Disdetta e recesso spesso vengono usati come sinonimi, ma non sono la stessa cosa. Ecco cosa sapere, dai significati giuridici alle differenze e conseguenze.
Nel mondo giuridico e contrattuale, i termini «disdetta» e «recesso» sono spesso usati in modo intercambiabile, ma rappresentano concetti distinti, ciascuno con proprie caratteristiche e implicazioni normative. Capire la differenza tra disdetta e recesso è essenziale per chiunque stipuli contratti, siano essi di lavoro, locazione o abbonamenti a servizi.
Il quadro normativo attuale è influenzato dalla digitalizzazione e dall’evoluzione delle direttive europee, come la Direttiva UE 2019/770 sui contratti digitali e il Codice del Consumo italiano.
Entrambi i concetti regolano le modalità di interruzione di un rapporto contrattuale, ma si applicano in contesti diversi. La disdetta è spesso associata a contratti a durata determinata o indeterminata, mentre il recesso offre al consumatore una tutela specifica, soprattutto nei contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali. Scopriamo, allora, disciplina e differenze per entrambe le casistiche.
Cos’è la disdetta: significato e normativa di riferimento
La disdetta è l’atto con cui una delle parti comunica la propria intenzione di non rinnovare o interrompere un contratto alla sua naturale scadenza. A differenza del recesso, la disdetta è generalmente prevista per contratti di durata determinata o indeterminata, come quelli di locazione, lavoro o abbonamenti.
La disdetta è disciplinata da diverse normative a seconda della tipologia contrattuale. Nel caso di contratti di locazione, ad esempio, è regolata dalla Legge 392/1978, che richiede un preavviso specifico (di solito 6 mesi per locazioni abitative). La mancata osservanza delle tempistiche di preavviso può comportare il rinnovo automatico del contratto o il pagamento di penali.
La disdetta è sempre gratuita, dato che non viola alcuna disposizione contrattuale, ma va esercitata nei termini previsti dalla legge o dal singolo contratto, come detto poc’anzi.
Per riassumere le caratteristiche principali, potremmo dire che, nella maggior parte dei casi, la disdetta prevede o meno:
- preavviso: è obbligatorio comunicare l’intenzione di disdetta con un termine minimo stabilito nel contratto o dalla legge;
- motivazione: non sempre richiesta, salvo clausole contrattuali specifiche.
- tempistiche: varia in base alla normativa applicabile (ad esempio, 30 giorni per abbonamenti);
- formalità: deve essere comunicata in forma scritta, spesso tramite raccomandata o PEC.
Come anticipato, la disdetta è comune in contesti quali contratti di locazione, abbonamenti e servizi continuativi e anche rapporti di lavoro subordinato. La normativa sulla disdetta garantisce un equilibrio tra le parti, consentendo di programmare la fine del rapporto contrattuale senza ledere i diritti dell’altra parte.
Cos’è il recesso e cosa dice la legge
Diverso dalla disdetta è il recesso. Anche questo è un atto unilaterale ma serve ad interrompere un contratto mentre è ancora in vigore, quindi prima della scadenza naturale sottoscritta. Quasi sempre i contratti prevedono diverse clausole di recesso. Ciò significa che è sempre prevista la possibilità di tirarsi indietro dal vincolo contrattuale ma alle condizioni stabile nel contratto formato; raramente il recesso è gratuito dato chi su chi recede vengono imposte delle penali che servono a compensare la perdita economica subita dall’altra parte contrattuale.
Diverso è il caso del diritto di recesso per gli acquisti online e altri tipi di rapporti contrattuali. Questi, infatti godono di una disciplina particolare: chi acquista un servizio o un prodotto fuori dai locali commerciali può esprimere il diritto al ripensamento entro 14 giorni dall’acquisto. Durante questo lasso di tempo, il recesso è sempre consentito ed è gratuito; questo, infatti, non è altro che il diritto al ripensamento del compratore online.
In Italia, il diritto di recesso è disciplinato principalmente dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), che recepisce le direttive europee in materia. La normativa è stata aggiornata nel 2022 per conformarsi alla Direttiva UE 2019/2161, rafforzando i diritti dei consumatori nei contratti digitali e nelle vendite a distanza.
Tutte le differenze tra disdetta e recesso
Capire le differenze tra recesso e disdetta aiuta a scegliere l’opzione corretta e ad evitare errori che potrebbero compromettere i propri diritti o generare contenziosi legali. Dati i contorni normativi e pratici di entrambi gli strumenti, possiamo elencare le principali distanze tra disdetta e recesso seguendo alcuni punti cardine.
- Onerosità e conseguenze legali: la disdetta non prevede obblighi successivi, mentre il recesso può comportare costi o obblighi di restituzione; di fatto, la disdetta è gratuita mentre il recesso no.
- Durata del rapporto: la disdetta solo per i contratti a tempo determinato e non con determinate caratteristiche e tempistiche, il recesso, invece, per tutte le tipologie a prescindere dalla scadenza.
- Preavviso: la disdetta deve essere manifestata nei termini indicati dal contratto, il recesso più essere esercitato in ogni momento.
Come comunicare la disdetta o il recesso secondo la legge
Come abbiamo visto, sia la disdetta che il recesso vanno comunicati alla controparte in una forma definita e nei limiti contrattuali stipulati, oltre al congruo anticipo (in particolare per la disdetta). Sì, ma come? Ripetiamo che la forma più utilizzata per provvedere alla disdetta è per iscritto, tramite lettera da inviare via raccomandata a/r alla controparte del contratto oppure via PEC, per chi possiede un indirizzo di posta elettronica certificata.
I termini di comunicazione della disdetta sono indicati al momento della firma del contratto. Per esempio, nel caso di contratto di locazione 3+2, l’inquilino deve comunicare al proprietario la volontà di impedire il rinnovo tacito della locazione con 6 mesi di anticipo, a meno che non sia stabilito un termine diverso.
Stessa cosa vale per il recesso anticipato: anche questo deve essere comunicato alla controparte via raccomandata postale a/r o via PEC.
Nella comunicazione in cui si chiede il recesso o la disdetta non devono mai mancare informazioni come:
- dati anagrafici del richiedente e della controparte;
- causale, quindi «disdetta» o «recesso»;
- specifica volontà di interrompere il rapporto;
- luogo, data e firma autografa.
È sempre consigliabile allegare la fotocopia della carta d’identità.
Recesso, ci sono casi in cui non è possibile?
Il recesso anticipato dal contratto non è sempre consentito. In alcune circostanze, infatti, la natura del contratto non permette alle parti di recedere prima della normale scadenza. Questo succede quando:
- il contratto riguarda l’effettuazione di un servizio e la prestazione richiesta si è già conclusa;
- contratti conclusi dopo la vittoria ad un’asta;
- contratto di noleggio, trasporto di beni, servizi di ristorazione e catering quando le parti hanno pattuito una specifica data di esecuzione.
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