Disabilità e invalidità, cosa cambia dopo l’approvazione della legge delega n. 227/2021: dalla nuova definizione a un procedimento più snello per la richiesta delle prestazioni.
L’approvazione definitiva del decreto attuativo della delega sulla disabilità (n. 227/2021) rappresenta un primo passo verso un cambio epocale per il riconoscimento dell’invalidità civile e per la richiesta della relativa pensione.
Con il provvedimento, infatti, oltre ad adottare un nuovo sistema per la valutazione della percentuale di invalidità in base all’handicap fisico o psichico accertato, viene anche definita una nuova procedura di accesso alle prestazioni di sostegno al reddito riconosciute dall’Inps, come l’invalidità civile o l’indennità di accompagnamento, che dovrebbe rendere più rapido il pagamento in quanto in alcuni casi viene meno l’obbligo di sottoporsi alla visita medica di accertamento.
Tuttavia, va detto che la possibilità di richiedere la pensione di invalidità solo con il certificato medico non è immediatamente operativa. La legge delega, infatti, fissa delle tempistiche piuttosto lunghe per questa novità: nonostante il provvedimento entri in vigore il 30 giugno 2024, infatti, per la nuova procedura di accertamento della disabilità bisognerà attendere fino al 2026.
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La nuova definizione di disabilità
Un’altra novità significativa è quella che rivede la definizione di disabilità eliminando i termini “handicappato” e “portatore di handicap” da tutte le leggi ordinarie italiane. Un risultato che per la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli “ci porta in una dimensione diversa della presa in carico: dall’assistenzialismo alla valorizzazione della persona con disabilità”.
Nel dettaglio, si definiscono disabilità quelle “durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri”.
Un cambio di definizione al quale, come anticipato, seguirà l’introduzione di nuovi criteri per la definizione delle percentuali di invalidità.
Va sottolineato infatti che questa nuova definizione di disabilità verrà utilizzata in tutti gli accertamenti di invalidità civile per ogni età, con la sola esclusione delle persone non autosufficienti con più di 70 anni.
La valutazione della disabilità
Uno dei cambiamenti più importanti approvati dalla legge delega in materia di disabilità riguarda il “Progetto di vita” uno strumento di accompagnamento delle persone con disabilità di tipo individuale e personalizzato.
Per la ministra Locatelli si tratta di una “rivoluzione culturale e civile", in quanto sviluppa un nuovo paradigma nella presa a carico della persona con disabilità, “eliminando le estreme frammentazioni tra le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali”.
A seconda della gravità della disabilità, infatti, il Progetto Vita può prevedere un sostegno di tipo lieve, medio o intensivo nella sfera individuale o in quella di relazione.
L’accertamento viene effettuato attraverso una valutazione di base di cui se ne occupa l’Inps, previa domanda dell’interessato ovviamente. Nel dettaglio, già al momento della domanda bisogna allegare un certificato medico, con il quale viene attestata la patologia invalidante, rilasciato da:
- Aziende sanitarie locali;
- Ospedali, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e centri di diagnosi e cura delle malattie rare;
- Medici di base;
- Pediatri di libera scelta;
- Specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale;
- Medici in quiescenza iscritti all’albo;
- Liberi professionisti e medici in servizio presso strutture private accreditate.
A questo punto l’Inps procede alla valutazione effettuando una visita collegiale con la quale la persona verrà sottoposta al cosiddetto test di Whodas, un procedimento sviluppato dall’Oms al fine di fornire un metodo standardizzato di misura della disabilità che si sviluppa attraverso sei differenti ambiti:
- Attività cognitive: comprendere e comunicare
- Mobilità: muoversi e spostarsi
- Cura di sé: provvedere all’igiene personale, vestirsi, mangiare e stare da soli
- Relazioni interpersonali: interagire con altre persone
- Attività della vita quotidiana: prendersi cura della casa e della famiglia, lavorare e andare a scuola o all’università
- Partecipazione: prendere parte a iniziative della comunità, partecipare alla vita sociale e svagarsi.
Dalla domanda alla visita possono trascorrere al massimo 90 giorni, con la possibilità poi che la persona possa persino evitare di sottoporsi al controllo. Per farlo basterà allegare al momento della domanda un test di Whodas effettuato in autonomia: in tal caso sarà la commissione Inps a valutare se esistono gli estremi per effettuare comunque una visita di controllo oppure se la documentazione allegata è sufficiente per il riconoscimento dell’invalidità.
In ogni caso, sia quando si completa con la visita che quando è sufficiente la documentazione allegata alla domanda, la valutazione medica dovrà seguire determinati passaggi, quali:
- verifica della condizione di salute;
- valutazione delle durature e significative compromissioni dello stato di salute, funzionali, mentali, intellettive o sensoriali;
- identificazione dei deficit funzionali e strutturali che ostacolano, in termini di salute, l’agire della persona e che rilevano in termini di capacità;
- individuazione del profilo di funzionamento della persona, limitatamente ai domini della mobilità e dell’autonomia nelle attività di base e strumentale agli atti di vita quotidiana, con necessità di sostegni continuativi;
- valutazione della ricaduta delle compromissioni funzionali e strutturali in termini di capacità nei domini relativi all’attività e alla partecipazione, al lavoro e all’apprendimento nell’ambito della formazione superiore;
- stabilire il livello delle necessità di sostegno, lieve o medio, o di sostegno intensivo, elevato o molto elevato.
Al termine della valutazione verrà rilasciato un certificato di disabilità che va a sostituire le documentazioni allegate alla richiesta, dando così la possibilità di richiedere le prestazioni previste in base alla percentuale rilevata, come ad esempio la pensione di invalidità o l’indennità di accompagnamento.
Inoltre, il provvedimento dispone che in alcuni casi particolari il riconoscimento delle prestazioni sociali o socio sanitarie può esserci già prima del processo di valutazione, con il rischio però di dover restituire quanto percepito laddove l’esito della valutazione dovesse essere negativo.
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