Guida all’imposta sul reddito delle società - IRES 2019: istruzioni, calcolo e scadenza modello F24.
Ires 2019: ecco la nuova guida su calcolo, istruzioni e modalità di pagamento.
Partiamo da alcune premesse di carattere generale. L’Ires è l’imposta sul reddito delle società ovvero l’imposta che grava sulle società di capitali italiane (S.r.l., S.r.l.s., S.p.A., S.a.p.a.) e sugli enti.
L’IRES è stata istituita con la riforma fiscale Tremonti del 2003; essa colpisce il reddito prodotto dalle società e dagli enti con un’aliquota proporzionale al reddito ed attualmente pari al 24%. Fino allo scorso 31 dicembre 2016 l’aliquota di riferimento era il 27,5%.
Il riferimento normativo essenziale è il d.p.r. 917/1986 ovvero il «Testo unico delle imposte sui redditi»- TUIR. In precedenza, l’imposizione sui redditi societari era attuata con l’IRPEG, l’imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Ecco un’analisi dell’IRES con i soggetti passivi dell’imposta, aliquota, metodo di calcolo e principi applicativi.
IRES: aliquota 2019
Qual è l’aliquota IRES 2019? Ormai dallo scorso 1° gennaio 2017 l’aliquota IRES è fissata al 24%.
IRES: soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società
I soggetti passivi dell’IRES sono previsti dall’articolo 73 del TUIR.
Sulla base di questo articolo i soggetti passivi dell’IRES possono essere classificati in tre macro categorie:
- enti e società di capitali residenti in Italia che svolgono attività commerciale;
- enti e società di capitali non residenti in Italia che svolgono una parte della propria attività commerciale in Italia;
- enti non commerciali, cioè enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciale.
I criteri per l’individuazione dei soggetti passivi dell’IRES sono individuati sempre dall’articolo 73 del TUIR ovvero:
- residenza (vedi 3° comma articolo 73);
- oggetto dell’attività (vedi 4° e 5° comma dell’articolo 73).
Calcolo e aliquota IRES: calcolo base imponibile ed imposta
A questo punto è necessario comprendere come deve essere effettuato il calcolo dell’IRES.
I passaggi fondamentali per il calcolo dell’IRES sono due:
- determinazione della base imponibile, adottando un metodo diverso a seconda dei soggetti passivi considerati;
- applicazione dell’aliquota 2016 che sarà pari al 27,50%.
Ecco come effettuare il calcolo dell’IRES distinguendo le varie categorie di soggetti passivi.
Calcolo IRES 2019 società di capitali ed enti commerciali residenti
Vediamo come calcolare l’IRES per gli enti commerciali e le società di capitali residenti.
Per gli enti e le società di capitali residenti la base imponibile IRES è determinata considerando ogni reddito, qualsiasi sia la fonte, come reddito d’impresa. Il punto di partenza è rappresentato dall’utile di esercizio risultante dal conto economico. Questo valore deve essere poi successivamente rettificato per tenere conto delle variazioni fiscali in aumento o in diminuzione previste dal TUIR (si pensi, a titolo di esempio, alle particolari percentuali di deducibilità previste per i costi di telefonia, rappresentanza, ecc.).
Calcolo IRES 2019 società di capitali ed enti commerciali non residenti
Come procedere, invece, per il calcolo dell’IRES per gli enti e le società di capitali non residenti?
Per le società di capitali e gli enti non residenti la base imponibile IRES è formata soltanto dai redditi prodotti sul territorio dello Stato italiano.
La base di partenza è sempre costituita dall’utile risultante dal conto economico.
Secondariamente occorre distinguere se tali soggetti svolgono un’attività commerciale o non commerciale e, inoltre, nel primo caso, se hanno o meno nel territorio dello Stato una stabile organizzazione.
Di conseguenza, per il calcolo IRES delle società di capitali e degli enti non residenti occorre distinguere almeno tre casi:
- se i soggetti non residenti svolgono attività commerciale ed hanno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i redditi prodotti sono assorbiti dalla stabile organizzazione medesima che redige apposito conto economico. Il regime fiscale da applicare è quindi identico a quello delle società commerciali residenti;
- se, invece, gli enti ed i soggetti non residenti non hanno stabile organizzazione ma svolgono attività commerciali le regole da applicare sono quelle previste dal titolo I del TUIR in materia di IRPEF;
- per gli enti non commerciali e le società non residenti valgono le regole previste per gli enti non commerciali residenti.
Calcolo IRES 2019 enti non commerciali
Come effettuare, infine, il calcolo IRES per gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato?
Una premessa: qualora un ente non profit (associazione, fondazione, ecc.) residente decida di svolgere, ancorché in via non prevalente, attività commerciale allora si dovrà aprire una partita IVA. Periodicamente si dovrà tenere una contabilità separata per l’attività commerciale svolta.
Per il calcolo IRES di questi soggetti la determinazione della base imponibile avviene seguendo le regole previste per le persone fisiche.
Il riferimento normativo sono gli articoli 143-149 del TUIR.
Il reddito complessivo è dato, infatti, dalla somma delle singole categorie reddituali, secondo le regole di determinazione previste per ciascuna di esse dalla normativa IRPEF.
Calcolo IRES: dal bilancio di esercizio alla dichiarazione dei redditi
L’IRES si calcola quindi sull’utile fiscale prodotto dalle società e dagli enti.
Ma cosa si intende e come si calcola l’utile fiscale?
L’utile fiscale è il risultato del metodo del cosiddetto «doppio binario» ovvero l’applicazione di regole differenti a seconda che si determini il reddito civilistico da bilancio di esercizio ovvero il reddito fiscale che verrà riportato nella dichiarazione dei redditi modello UNICO SC.
Il primo si determina applicando i principi civilistici e contabili in materia di bilancio di esercizio e si basa, in particolare, sul principio della competenza economica.
L’utile fiscale, invece, si calcola aumentando o diminuendo il reddito civilistico delle componenti fiscali positive e/o negative disciplinate dal TUIR.
IRES codice tributo acconto e saldo nel modello di pagamento F24
Qual è il codice tributo da utilizzare per il pagamento dell’IRES nel modello F24?
In realtà i codici tributo IRES variano a seconda dei casi, ecco un’utile tabella di sintesi:
Descrizione imposta da pagare | Codice tributo da utilizzare nel modello F24 |
---|---|
Imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP, relativa alle siiq ed alle siinq, ai sensi della legge 27-12-2006, n. 296, art. 1, comma 126. risoluzione n.37/e del 7/2/2008 | codice tributo 1120 |
Imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito e dell’IRAP sui conferimenti in siiq, siinq e fondi immobiliari, ai sensi della legge 27-12-2006, art. 1, comma 137 e 140. risoluzione n. 37/e del 7/2/2008 | codice tributo 1121 |
Imposta rideterminata ai fini IRES a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata - art. 68, c. 6-bis, del tuir 1132 | codice tributo 1132 |
Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili sezione 2 del modello di versamento unitario | codice tributo 1668 |
IRES - acconto prima rata - art.72 del dpr 917/86 cosi come modificato dal dlgs 344/03 - risoluzione n.76/e del 27/05/04 | codice tributo 2001 |
IRES- acconto seconda rata o in unica soluzione-art.72 del dpr 917/86 cosi come modificato dal dlgs 344/03- risoluzione n.76/e del 27/05/04 | codice tributo 2002 |
IRES saldo- articolo 72 del dpr 917/86 cosi come modificato dal dlgs 344/03- risoluzione n.76/e del 27/05/04 | codice tributo 2003 |
Addizionale all’IRES - art. 31, c.3, d.l. 185/2008 - acconto prima rata | codice tributo 2004 |
Addizionale all’IRES - art. 31, c.3, d.l. 185/2008 - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione | codice tributo 2005 |
Addizionale all’IRES - art. 31, c.3, d.l. 185/2008 - saldo | codice tributo 2006 |
Addizionale IRES settore petrolifero e gas - art. 81, c. 16-18, d.l. n. 112/2008 - acconto prima rata - ris. n. 149/e del 09.06.2009 | codice tributo 2010 |
Addizionale IRES settore petrolifero e gas - art. 81, c. 16-18, d.l. n. 112/2008 - acconto seconda rata o in unica soluzione- ris. n. 149/e del 09.06.2009 | codice tributo 2011 |
Addizionale IRES settore petrolifero e gas - art. 81, c. 16-18, d.l. 112/2008 -saldo - ris. n. 149/e del 09.06.2009 2012 | codice tributo 2012 |
Addizionale IRES 4% settore petrolifero e gas-art. 3,c. 2, l. n. 7/09 - acconto prima rata - ris n. 148/e del 09.06.2009 2013 | codice tributo 2013 |
Addizionale IRES 4% settore petrolifero e gas-art. 3, c.2, l.egge n. 7 del 6.02.2009 -acconto seconda rata o in unica soluzione - ris. n. 148/e del 09.06.2009 | codice tributo 2014 |
Addizionale IRES 4% settore petrolifero e gas-art. 3,c.2, legge n. 7 del 6.02.2009- saldo - risoluzione n. 148/e del 09.06.2009 | codice tributo 2015 |
Recupero IRES per decadenza dalle agevolazioni a favore degli investimenti in start up innovative - soggetto consolidato o trasparente 2016 | codice tributo 2016 |
Recupero addizionale IRES settore petrolifero e gas per decadenza dalle agevolazioni a favore degli investimenti in start up innovative - soggetto consolidato o trasparente | codice tributo 2017 |
Maggiorazione IRES - acconto prima rata - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, del dl 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla l. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. | codice tributo 2018 |
Maggiorazione IRES - acconto seconda rata o in unica soluzione - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, del dl 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla l. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. | codice tributo 2019 |
Maggiorazione IRES - saldo - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, del dl 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla l. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. | codice tributo 2020 |
Addizionale IRES per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi - articolo 2, comma 2, decreto legge 30 Novembre 2013, n. 133 | codice tributo 2025 |
Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all’art.166 del tuir-IRES | codice tributo 2026 |
Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all’ articolo 166 del tuir-maggiorazione IRES -società di comodo | codice tributo 2027 |
Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all’ articolo 166 del tuir-addizionale IRES - settore petrolifero e gas | codice tributo 2028 |
Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all’articolo 166 del tuir-addizionale IRES - enti creditizi, finanziari e assicurativi | codice tributo 2030 |
Quota IRES impianti in sicilia acconto prima rata decreto 19/12/2013 | codice tributo 2031 |
Quota IRES impianti in sicilia acconto seconda rata o unica soluzione decreto del 19/12/2013 | codice tributo 2032 |
Quota IRES impianti in sicilia saldo decreto 19/12/2013 | codice tributo 2033 |
Quota IRES impianti in sicilia-addizionale IRES - settore petrolifero e gas - acconto prima rata decreto 19/12/13 | codice tributo 2034 |
Quota IRES impianti in sicilia -addizionale IRES - settore petrolifero e gas -acconto seconda rata o in unica soluzione decreto 19/12/2013 | codice tributo 2035 |
Quota IRES impianti in sicilia-addizionale IRES-settore petrolifero e gas - saldo -decreto 19/12/13 | codice tributo 2036 |
Quota IRES impianti in sicilia addizionale IRES enti creditizi, finanziari e assicurativi decreto 19/12/13 | codice tributo 2037 |
Quota IRES impianti in sicilia-maggiorazione IRES società di comodo acconto prima rata decreto 19/12/13 | codice tributo 2038 |
Quota IRES impianti in sicilia maggiorazione IRES società di comodo acconto seconda rata o unica soluzione decreto del 19/12/13 | codice tributo 2039 |
Quota IRES impianti in sicilia maggiorazione IRES società di comodo saldo decreto 19/12/13 | codice tributo 2040 |
Somme dovute a titolo di sanzione ai sensi dell’articolo 33, comma 4, lettera b), del decreto legge 30/09/2003, n. 269 - IRES (risoluzione 76/e del 6 Giugno 2005) | codice tributo 8920 |
IRES 2017 e disinquinamento del bilancio di esercizio
La riforma del diritto societario del 2003 ha profondamento cambiato anche la disciplina dell’IRES.
Prima della riforma, era possibile imputare a conto economico le rettifiche e gli accantonamenti di valore determinati dall’applicazione delle norme tributarie IRES. Di conseguenza, la rappresentazione chiara, veritiera e corretta del bilancio di esercizio veniva fortemente limitata.
In effetti, al fine di avere un dato informativo realistico sul risultato effettivamente prodotto dall’impresa era necessario fare riferimento al vecchio punto numero 14 della nota integrativa.
In questa sede venivano motivate le variazioni di bilancio (e i vari effetti) determinati dall’applicazione delle norme tributarie in materia di determinazione del reddito d’impresa e IRES.
Al fine di ovviare a questa situazione, la riforma del diritto societario del 2003 ha modificato le norme civilistiche, eliminando le interferenze fiscali sul bilancio di esercizio: si parla in questo senso di disinquinamento del bilancio.
Ciò si è tradotto, concretamente, nell’abrogazione del comma 2 dell’articolo 2426 del codice civile, che consentiva di imputare a conto economico le deduzioni fiscali dall’utile di esercizio, ancorché non rispondenti a quanto dettato dal primo comma dell’articolo 2426 del codice civile. Allo stesso tempo, è stata modificata l’impostazione delle norme fiscali, prevedendo il sistema del doppio binario.
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