Omessa o irregolare fattura elettronica, i nuovi codici 2025

Patrizia Del Pidio

12 Febbraio 2025 - 13:12

Cambiano i codici per l’omessa o irregolare fatturazione elettronica, ecco quello da usare a partire dal 1° aprile 2025. Cosa altro cambia?

Omessa o irregolare fattura elettronica, i nuovi codici 2025

Per la fatturazione elettronica a partire dal 1° aprile 2025 cambiano i codici in caso di omessa o irregolare fattura. Tra le novità anche il documento TD29 che serve per comunicare l’irregolare emissione o l’omessa fattura del fornitore.

Quando chi fornisce beni o servizi non emette fattura entro i termini di legge od omette proprio l’emissione del documento, la sanzione è elevata anche a chi acquista ed è pari al 70% dell’imposta. C’è un modo, però, per evitare di subire la sanzione ed è necessario comunicare al Fisco la mancanza del documento o la sua irregolarità.

Novità per fatture difformi e omesse

Chi acquista beni e servizi senza che il fornitore emetta fattura, o nel caso che la fattura emessa sia irregolare, è passibile di una sanzione di importo pari al 70% dell’imposta. Per evitarla è necessario comunicare entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate l’omissione o la difformità.

I 90 giorni devono essere considerati:

  • dal momento in cui la fattura doveva essere emesse, in caso di omissione;
  • dalla data di emissione in caso di irregolarità.

La comunicazione deve essere effettuata tramite il documento TD29 che va a modificare la descrizione del documento TD20 per la comunicazione dell’omessa o irregolare fatturazione.

Dal 1° aprile, quindi, il cessionario o committente dovrà utilizzare un file XML mediante il Sistema di Interscambio con codice “TD29”; fino al 31 marzo 2025, invece, il codice da utilizzare è il TD20.

Omessa o irregolare fatturazione, i chiarimenti

L’ultima edizione di Telefisco 2025 ha consentito all’Agenzia delle Entrate di fornire importanti chiarimenti per il periodo di transizione con l’entrata in vigore del decreto legislativo 87 del 2024 per la quale la data spartiacque è rappresentata dall’entrata in vigore del decreto.

Il comma 8 dell’articolo 6 del decreto in questione punisce con una sanzione il cessionario o il committente che, in caso di omessa fatturazione o di fattura elettronica irregolare non adempie ai suoi obblighi (di comunicazione).

In base alla disciplina previgente, in caso di omessa o irregolare fatturazione, il cessionario/committente ha l’obbligo di emettere un autofattura entro 4 mesi dalla data in cui è stata effettuata l’operazione. Con l’entrata in vigore del dlgs 87/2024, invece, il cessionario/committente deve comunicare entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate l’omissione o l’irregolarità. Questa nuova formulazione trova applicazione a partire dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
Per le violazioni precedenti questa data, invece, si applica la vecchia disciplina che prevedeva l’emissione dell’autofattura e il pagamento dell’imposta.

I principali aggiornamenti che entrano in vigore dal 1° aprile 2025

La nuova versione delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica sono state rilasciate dall’Agenzia delle Entrate il 31 gennaio 2025. In esse vengono recepite le modifiche normative che portano ad aggiornamenti che entreranno in vigore dal 1° aprile 2025.

Nello specifico, i principali sono:

  • introduzione del documento TD29 (al posto del documento TD20) per segnalare l’omessa o irregolare fatturazione da parte del prestatore o del cedente;
  • introduzione del codice RF20 per identificare, nel campo “Regime Fiscale”, il regime di franchigia Iva transfrontaliero;
  • l’eliminazione della soglia dei 400 euro per l’emissione di fatture semplificate da parte dei contribuenti forfettari o di quelli che rientrano nel regime Iva transfrontaliero.

Iscriviti a Money.it