreno edificabile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
Il Comune determina la base imponibile adottando i seguenti parametri:
- zona territoriale di ubicazione;
- destinazione d’uso consentita;
- indice di edificabilità;
- oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
- prezzi medi di mercato per terreni e ubicazioni simili.
Il codice tributo per il versamento con modello F24 è “3916”per le aree fabbricabili ed è 3914 per i terreni.
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