Ravvedimento operoso: nuovo tasso interessi legali dal 2017

Francesco Oliva

16/12/2016

Qual è il tasso interessi legali ravvedimento operoso da applicare nel 2017? E per coloro che devono ravvedere un tributo dal 2016? Ecco tutte le risposte.

Ravvedimento operoso: nuovo tasso interessi legali dal 2017

Sul ravvedimento operoso, oltre alle sanzioni ridotte, occorre pagare gli interessi legali ad un tasso fissato da un apposito decreto ministeriale (MEF).

Per il 2016 - periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2016 - il saggio di interessi legali previsto era pari allo 0,2%. In altre parole, i contribuenti che durante quest’anno si sono avvalsi del ravvedimento operoso hanno pagato, oltre alle sanzioni ridotte, anche interessi legali calcolati in funzione del ritardo del pagamento e del tasso (aliquota o saggio) di interessi legali allo 0,2%.

Interessi legali ravvedimento operoso 2017: nuova aliquota

Dal 2017 il tasso (saggio o aliquota) di riferimento per il calcolo del ravvedimento operoso cambia e passa allo 0,1%.

Cosa significa in termini pratici? Semplicemente che nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2017 gli interessi legali sono calcolati con tasso pari allo 0,1%, oltre ovviamente alla riduzione delle sanzioni che segue le stesse regole già previste dopo la riforma del 2015.

Di conseguenza, chi deve avvalersi del ravvedimento operoso da gennaio 2017 dovrà calcolare il tasso interessi legali dello 0,2% fino al 31 dicembre 2016 per poi passare al calcolo con il tasso dello 0,1% dal 1° gennaio 2017.

Ravvedimento operoso: cos’è e quali sono le regole da applicare?

Il ravvedimento operoso rappresenta un istituto fondamentale del diritto tributario italiano con il quale il contribuente può spontaneamente regolarizzare omissioni, errori o illeciti di tipo fiscale, versando il tributo non pagato, una sanzione stabilita in misura ridotta e gli interessi, calcolati sull’importo non pagato al tasso legale vigente.

Tabella ravvedimento operoso 2017

Ecco la tabella analitica con termini e misura della sanzione applicabile alla luce della riforma che ha variato la misura delle sanzioni a partire dallo scorso 1° gennaio 2016:

Tipologia ravvedimento operoso Termine temporale Sanzione ridotta
Ravvedimento «sprint» Entro 14 giorni dalla scadenza 0,1% per ogni giorno di ritardo
Ravvedimento breve Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza 1,50% fisso
Ravvedimento lungo Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza 1,67% fisso
Ravvedimento lungo o annuale Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi dal 91° giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione 3,75%
Ravvedimento ultrannuale Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione 4,29% (1/7 di 30%
Ravvedimento ultrabiennale Dopo 2 anni dall’omissione o dall’errore 5% (1/6 del 30%)

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