La tassazione delle opere di ingegno nel modello 730/2024

Patrizia Del Pidio

17 Luglio 2024 - 07:59

Come sono tassate le opere dell’ingegno e come si indicano nella dichiarazione dei redditi con 730/2024?

La tassazione delle opere di ingegno nel modello 730/2024

Anche le opere dell’ingegno sono sottoposte a tassazione e vanno indicate nel modello 730/2024. Non tutti i redditi derivano da lavoro dipendente o da rapporti di collaborazione continuativi o che si protraggono nel tempo. Un lavoratore, infatti, può nel corso del periodo di imposta precedente siano state effettuare delle prestazioni di lavoro autonomo per le quali non è richiesta professionalità, abitualità ed eterodeterminazione.

Quando non si può parlare di lavoro autonomo (perchè mancata la professionalità e la continuità), in base a quello che prevede l’articolo 53 del Tuir si configurano le prestazioni di lavoro autonomo occasionale e in alcuni casi lo sfruttamento delle opere di ingegno.

Le due tipologie di reddito sono molto simili e non prevedono l’obbligo dell’utilizzo del modello Redditi PF (utilizzato, appunto, dagli autonomi), ma possono essere dichiarate anche utilizzando il modello 730. In questo caso, però, il soggetto abbia percepito nel corso del periodo d’imposta di riferimento anche redditi di lavoro dipendente o assimilato.

Questo è valido anche nel caso che nell’anno di presentazione della dichiarazione il dichiarante non ha un sostituto di imposta, visto che è possibile presentare la dichiarazione anche senza sostituto di imposta.

I redditi da indicare nel rigo D3 del modello 730/2024

Queste tipologie di redditi vanno indicate nel rigo D3 del modello 730/2024. In questo rigo vanno indicati, infatti, i:

  • proventi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno e di invenzioni industriali (brevetti, know how) percepiti direttamente dall’autore o inventore;
  • redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione, se l’apporto è costituito esclusivamente da prestazione di lavoro;
  • redditi derivanti dalla partecipazione agli utili spettante ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni o a società limitata.

I proventi derivanti dal lavoro autonomo

I compensi da lavoro autonomo, rientranti tra i redditi diversi ai sensi dell’articolo 67 del Tuir, vanno riportati nel quadro D, al rigo D5, specificando la tipologia di reddito mediante l’indicazione del codice identificativo (colonna 1), le somme effettivamente percepite (colonna 2) e le ritenute d’acconto subite (colonna 4). Inoltre, in tale rigo occorrerà indicare l’ammontare delle spese effettivamente sostenute inerenti la produzione del reddito (colonna 3). Tali spese, da portare in diminuzione del reddito, non possono mai superare il corrispettivo percepito, relativo ad ogni singola operazione.

Lo sfruttamento delle opere d’ingegno

Iniziamo con lo spiegare cosa sono le opere dell’ingegno. Si tratta dell’espressione maggiore della creatività umana, si tratta di opere frutto della mente e dell’ispirazione degli autori e sono tutelate dal diritto d’autore. In esse rientrano opere d’arte (come quadri e sculture), canzoni e scritti. La caratteristica principale delle opere dell’ingegno è rappresentata dall’originalità e della creatività.

Su tutte le opere dell’ingegno c’è tutela legale che garantisce agli autori il diritto esclusivo di utilizzo, riproduzione o diffusione delle proprie opere. Dall’altra parte, però, gli autori possono anche cedere l’utilizzo delle proprie opere ottenendo un equo compenso.

I proventi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno, confluiscono nel rigo D3 del modello 730 se percepiti dall’autore o dall’inventore, mentre se percepiti da aventi causa a titolo gratuito, o da soggetti che hanno acquistato tali diritti a titolo oneroso, costituiscono redditi diversi vanno indicati al rigo D4 codice 6. I compensi derivanti dallo sfruttamento delle opere d’ingegno devono essere indicati al lordo della deduzione forfettaria delle spese del 25%, elevata al 40% per i soggetti di età inferiore ai 35 anni, la quale sarà scomputata in sede di liquidazione delle imposte.

La detrazione ai fini Irpef

Per tutte queste categorie di reddito è prevista una detrazione dall’imposta lorda decrescente all’aumentare del reddito complessivo, non cumulabile con quella per redditi di lavoro dipendente e assimilati e da non rapportare al periodo di lavoro.

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# IRPEF

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