Sindacati e MIUR hanno firmato il contratto integrativo per la mobilità 2018-2019: confermate le vecchie regole, solo il 30% dei posti disponibili sarà assegnato tramite trasferimento.
Mobilità docenti, a.s. 2018-2019: il contratto è stato firmato, confermate tutte le novità introdotte lo scorso anno.
Quando mancano pochi giorni allo scioglimento delle Camere, i sindacati e il MIUR hanno sottoscritto il contratto per le operazioni di mobilità 2018-2018.
Ricordiamo infatti che il contratto sulla mobilità viene discusso ogni anno dal MIUR e i sindacati. Lo scorso anno i sindacati e i rappresentanti del MIUR hanno impiegato diversi mesi per giungere ad un accordo condiviso che soddisfasse gli insegnanti e il personale ATA.
Stavolta la fase di contrattazione è stata quasi nulla poiché i rappresentanti sindacali e ministeriali si stanno concentrando sulla definizione dell’accordo per il rinnovo del contratto e per questo hanno deciso di confermare quanto stabilito lo scorso anno.
Niente da fare quindi per le integrazioni richieste dai sindacati degli insegnanti e del personale ATA: i trasferimenti si svolgeranno con le stesse modalità di quest’anno, quando fortunatamente non ci sono stati né errori né ritardi nelle procedure.
Per capire cosa aspettarci dal contratto mobilità di insegnanti e personale ATA per l’a.s. 2018-2019 dobbiamo quindi analizzare le novità introdotte lo scorso anno, più quelle che sono le modifiche richieste dai sindacati. Facciamo il punto della situazione.
Mobilità 2018-2019: conferma del contratto precedente
I rappresentanti di Viale Trastevere sono soddisfatti del contratto con il quale sono stati regolati i trasferimenti per l’a.s. 2017-2018 e per questo motivo si sono presentati di fronte ai sindacati con una richiesta ben precisa: prorogare di un anno l’ultimo contratto integrativo.
Nonostante l’iniziale opposizione alla fine i sindacati hanno aderito all’incontro consapevoli che non c’è abbastanza tempo per discutere di un nuovo contratto vista l’imminente scadenza della legislatura.
Gli aspetti più importanti del nuovo contratto mobilità 2018-2019, quindi, sono i seguenti:
- nessuna suddivisione in fasi, la mobilità è una e riguarda indistintamente tutti i docenti, per ciascun grado di istruzione;
- si può presentare domanda sia provinciale che inteprovinciale. Tra le due è la prima ad avere la precedenza;
- nessun vincolo triennale, quindi anche coloro che hanno ottenuto una cattedra di ruolo da meno di tre anni possono presentare domanda di trasferimento per avvicinarsi a casa;
- posti assegnati alla mobilità: il 30% di quelli disponibili (i restanti saranno riservati alle immissioni in ruolo - 60% - e alla mobilità professionale, 10%).
- per quanto riguarda i punteggi assegnati ai fini della graduatoria, il punteggio del servizio pre-ruolo ha lo stesso valore di quello di ruolo);
- massimo di 15 preferenze (5 per le scuole e 10 per gli ambiti territoriali). Nessun limite per le province;
- compilando la domanda di trasferimento il docente o il personale ATA deve indicare il codice meccanografico dell’istituto comprensivo superiore verso il quale si richiede il trasferimento. Questo perché dallo scorso anno si ragiona in termini di “organico di autonomia” e di conseguenza anche qualora un istituto sia costituito da più plessi bisogna fare riferimento alla sede di organico. Spetta al Dirigente Scolastico la decisione ultima sul plesso al quale assegnare il docente che ha presentato richiesta di trasferimento.
- la mobilità può essere effettuata esclusivamente da scuola a scuola, da ambito a scuola o da scuola ad ambito.
Questi sono i punti focali del contratto integrativo per la mobilità sottoscritto lo scorso anno e che il MIUR ha voluto confermare per un altro anno. Per decidere quali insegnanti saranno meritevoli del trasferimento l’amministrazione deciderà quindi sulla base di determinati punteggi, assegnati in base alla continuità didattica e alle esigenze di famiglia.
Punteggi mobilità 2018-2019
Quest’anno la continuità didattica del servizio pre-ruolo vale 6 punti come per il servizio di ruolo. Di conseguenza rientrano nel calcolo gli anni di servizio pre-ruolo, e quelli di servizio di ruolo ma prestati su sede provvisoria.
Continua a non essere compreso invece l’anno di insegnamento in corso.
È bene precisare però che la continuità didattica è riconosciuto solamente il servizio che dura da più di tre anni; nel dettaglio, per la continuità didattica fino al 5° anno vengono assegnati 2 punti, mentre per gli anni successivi i punti diventano 3.
Quindi, per avere il minimo punteggio di continuità - pari a 6 punti - è necessario che l’anno in corso coincida con il quarto anno di servizio.
Altri punteggi vengono assegnati a seconda delle esigenze di famiglia: ad esempio, al docente che necessita del trasferimento per ricongiungersi con il coniuge vengono assegnati 6 punti, ma solo se la scuola per la quale si chiede il trasferimento si trova nel Comune o nell’ambito di residenza del coniuge.
Al docente non sposato vengono riconosciuti 6 punti in presenza di figli o per il ricongiungimento ai genitori.
Un punteggio viene assegnato anche agli insegnanti genitori che vogliono avvicinarsi ai propri figli. Nel dettaglio per ogni figlio di età non superiore ai 6 anni (compiuti entro il 31 dicembre 2018) sono assegnati 4 punti, mentre 3 punti per i figli di età compresa tra i 6 e i 18 anni.
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