Instagram: niente fattura per i servizi ai privati

Martina Cancellieri

6 Dicembre 2018 - 17:16

Servizi elettronici: niente obbligo di fattura per le consulenze verso privati. L’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti in merito con la risposta all’interpello pubblicata il 5 dicembre 2018.

Instagram: niente fattura per i servizi ai privati

Non c’è l’obbligo di emissione della fattura nè di certificazione dei corrispettivi per i servizi elettronici come Instagram Collaboration, #Hashtag e IG Likes, a meno che non venga richiesta dal cliente.

I chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate in data 5 dicembre 2018 con la risposta all’interpello posto da una società che svolge attività via internet e collegate al web.

La società interpellante documenta la propria attività con l’emissione di apposite fatture per i servizi elettronici forniti per la gestione e l’ottimizzazione dei profili Instagram.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini fiscali la fattura dev’essere emessa solo su richiesta del committente soggetto passivo IVA o privato consumatore, altrimenti non vige nessun obbligo di emissione.

Tuttavia, se richiesta dal cliente al momento dell’effettuazione dell’operazione la fattura deve essere emessa e rispettare inoltre specifici requisiti.

Servizi elettronici Instagram: la fattura va emessa quando richiesta dal cliente

Con la risposta n. 96 del 5 dicembre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non sussiste nessun obbligo di emissione delle fatture per i servizi elettronici forniti verso soggetti che non sono passivi d’imposta.

La società interpellante si occupa di varie attività internet come:

  • progettazione e realizzazione di siti web, applicazioni, portali, radio, tv, web tv, iptv, mobile tv, giornali, periodici;
  • promozione e realizzazione di eventi e siti web di natura turistica e culturale;
  • organizzazione e gestione di spazi turistici, ricreativi e altre attività connesse.

Attualmente la società emette le fatture per i servizi elettronici come Instagram Collaboration, #Hashtag e IG Likes nella seguente modalità:

Dato che i servizi elettronici vengono forniti principalmente a persone fisiche che pagano con carta di credito, l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’art. 22 del Decreto IVA esclude l’obbligatorietà dell’emissione della fattura, tra le altre cose:

“per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione”

La normativa stabilisce che se il cliente non richiede la fattura al momento di effettuazione dell’operazione non vige l’obbligo di emissione, contrariamente è necessario attenersi a determinati requisiti previsti.

Agenzia delle Entrate - risposta n. 96 del 5 dicembre 2018
La risposta n. 96 del 5 dicembre 2018 dove l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo di emissione della fattura per i servizi elettronici forniti.

Servizi elettronici: requisiti per la corretta emissione della fattura

Nel caso in cui il cliente soggetto passivo IVA o privato consumatore al momento dell’effettuazione dell’operazione richieda la fattura per i servizi elettronici forniti, la società dovrà emetterla rispettando specifici requisiti di legge.

Ecco i requisiti da rispettare per la corretta emissione della fattura ai fini fiscali:

  • utilizzo di stampati conformi a quelli allegati al Dm 30 marzo 1992;
  • numerazione progressiva prestampata;
  • predisposizione da parte di tipografie autorizzate dal MEF che non ne consentono l’emissione elettronica.

Tuttavia, ne è ammessa la consegna di copia tramite posta elettronica se realizzata secondo le regole del Codice dell’amministrazione digitale.

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