Per il calcolo della pensione la quota di contributi accreditata entro il 1996 viene calcolata ancora con il retributivo. Ma in alcuni casi questo sistema si applica per tutta la quota contributiva antecedente al 1° gennaio 2012.
La pensione calcolata con il sistema retributivo è maggiormente conveniente per il lavoratore rispetto a quella risultante dall’applicazione delle regole del regime contributivo.
Come noto, proprio questa troppa convenienza ha portato al passaggio dal regime retributivo a quello contributivo nel 1996. Calcolare le pensioni con il regime retributivo, valorizzando così maggiormente le retribuzioni percepite negli ultimi anni, stava per diventare insostenibile per le casse dell’INPS ed è per questo che si è scelto di passare ad un sistema di calcolo meno conveniente per il lavoratore in quanto tiene conto di tutti i contributi versati, quindi anche di quelli che fanno riferimento ai primi anni di lavoro (dove solitamente gli stipendi sono più bassi). Inoltre, in questo modo sono svantaggiati coloro che non hanno un numero elevato di settimane contributive, ossia chi ha avuto delle carriere piuttosto discontinue.
Ad oggi il regime retributivo continua ad applicarsi sulla quota di contributi antecedente al 1° gennaio 1996 (data che ha segnato il passaggio al contributivo); di conseguenza, solo chi ha iniziato a lavorare esclusivamente dopo questa data avrà la pensione calcolata interamente con il contributivo, mentre per gli altri si parla di regime misto.
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Va detto, però, che esiste una categoria di lavoratori che può godere di un trattamento più favorevole dell’assegno di pensione in quanto anche i contributi accreditati dopo il 1° gennaio 1996 vengono calcolati secondo le regole del regime retributivo.
Pensione con il retributivo fino al 2012: in quali casi
Introdotto gradualmente a partire dal 1° gennaio 1996, il sistema retributivo è stato definitivamente cancellato dalla legge Fornero del 2011. Per effetto della riforma, quindi, il sistema di calcolo retributivo è stato abolito per tutti i lavoratori a partire dal 1° gennaio 2012.
Attualmente, quindi, il metodo retributivo si applica esclusivamente pro quota, ossia per la parte di contributi accreditata entro il 31 dicembre 1995; per la parte successiva si applicano le regole del contributivo.
La Legge Fornero ha però salvaguardato coloro che alla data che ha segnato il passaggio dal retributivo al contributivo avevano maturato molti anni di contributi. Nel dettaglio, per coloro che al 31 dicembre 1995 potevano vantare 18 anni di contributi è stato deciso che tutta la quota di contribuzione antecedente al 31 dicembre 2011 verrà calcolata secondo le regole del retributivo.
Quindi, chi va in pensione nel 2021 e alla data del 31 dicembre 1995 poteva già vantare 18 anni di contribuzione, potrà godere dei vantaggi del retributivo per tutta la quota di contributi accreditata entro il 31 dicembre 2011. Solamente i contributi accreditati tra il 1° gennaio 2012 e la data del pensionamento, quindi, verranno calcolati con il regime contributivo.
Regime retributivo: come funziona?
Fatta chiarezza su questo importante aspetto, possiamo vedere come funziona il sistema di calcolo retributivo. Come anticipato, questo sistema è importante in quanto la pensione viene rapportata alla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di lavoro. In questo modo vengono “premiati” gli aumenti di stipendio avuti negli ultimi anni di lavoro.
Sono tre gli elementi sui quali si basa l’anzianità contributiva, ossia:
- anzianità contributiva, ossia la totalità dei contributi che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento. Se ne possono contare solamente 40 anni;
- retribuzione media di quanto percepito negli ultimi anni di attività lavorativa, la quale viene rivalutata in base agli indici ISTAT fissati annualmente;
- aliquota di rendimento, ossia la percentuale applicata alla media delle retribuzioni per il numero di anni di contributi, così da arrivare all’importo della pensione.
Le quote che invece compongono l’importo della pensione calcolata con il sistema retributivo sono due. La Quota A è determinata sulla base dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992, tenendo conto della media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni immediatamente precedenti alla data di pensionamento (dieci anni per i lavoratori autonomi).
La Quota B, invece, è determinata sulla base dell’anzianità contributiva maturata successivamente al 1° gennaio 1993, e si tiene conto della retribuzione media degli ultimi dieci anni dalla data del pensionamento (quindici nel caso degli autonomi).
Le aliquote di rendimento variano a seconda che si tratti di Quota A o Quota B, come pure in base al valore della retribuzione media. Le indicazioni su come questa varia a seconda dei suddetti fattori, le trovate nella seguente tabella:
Retribuzione media | QUOTA A | QUOTA B |
fino a 47.379,00 euro | 2,00% | 2,00% |
tra i 47.379,00 euro e i 63.104,07 euro | 1,50% | 1,60% |
tra i 63.104,07 euro e i 78.649,14 euro | 1,25% | 1,35% |
tra i 78.649,14 euro e i 90.020,10 euro | 1,00% | 1,10% |
oltre i 90.020,10 euro | 1,00% | 0,90% |
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