Procuratore sportivo: la Legge di Bilancio del 2018 ha apportato delle importanti novità dal punto di vista giuridico
Arrivano importanti novità dal punto di vista giuridico per la figura del procuratore sportivo. La Legge di Bilancio 2018, ossia, la n. 205 del 27/21/2017 ha regolato in modo più specifico la professione.
Il procuratore sportivo opera o in favore dello sportivo o della società sportiva, in uno qualsiasi degli sport riconosciuti dal CONI, grazie a un incarico scritto, un vero e proprio mandato, che gli attribuisce l’incarico di:
- concludere, risolvere o rinnovare un contratto di prestazione sportiva professionistica;
- concludere un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica;
- tesserare lo sportivo presso una federazione professionistica.
Ovviamente, i tesseramenti o i contratti realizzati da soggetti non iscritti al Registro nazionale dei procuratori sportivi tenuto dal CONI sono da considerarsi nulli.
Proprio per questo, per essere considerato procuratore sportivo il soggetto deve essere iscritto al Registro nazionale. La sua iscrizione presuppone il possesso di specifici requisiti soggettivi finalizzati a garantirne la probità e il livello tecnico, tra i quali aver superato il relativo esame di abilitazione.
Quest’ultimo, è disciplinato dal Regolamento CONI e si articola in due prove in due sessioni annuali. La prima è una prova “generale”, si tiene al CONI e consente di testare la conoscenza del diritto sportivo e degli istituti fondamentali di diritto privato e amministrativo.
La seconda è una prova “speciale” e si tiene presso la singola federazione sportiva in tema di normativa federale sui tesseramenti. Superato l’esame di abilitazione, l’aspirante procuratore sportivo riceverà da parte del CONI un tesserino che individua una o più discipline federali in cui potrà operare.
Procuratore sportivo, cosa non può fare
Sono stati stabiliti anche i vari casi di incompatibilità e di conflitti di interessi a cui può andare incontro il procuratore sportivo, specialmente quando esso organizza la propria attività in forma societaria:
- Non è consentito operare in forma societaria se l’oggetto sociale includa anche attività non connesse o non strumentali a quella disciplinata dal Regolamento CONI
- I soci procuratori sportivi devono possedere direttamente la maggioranza assoluta del capitale sociale, il 50,01%, in quanto la società può essere partecipata da uno o più soci-non agenti, ad esempio meri “finanziatori”.
- La rappresentanza e i poteri di gestione devono essere conferiti esclusivamente ai procuratori sportivi, mentre i non procuratori possono operare limitatamente alle sole funzioni amministrative
- I soci non devono possedere, in via diretta o mediata, partecipazione in altre società aventi analogo oggetto sociale. Ciò però non implica che un procuratore non possa sia detenere lo 0,1% o più del capitale della società A tra agenti sportivi, sia rappresentare o amministrare la società B tra agenti sportivi della quale egli non sia socio.
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