Pensione di reversibilità compatibile con Quota 103?

Claudio Garau

22 Febbraio 2023 - 13:49

Quota 103 e pensione di reversibilità possono combinarsi tra loro? Sono compatibili? Scopriamolo insieme ricordando come si accede all’una e all’altra prestazione. I dettagli.

Pensione di reversibilità compatibile con Quota 103?

In mancanza di una riforma previdenziale ampia ed organica ed in attesa del suo varo ufficiale, non sono mancati in questi anni i correttivi e le modifiche alle regole vigenti. Pensiamo ad esempio ad Opzione donna, confermata anche nel 2023 pur con novità che ne hanno ristretto (al momento) il campo di applicazione, ma pensiamo anche all’Ape sociale, quel meccanismo di pensionamento agevolato su cui più volte ci siamo soffermati su queste pagine. Di rilievo sono anche le varie Quote che si sono succedute in questi anni: quest’anno è attiva Quota 103, i cui requisiti - che tra poco ricapitoleremo - debbono essere conseguiti entro il prossimo 31 dicembre.

Se è vero che la legge è chiara quando indica che Quota 103 non è cumulabile con i redditi da lavoro subordinato o autonomo superiori a 5mila euro annui - tanto che i pensionati con Quota 103 non potranno lavorare fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni) - è altrettanto vero che ciò non si può dire per il caso della spettanza della pensione di reversibilità. I due trattamenti sono compatibili o cumulabili oppure no? Ovvero Quota 103 può incidere in qualche modo sulla pensione di reversibilità?

Nel corso di questo articolo risponderemo a queste domande, ma coglieremo anche l’occasione per ricapitolare in breve cosa sono Quota 103 e pensione di reversibilità, ovvero il contesto di riferimento.

Quota 103: cos’è in sintesi e la differenza con altri meccanismi per andare in pensione

Come abbiamo ricordato sopra, non sono mancate finora le integrazioni alle regole previdenziali e in particolare a quanto previsto dalla discussa legge Fornero. Ecco perché non sorprende che l’ultima legge di Bilancio 2023 sia intervenuta anche sul nodo pensioni, introducendo la cosiddetta Quota 103, misura sperimentale che va a sostituire Quota 102 - operativa fino allo scorso anno. Si tratta di una nuova forma di flessibilità in uscita dal mondo del lavoro.

Il meccanismo costituisce un nuovo pensionamento anticipato ed agevolato, maturando nel 2023 i due requisiti minimi per accedere, vale a dire:

  • 62 anni di età anagrafica;
  • 41 anni di contributi regolarmente versati.

Siamo innanzi ad un prepensionamento del tutto evidente, se pensiamo all’anticipo rispetto all’ordinario requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, fissato a 67 anni anche per quest’anno (insieme ad almeno 20 anni di contributi). Alternativamente, c’è la possibilità di andare in pensione in anticipo se si riesce a versare 42 anni e 10 mesi di contributi (per gli uomini), oppure 41 anni e 10 mesi di contributi (per le donne), a prescindere dall’età anagrafica. Si tratta della cosidetta ’pensione anticipata’.

Qui, come abbiamo detto in apertura, ci focalizzeremo però sui rapporti tra la prestazione pensionistica ottenuta grazie a Quota 103 e la pensione di reversibilità, onde capire se ci possa essere compatibilità.

Pensione di reversibilità: di che si tratta in breve e distinzione dalla pensione indiretta

Veniamo all’altro tema che qui ci interessa, ovvero la pensione di reversibilità. Essa costituisce un trattamento previdenziale pubblico, ovvero una forma di sostegno pensionistico rivolta ai familiari superstiti di un pensionato (o di un lavoratore) deceduto.

In caso di spettanza di questa pensione, viene riconosciuto dall’Inps un assegno pensionistico che è appunto detto ’di reversibilità’, se il deceduto era un pensionato o se era in corso la liquidazione della sua pensione diretta. In questa circostanza il diritto alla pensione si trasferisce ai superstiti e detta pensione di fatto corrisponderà ad una quota percentuale della pensione del dante causa.

Attenzione a distinguere, perché la legge prevede un diverso trattamento, detto ’pensione indiretta’, nel caso di soggetti deceduti quando ancora erano in età lavorativa e perciò non ancora pensionati. Ecco perché in tal caso sarebbe scorretto parlare di pensione di reversibilità, anche se è vero che si usa di solito questa definizione, sia che il deceduto sia pensionato sia che si tratti di un soggetto assicurato.

La differenza attiene anche ai requisiti per conseguire la pensione indiretta, i quali sono diversi rispetto a quelli che servono per accedere alla pensione di reversibilità. Infatti occorre che l’assicurato abbia comunque raggiunto determinati ’traguardi’ prima della morte, ovvero:

  • 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva;
  • o 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva dei quali almeno 3 anni nel quinquennio anteriore alla data della morte.

Ma è vero che, se escludiamo queste condizioni, di fatto pensione di reversibilità e pensione indiretta hanno identici tratti, tanto che sia una che l’altra rientrano nella categoria delle pensioni ai superstiti.

Compatibilità tra pensione con Quota 103 e pensione di reversibilità

La domanda accennata all’inizio ha certamente ragion d’essere. Si tratta del caso tipico in cui un coniuge lavoratore, che aderisce a Quota 103, si interroga sulla possibilità di percepire la pensione di reversibilità, in caso di decesso del marito o della moglie pensionata, prima che siano maturati i requisiti previsti dalla legge Fornero. Sono cumulabili o compatibili le due prestazioni?

Ebbene, la pensione di reversibilità tecnicamente è un reddito equiparato a quello di lavoro subordinato, di conseguenza non si potrebbe escludere a priori che essa vada a ostacolare la possibilità di uscire dal mondo del lavoro con Quota 103. Al contempo ci si potrebbe domandare dell’impatto che la titolarità di una pensione di reversibilità potrebbe avere sul trattamento valevole con Quota 103. In base alla legge c’è un tetto pari a cinque volte il minimo, sopra cui non può andare l’assegno pensionistico fino al raggiungimento della soglia dei 67 anni, ovvero l’età della pensione di vecchiaia.

Attenzione però, a ben vedere il tetto indicato per colui che domanda la pensione Quota 103, riguarda meramente l’entità della pensione diretta maturata con la misura stessa, la quale non può oltrepassare - con l’ammontare lordo - di 5 volte il trattamento minimo Inps. In concreto non può dunque avere un importo lordo mensile maggiore di 2.818,65 euro, essendo il trattamento minimo fissato a 563,73 euro mensili per l’anno in corso.

Ciò non attiene minimamente gli altri redditi che il pensionato può incassare e, tra essi, la pensione di reversibilità. Insomma, possiamo ritenere che la pensione di reversibilità non sia inclusa nel conteggio per raggiungere la cifra limite in oggetto. Tuttavia la prestazione ai superstiti può essere decurtata se chi la incassa ha redditi maggiori di quelli fissati dalla legge.

D’altra parte però la pensione di reversibilità non andrà persa con la fruizione della pensione Quota 103, perché il citato limite vale esclusivamente per la pensione che sarà liquidata con detto meccanismo.

In sintesi, soltanto la pensione Quota 103 sarà soggetta al vincolo imposto dalla normativa e vi può essere compatibilità tra la reversibilità e questa pensione.

Attese istruzioni Inps in materia

Concludendo, sarà tuttavia compito di dettagliate istruzioni Inps, attese a breve, fare piena luce su questo quesito, in modo da chiarire una volta per tutte che il tetto va calcolato soltanto con riferimento alla pensione diretta conseguita, senza essere considerati anche i redditi legati alla pensione di reversibilità. Se invece valesse quest’ultima ipotesi, la pensione sarebbe decurtata.

Per ora non sono ancora stati pubblicati chiarimenti o FAQ Inps su questo caso pratico in tema di Quota 103, ma è pur vero che se la disciplina sarà quella già valevole per le altre “Quote” che abbiamo avuto negli anni passati, il superstite potrà conseguire liberamente la pensione di reversibilità - conservandosi il relativo diritto conquistato grazie al requisito contributivo ed anagrafico.

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