Approvato il 30 aprile un nuovo Dlgs per la riforma fiscale che introduce novità per redditi terreni, da lavoro autonomo, di impresa e dipendente. Vediamo cosa cambia.
Il 30 aprile è stato approvato il decreto legislativo che introduce, in attuazione della riforma fiscale, delle importanti novità che riguardano Irpef e Ires. Il decreto va a impostare una revisione del regime impositivo che grava sulle persone fisiche e sulle società e gli enti, andando, però, a toccare anche il reddito agrario con la qualificazione del reddito dominicale correlato agli immobili.
Nella stessa data è stato approvato anche il decreto Coesione, chiamato decreto Primo Maggio, visto che interviene nello specifico su aspetti che riguardano il lavoro e le assunzioni. Vediamo nello specifico cosa cambia, dopo l’approvazione, per l’Irpef e l’Ires.
Irpef, cosa cambia per il lavoro dipendente?
Il Decreto va ad ampliare le componenti di reddito escluse dalla formazione di quello complessivo da lavoro dipendente assoggettato all’Irpef. A essere esclusi dal calcolo complessivo sono i premi assicurativi che il datore di lavoro versa per i familiari a carico del dipendente per prestazioni che hanno come oggetto il rischio di autosufficienza o di gravi patologie.
Nell’ambito dell’ipotesi di detassazione della tredicesima, che per quest’anno non è attuabile, è stato previsto un bonus una tantum da erogare a gennaio 2025 dell’importo di 100 euro che spetta a chi rispetta tutte le seguenti condizioni:
- reddito complessivo da lavoro dipendente non superiore a 28.000 euro;
- avere un coniuge e un figlio, entrambi a carico (nel caso di nucleo monogenitoriale è sufficiente il figlio a carico);
- non ricadere nella no tax area (avere un reddito pari o superiore a 8.500 euro).
Cosa cambia per il reddito da lavoro autonomo?
Il decreto apporta delle modifiche importanti anche per quel che riguarda il reddito da lavoro autonomo per il quale viene introdotto il criterio onnicomprensivo. In base a questo criterio tutto il reddito che deriva dall’esercizio dell’attività autonomo dovrà essere calcolato considerando la differenza tra tutti i redditi percepiti e l’ammontare delle spese sostenute per l’attività stessa.
Dalla formazione del reddito complessivo, poi, dovranno essere esclusi:
- contributi previdenziali e assistenziali;
- le somme avute a titolo di rimborso spese addebitate al committente;
- il riaddebito a soggetti terzi delle spese sostenuto per l’uso comune degli immobili in cui si è svolta l’attività.
Sempre per il lavoro autonomo è confermato il principio di cassa per l’imputazione del reddito complessivo e viene esteso il regime a tassazione separata per le plusvalenze che derivano dalla cessione di partecipazioni in associazioni, società ed enti riferibili all’attività.
Un nuovo principio che viene introdotto è quello della neutralità fiscale.
Cosa cambia per l’Ires dei redditi da impresa?
Per quel che riguarda i redditi da impresa, al momento si realizza solo una prima fase per l’attuazione della delega fiscale per il riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili.
Per la determinazione della base imponibile si modifica il trattamento della tassazione:
- delle sopravvenienze attive che derivano dalle attribuzioni di contributi e liberalità che concorrono alla formazione del reddito solo per il periodo di imposta in cui sono incassati;
- delle valutazioni delle rimanenze;
- delle differenze sui cambi.
Viene, inoltre, modificato il regime di riporto delle perdite per la determinazione della base imponibile; il decreto interviene in materia di fusione, scissione per scorporo e scissione.
Per quel che riguarda i conferimenti di azienda tra soggetti residenti c’è la possibilità per la società conferitaria di applicare un’imposta sostitutiva per la dichiarazione dei redditi dell’esercizio nel corso del quale avviene il conferimento, sui maggiori profitti attribuiti in bilancio. L’imposta sostitutiva va versata in un’unica soluzione ed entro date prestabilite.
Redditi di terreni e redditi diversi, le modifiche
Per quel che riguarda il reddito agrario, gli immobili utilizzati per le colture fuori suolo, non essendo produttivi di redditi di fabbricati, saranno qualificati come reddito dominicale se non sono oggetto di locazione.
Per i redditi diversi, invece, i terreni che possono essere utilizzati per edificare che si acquisiscono per donazione, il prezzo di acquisto che si deve considerare è quello sostenuto dal donante a cui aggiungere l’imposta di donazione e tutti gli altri costi successivi.
Per gli immobili di cui si è entrati in possesso da non più di 5 anni, inoltre, nella concorrenza alla formazione del reddito imponibile si dovrà considerare il prezzo di acquisto e quello delle imposte di donazione.
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