Ancora novità sulle detrazioni Irpef previste per le spese di istruzione, con particolare riferimento alla mensa scolastica. Ecco tutto quello che c’è da sapere.
L’Agenzia delle Entrate rispondendo all’interpello art. 11, Legge 27 luglio 2000, n. 212 ( servizi scolastici integrativi - detraibilità della spesa – art. 15, comma 1, lett. e-bis), con la Risoluzione n. 68/E del 4 agosto, ha fornito ulteriori chiarimenti circa la detraibilità delle spese di istruzione, con particolare riferimento alla mensa scolastica.
La risoluzione si è soffermata sulle spese di mensa scolastica per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, nonché le spese relative ai servizi scolastici integrativi quali assistenza al pasto, pre-scuola, post-scuola e trasporto scolastico.
Ecco tutti i dettagli e le novità introdotte dalla recente risoluzione dell’Agenzia delle entrate in materia di detrazione per spese di istruzione, nello specifico caso della detrazione della mensa scolastica.
Mensa scolastica, novità: i chiarimenti della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate rispondendo all’interpello art. 11, Legge 27 luglio 2000, n. 212 (servizi scolastici integrativi - detraibilità della spesa – art. 15, comma 1, lett. e-bis), con la Risoluzione n. 68/E del 4 agosto introduce importanti chiarimenti per quanto concerne il servizio della mensa scolastica.
l’Amministrazione finanziaria infatti ha ammesso la detrazione delle relative spese anche qualora il servizio sia fornito dai Comuni.
Non è, quindi, necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto, poichè istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.
Tra le altre spese «accessorie» vengono ammesse in detrazione anche le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali:
- l’assistenza al pasto;
- il pre e post scuola.
Tali servizi secondo l’agenzia delle entrate, seppur forniti in orario extracurriculare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica.
Per ciò che concerne invece la detraibilità delle spese relative al servizio di trasporto scolastico l’amministrazione finanziaria si è espressa nuovamente con parere negativo, anche se, come nel caso specifico, il servizio è fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione - scuola.
Tale orientamento mira ad evitare un trattamento discriminatorio che potrebbe derivare ammettendo in detrazione tale tipologia di spesa, rispetto a chi avvalendosi dei mezzi pubblici, non avrebbe diritto ad alcuna agevolazione.
Pertanto dette che spese non sono detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e-bis), del TUIR.
Detrazione al 19% per spese di istruzione in dichiarazione dei redditi
Si ricorda che con la riforma della scuola sono state introdotte nuove detrazioni irpef al 19% tra le spese di istruzione usufruibili in dichiarazione dei redditi.
Fino all’anno scorso, le uniche detrazioni ammesse riguardavano: asili nido, scuola secondaria e universitaria; corsi di perfezionamento e/o di specializzazione, effettuati presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o Master; dottorati di ricerca; test di ammissione alle università; canoni di locazione per studenti fuori sede.
Da quest’anno invece tutte le spese di frequenza di asili, elementari, medie e superiori, compresa la mensa scolastica, sostenute nell’anno 2015 potranno
essere detratte dall’Irpef al 19% in dichiarazione dei redditi.
La detrazione per per asili, elementari, medie e superiori, può raggiungere un tetto massimo di spesa di 400€ per ogni figlio, quindi la detrazione massima sarà pari a 76€ (il 19% di 400€).
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