Maggiorazione per viaggio di congedo e ferie, la Legge di Bilancio 2025 taglia l’importo

Patrizia Del Pidio

13 Novembre 2024 - 17:40

Cambiano le regole per il personale in servizio in zone particolarmente disagiate, vediamo cosa prevede la Legge di Bilancio 2025.

Maggiorazione per viaggio di congedo e ferie, la Legge di Bilancio 2025 taglia l’importo

La Legge di Bilancio 2025 interviene anche sulla maggiorazione per spese di viaggio per congedo o ferie ridimensionandola in alcuni casi e tagliandone gli importi. Si tratta di una indennità che fino al 2024 è corrisposta al personale in servizio all’estero al quale, ogni 18 mesi spetta un parziale pagamento delle spese di ritorno in Italia per congedo o ferie. Al personale in servizio in particolari zone disagiate, invece, l’indennità spetta ogni 12 mesi. La stessa indennità è riconosciuta anche per gli eventuali familiari fiscalmente a carico.

La Legge di Bilancio 2025 interviene ridimensionando il diritto a queste somme. Vediamo cosa cambia rispetto al 2024.
Come cambia la maggiorazione stipendiale dal 2024 al 2025?

Maggiorazione per spese di viaggio 2024

Ogni 18 mesi per il personale in servizio all’estero e ogni 12 mesi per il personale in servizio in zone particolarmente disagiate, è riconosciuta una maggiorazione a parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia anche per i familiari a carico. Le spese sono corrisposte per coprire il viaggio dalla sede di servizio a una destinazione in Italia e ritorno e per i familiari a carico spetta anche se i viaggi hanno luogo non in corrispondenza di ferie o congedo del dipendente.
La Legge di Bilancio 2025 interviene in tal senso riscrivendo interamente la norma in questione.

Maggiorazione di viaggio e congedo, come cambia nel 2025?

La Legge di Bilancio riscrive interamente l’articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 18 del 5 gennaio 1967.
La maggiorazione, dal prossimo anno, è riconosciuta per un viaggio di congedo ogni 12 mesi, andata e ritorno, per il personale che presta servizio per almeno 185 giorni l’anno in zone disagiate situate a una distanza superiore di 3.500 km da Roma.

La maggiorazione forfettaria spetta una volta l’anno ed è commisurata all’indennità di servizio mensile prevista, per la stessa sede, per il primo segretario o il console. La percentuale della maggiorazione è stabilita per ogni sede con apposito decreto e in misura parametrata al prezzo del volo di andata e ritorno in alta stagione dalla sede in questione a Roma e con volo di durata superiore alle 5 ore.

La maggiorazione spetta anche al coniuge (nella stessa misura che spetta al dipendente) e per i figli a carico (in misura basata alla classe economica).

Per il personale in servizio all’estero, ma in zone che non sono classificate come particolarmente disagiate, la maggiorazione spetta nella misura pari a due terzi rispetto a quella prevista per le zone disagiate.

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