Nuove regole per l’accertamento di invalidità previdenziale e disabilità, lo prevede la legge di Bilancio 2025. L’Inps spiega cosa è cambiato dall’1 gennaio 2025.
Con il messaggio n. 188 del 17 gennaio 2025 l’Inps fa chiarezza sulle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025 per quanto riguarda le procedure di accertamento della condizione di disabilità e invalidità previdenziale.
Le nuove regole, introdotte a decorrere dall’1 gennaio 2025, differiscono tra pazienti oncologici e non. Nel dettaglio, con il comma 167 dell’articolo 1 della manovra viene stabilito che le visite di revisione delle prestazioni già riconosciute ai pazienti con patologie oncologiche sono eseguite ai sensi di quanto disposto dall’articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ferma restando però la possibilità di richiedere la visita diretta.
Con il successivo comma 168, invece, è stato semplificato il procedimento di accertamento sanitario, stabilendo che “in caso di contestuale presentazione di istanze per gli accertamenti di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché di invalidità e inabilità di cui agli articoli 1, 2, 5 e 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e all’articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025, l’Inps è tenuto a effettuare l’accertamento dei requisiti sanitari in un’unica visita, integrando, ove necessario, la composizione della commissione medica competente”.
Queste disposizioni si applicano anche alle visite di revisione di prestazioni già riconosciute se programmate tra l’1 gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, a patto però che l’intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a 3 mesi.
A tal proposito, vista la complessità di queste norme e la difficoltà che le persone interessate potrebbero avere nel comprenderle, l’Inps con il messaggio in oggetto ha fornito le prime indicazioni operative. Ecco cosa è importante sapere.
Persona con disabilità affetta da patologie oncologiche, accertamenti fino al 31 dicembre 2025
Il comma 3-bis dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 62/2024 riguarda gli accertamenti sanitari già effettuati per patologie oncologiche prima del 1° gennaio 2025, su tutto il territorio nazionale, comprese le nove province coinvolte nella sperimentazione della valutazione di base (Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste).
Secondo la norma, gli accertamenti di revisione per patologie oncologiche devono essere definiti sulla base della documentazione disponibile, senza visita diretta, se i documenti forniti permettono una valutazione obiettiva. L’iter prevede che l’interessato riceva una comunicazione con l’invito a inviare la documentazione sanitaria entro 40 giorni, dopodiché la Commissione medica valuta prioritariamente sugli atti, utilizzando anche dati già acquisiti in precedenza.
Se l’interessato preferisce una visita diretta, può richiederla entro lo stesso termine di 40 giorni tramite email ordinaria o Pec al Centro Medico Legale competente. In assenza di ulteriori documenti o di richiesta di visita diretta, la Commissione può concludere la valutazione sugli atti a sua disposizione.
Persone con disabilità affette da patologie non oncologiche, accertamenti fino al 31 dicembre 2025
La valutazione sugli atti, prevista dall’articolo 29-ter del decreto-legge n. 76/2020, rimane valida per gli accertamenti sanitari relativi a patologie non oncologiche su tutto il territorio nazionale, incluse le nove province coinvolte nella sperimentazione della valutazione di base. Questo in conformità all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2024, che stabilisce che fino al 31 dicembre 2025 continuano ad applicarsi i criteri di accesso e i sistemi di valutazione in vigore prima dell’entrata in vigore del decreto, anche nei territori interessati dalla sperimentazione.
Inoltre, in linea con la riforma della disabilità introdotta dal decreto legislativo n. 62/2024, che evita di fissare una scadenza per gli accertamenti sanitari salvo casi eccezionali, l’Istituto ha raccomandato di limitare le revisioni ai casi in cui, secondo le attuali conoscenze mediche, si preveda con certezza un miglioramento delle condizioni di salute. Le revisioni non dovrebbero essere richieste per patologie cronico-degenerative, salvo situazioni specifiche e ben motivate.
Semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per l’invalidità e l’inabilità
Il comma 168 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025 introduce l’articolo 33-bis nel decreto legislativo n. 62/2024, semplificando gli accertamenti sanitari per il 2025.
In caso di attivazione contestuale dell’accertamento per invalidità assistenziale (legge n. 104/1992 e legge n. 68/1999) e previdenziale (legge n. 222/1984 e decreto legislativo n. 503/1992), l’I’Inps è obbligato a effettuare una sola visita sanitaria. Questa disposizione si applica anche alle visite di revisione programmate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, a condizione - come visto sopra - che gli accertamenti siano distanziati di massimo 3 mesi.
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