Nelle circostanze del mancato riconoscimento dell’handicap e dunque dei benefici legati alla legge 104, l’interessato può scegliere di contestare il verbale della commissione medica Asl.
Le norme di legge vigenti tutelano le persone che si trovano in situazione di handicap: la legge 104 è il provvedimento di riferimento per coloro i quali beneficiano di specifiche agevolazioni legate alle loro condizioni di salute. Ma per l’ottenimento della relativa tutela gli interessati debbono non dimenticare che, al fine di accertare la presenza della disabilità, è necessario sottoporsi a una specifica visita medica svolta dalla Commissione operante presso l’azienda sanitaria locale. Il riconoscimento dello stato di handicap dunque comporta di svolgere un iter ad hoc, che conduce ad un verbale finale che attesta la gravità della disabilità.
Il punto che vogliamo affrontare di seguito attiene alla linea da seguire in caso di mancato riconoscimento della legge 104: come comportarsi e come fare ricorso in questi casi? Ovvero come controbattere nel caso in cui nel verbale non sia riconosciuta la condizione di portatore di handicap, oppure laddove sia indicato un grado di handicap minore rispetto a quello che l’interessato ritiene di avere? Vediamolo nel corso di questo articolo, non prima però di aver dato qualche informazione di carattere generale in merito a questo significativo provvedimento normativo e ad alcuni suoi aspetti clou.
Legge 104 non riconosciuta: il contesto di riferimento
Prima di considerare da vicino il caso della legge 104 non riconosciuta e come comportarsi in queste circostanze, è opportuno qualche cenno proprio su questo importantissimo apparato di regole. La legge 5 febbraio 1992 n. 104, più nota come legge 104/92, consiste infatti nel riferimento legislativo per quanto attiene all’assistenza, all’integrazione sociale e ai diritti delle persone affette da un handicap. Ricordiamo che a seguito della sua entrata in vigore, la legge è stata aggiornata in varie sue parti, per effetto di norme introdotte in un secondo tempo.
L’handicap rappresenta la condizione necessaria per il riconoscimento dei benefici del provvedimento in oggetto e di fatto indica lo svantaggio sociale legato ad un’infermità o una menomazione. Il portatore di handicap è colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, sia stabile che progressiva, che costituisce causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione sul luogo di lavoro.
La legge 104 consiste dunque in un insieme di disposizioni che ha come principali destinatari i disabili, ma ovviamente non mancano riferimenti e regole di tutela anche per chi vive con loro. D’altronde la non velata finalità della legge 104 è garantire l’autonomia e l’integrazione sociale attraverso l’adeguato sostegno sia nei confronti del disabile, che dei suoi familiari. Il supporto si manifesta sotto forma di servizi di aiuto personale o familiare, ma anche attraverso l’aiuto psicologico, psicopedagogico, tecnico. Per quanto riguarda i familiari delle persone handicappate, la legge 104 prevede norme ad hoc, riguardanti ad es. il loro coinvolgimento in programmi di assistenza nei confronti dell’handicappato e i cd. permessi retribuiti per i lavoratori.
Legge 104 non riconosciuta: il meccanismo per ottenere le agevolazioni e il verbale della commissione medica
Rimarchiamo che l’accertamento dell’handicap di una persona si compie con un esame svolto da una commissione medica ad hoc, presente in ogni Asl. È quanto previsto dall’art. 4 della legge 104. D’altronde appare ovvio che le agevolazioni a tutela del portatore di handicap e dei suoi familiari non siano assegnate in via automatica, ma occorre ottenere il riconoscimento dello stato di salute che dà diritto alle tutele della normativa in oggetto.
In particolare, la domanda di riconoscimento dell’handicap deve essere fatta pervenire all’Inps, a seguito del rilascio dell’apposito certificato medico introduttivo da parte del medico curante, o di un altro medico specialista convenzionato col Servizio Sanitario Nazionale. Si può inviare la domanda attraverso il servizio web apposito, all’interno del portale web dell’Inps. L’iter è peraltro utile anche per il riconoscimento dello stato d’invalidità, dell’eventuale condizione di non autosufficienza e di altre condizioni (ad es. cecità). È necessario essere in possesso di Spid almeno di secondo livello, di Cie o Cns, carta nazionale dei servizi. In alternativa, si può inviare la domanda tramite patronato.
A seguito della domanda, l’interessato è convocato per la visita innanzi all’apposita commissione medica, la quale dovrà esprimersi nel merito e dare una valutazione circa la condizione di handicap, svantaggio e possibilità di miglioramento di colui che chiede le agevolazioni e dunque il riconoscimento legge 104. Effettuata la visita, la menzionata commissione emette un verbale che include la diagnosi compiuta, di seguito recapitato alla persona sottoposta ad accertamenti. Il verbale può essere altresì visionato nel sito web ufficiale Inps, tramite l’apposito servizio online di consultazione.
Legge 104 non riconosciuta: la domanda di revisione
Per quanto attiene alla contestazione del verbale - in cui non è riconosciuta la condizione di portatore di handicap o in cui è indicato un grado di handicap più basso rispetto a quello da cui l’interessato ritiene di essere affetto - anzitutto è possibile fare domanda di revisione.
Essa assume rilievo in tutte le circostanze in cui le condizioni di salute abbiano subito un aggravamento rispetto alla data degli accertamenti sanitari. Grazie alla revisione, sarà possibile effettuare una nuova visita, ma attenzione: l’eventuale verbale di riconoscimento dell’handicap emesso dopo la revisione non ha efficacia retroattiva.
In alternativa, il verbale di mancato riconoscimento dei benefici legge 104 può essere contestato attraverso un ricorso giudiziario. Tuttavia quest’ultimo deve essere necessariamente preceduto dal cd. accertamento tecnico preventivo, come ora vedremo più nel dettaglio.
Legge 104 non riconosciuta: il ricorso giudiziario e l’accertamento tecnico preventivo
Lo abbiamo appena accennato: il verbale che ha negato il riconoscimento dello stato di portatore di handicap può essere oggetto di impugnazione. Nessun dubbio a riguardo: è possibile la contestazione del verbale visita medica legge 104, ma prima del ricorso occorre l’accertamento tecnico preventivo.
In pratica, colui che intende impugnare il verbale della commissione medica innanzi al magistrato, deve prima rispettare il passaggio rappresentato dalla nomina di un CTU (consulente tecnico d’ufficio), ossia un medico esperto nella patologia da esaminare. Egli, nominato dal giudice su iniziativa del ricorrente, avrà il compito di acclarare la correttezza o meno della valutazione effettuata anteriormente dalla commissione sanitaria. Le sue attività di accertamento del requisito sanitario saranno svolte con la presenza di un medico dell’Inps.
Rimarchiamo che l’accertamento tecnico preventivo è da intendersi come condizione di procedibilità la quale, solo se rispettata, potrà consentire l’impugnazione in tribunale. Il cittadino che voglia impugnare il verbale sanitario deve dunque effettuare, a pena di improcedibilità, ricorso per ATP al tribunale territorialmente competente. Il ricorso è notificato all’Inps, che deve costituirsi in giudizio.
Sul piano delle tempistiche ricordiamo che l’interessato può impugnare il verbale con il mancato riconoscimento dell’handicap (o attestante il riconoscimento di un handicap di grado inferiore), effettuando entro 6 mesi dalla notifica, un ricorso giudiziario al tribunale competente (del luogo di residenza). Oltrepassato il citato termine, può essere fatta esclusivamente una nuova domanda amministrativa di riconoscimento dell’invalidità.
Legge 104 non riconosciuta: gli esiti della consulenza tecnica
Dopo lo svolgimento della consulenza tecnica, il CTU fa pervenire al giudice una relazione peritale definitiva. Di seguito il magistrato stabilisce un termine perentorio, non al di sopra dei 30 giorni, entro cui le parti devono dichiarare se vogliono contestare o meno le conclusioni del consulente tecnico. Le situazioni potranno essere le seguenti:
- emanazione del decreto di omologazione in mancanza di contestazione o in caso di accettazione delle parti. Il provvedimento è redatto dal giudice, e con esso si ha appunto l’omologa della relazione peritale, non impugnabile né modificabile. L’Inps, in circostanze di accertamento sanitario favorevole alla persona che ha fatto ricorso giudiziario, dovrà senza indugio provvedere al riconoscimento dei benefici legge 104. Anzi il decreto di omologa e la consulenza tecnica d’ufficio sostituiscono il verbale legge 104 a tutti gli effetti.
- eventuale ricorso nelle ipotesi nelle quali una delle parti (INPS o cittadino ricorrente) palesino contrarietà rispetto alle conclusioni del CTU. In dette circostanze, il magistrato stabilirà un ulteriore termine di 30 giorni, entro cui la parte in disaccordo con gli esiti della consulenza dovrà presentare ricorso innanzi allo stesso giudice. Si tratta in pratica del cd. giudizio di merito e al fine di percorrere anche questa fase, il ricorrente dovrà specificare - a pena di inammissibilità - i motivi della contestazione. Il procedimento comporterà la nomina di un altro CTU, che sottoporrà il ricorrente ad altri accertamenti e considerata la documentazione sanitaria, proporrà al magistrato le valutazioni del caso. Ovviamente anche questa relazione potrà essere contestata da una o da ambo le parti. Al termine del procedimento, il giudice incaricato disporrà con sentenza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA