Pace fiscale: le controversie tributarie ammesse ed escluse, ecco le novità

Martina Cancellieri

8 Ottobre 2018 - 17:16

Pace fiscale: quali controversie tributarie sono ammesse e quali escluse? Il testo provvisorio del decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019 prevede alcune novità a riguardo.

Pace fiscale: le controversie tributarie ammesse ed escluse, ecco le novità

La pace fiscale è tra le principali misure urgenti in tema di Fisco che il Governo intende avviare a partire dal 1° gennaio 2019.

Le misure relative alla pace fiscale per porre fine alle controversie tributarie sono contenute in via provvisoria nella bozza del testo del decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019.

In riferimento alla pace fiscale il citato testo provvisorio del DL fiscale stabilisce che le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate possono essere definite con il versamento di un importo pari al valore della controversia. Tale valore è stabilito ai sensi del comma 2 dell’art. 12 del decreto legislativo n. 546/1992.

Pace fiscale: controversie tributarie ammesse ed escluse

Le novità in tema di pace fiscale presenti nella bozza del decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019 stabiliscono quali sono gli importi da pagare necessari a porre fine alle controversie tributarie.

Viene spiegato che queste ultime possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Pertanto sono possibili diversi casi.

Nel caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1, le controversie tributarie possono essere definite con il pagamento:

  • della metà del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
  • di un terzo del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

Inoltre nella bozza del DL fiscale si legge:

“Le controversie relative unicamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, resa alla medesima data, e con il pagamento del 40% negli altri casi.”

Viene poi sottolineato che sono ammesse alla pace fiscale le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 30 settembre 2018 e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Le controversie tributarie escluse dalla pace fiscale sono quelle concernenti anche solo in parte:

  • le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Pace fiscale: quando e come effettuare il pagamento delle somme dovute

Quanto al pagamento delle somme dovute si applicano le disposizioni previste dall’art. 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riduzione al massimo di cinque rate trimestrali.

È esclusa la compensazione prevista dall’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, e inoltre non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti sono pari o inferiori a 2.000 euro.

Il termine per il pagamento per la prima rata delle somme dovute è il 16 maggio 2019.

Entro tale data per ciascuna controversia autonoma deve essere presentata una distinta domanda di pace fiscale esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento.

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