Regime forfettario, esclusi i soci che controllano SRL e che svolgono attività tra loro riconducibili (anche se con diverso codice ATECO). Facciamo il punto sui nuovi vincoli e sulle novità previste dalla Legge di Bilancio 2019.
A partire dal 1° gennaio 2019 sono esclusi dal regime forfettario i soci che direttamente o indirettamente controllano SRL che svolgono attività riconducibili a quelle svolte dal contribuente.
La novità è una delle modifiche al regime forfettario per le partite IVA introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 e pian piano emergono i primi chiarimenti.
Innanzitutto è bene sottolineare che l’esclusione dal regime forfettario riguarda esclusivamente coloro che detengono il controllo diretto o indiretto della società, disposizione per la quale si dovrà far riferimento a quanto previsto dall’articolo 2359 del Codice Civile.
In secondo luogo, l’esclusione riguarda esclusivamente i casi in cui l’attività svolta dalla SRL e quella svolta in forma individuale dal titolare di partita IVA siano tra loro direttamente o indirettamente riconducibili.
Ma andiamo per gradi. Nel dare il via ai primi accenni di flat tax, la Manovra cambia le regole per l’accesso al regime forfettario: oltre al nuovo limite di 65.000 euro di ricavi e fatturati spunta l’esclusione per i titolari di quote societarie.
Cosa è cambiato a partire dal 1° gennaio 2019?
Fino al 2018, soltanto chi deteneva quote in società di persone, imprese familiari e/o SRL trasparenti non poteva accedere al regime forfettario ma a partire dallo scorso 1° gennaio 2019 l’esclusione è stata generalizzata anche per le quote detenute in società con tassazione Ires che sono controllate direttamente o indirettamente da Srl la cui attività è riconducibile a quella svolta dal contribuente forfettario medesimo.
Regime forfettario soci SRL: novità e cosa cambia nel 2019
Una delle maggiori novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 riguarda l’esclusione dal regime forfettario per i soci con quote che consentono il controllo diretto o indiretto di SRL e la cui attività sia comunque riconducibile a quella svolta dal contribuente.
Tali soggetti non potranno beneficiare dell’estensione dei limiti di accesso al forfettario, l’unico regime agevolato per i titolari di partita IVA ad oggi previsto.
Quando la norma parla di controllo, il riferimento normativo non può che essere l’articolo 2359 del codice civile.
Cosa cambia rispetto a prima e precedente versione della Legge di bilancio (poi modificata in corso d’opera)
Per spiegare cosa cambia, è utile riportare di seguito il testo dell’articolo di riferimento contenuto nella Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), così come modificato dalla Legge di Stabilità del 2016 e la nuova formulazione prevista dalla Legge di Bilancio 2019.
L’articolo 1, comma 54, lettera d) fino al 31 dicembre 2018 prevedeva l’esclusione dal regime forfettario i soggetti titolari di partita IVA:
“che partecipano a società di persone, ad associazioni professionali, di cui all’articolo 5 del TUIR, o a società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale, ai sensi dell’articolo 116 del TUIR.”
La formulazione prevista inizialmente dal progetto di Legge di Bilancio 2019 stabiliva invece che sarebbero stati esclusi dal regime forfettario:
“gli esercenti di attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari, ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione”.
In sintesi, nella prima versione della modifica normativa della Legge di Bilancio 2019 proposta dal Governo non potevano aderire al nuovo regime forfettario i titolari di partita IVA che, sebbene siano titolari di compensi o ricavi non superiori a 65.000 euro, risultassero titolari tout court di quota in una SRL, anche non in regime di trasparenza.
Come detto sopra, tale limite è stato modificato: adesso la norma approvata in via definitiva fa riferimento alla nozione di quota di controllo diretto ed indiretto di Srl che svolgono attività riconducibili a quella del contribuente forfettario considerato.
Di conseguenza, per esempio, un ingegnere che detiene quote di Srl che opera nel settore della ristorazione potrà operare con il regime forfettario.
Regime forfettario e soci di SRL: non basta diverso codice ATECO
Ad oggi ancora non è chiaro se per la verifica dell’attività esercitata basti far riferimento al codice ATECO attribuito al singolo e alla società.
Nel corso del question time del 23 gennaio 2019, il MEF ha chiarito che non basta che i codici delle attività esercitate siano differenti, ma bisognerà far riferimento all’effettiva correlazione tra le stesse.
Verosimilmente la ratio dell’interpretazione del MEF è quella di evitare casi di abuso e di scelta di codici ATECO differenti (seppur non coerenti con l’attività esercitata) soltanto per evitare l’esclusione dal regime forfettario.
Un esempio tra tutti è il codice 82.99.99, relativo ad altre attività, che riguarda “tutto e niente” e che spesso è la soluzione adottata da chi vuole evitare di farsi carico degli adempimenti richiesti per l’avvio di ciascuna specifica attività.
Regime forfettario e quote di controllo SRL: l’articolo 2359 del Codice Civile
Infine, è bene fornire alcuni chiarimenti su cosa vuol dire controllo di una società.
Per stabilire cosa si intende bisogna far riferimento a quanto previsto dall’articolo 2359 del Codice Civile:
“Sono considerate società controllate:
1. le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2. le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3. le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1 e 2 del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.”
È evidente quindi quando il titolare di partita IVA diventa “controllore” di una società, così come potrebbe apparire automatico capire quando la condizione di controllo si verifica per via di “interposta persona”, come nel caso di quote possedute da un familiare.
Tuttavia le variabili sono tante, forse troppe da escludere dal regime forfettario un contribuente il cui fratello, ad esempio, detiene quote di controllo in una società. Insomma, nel cercare di agevolare le imprese la Legge di Bilancio 2019 ha reso il regime forfettario un vero e proprio groviglio, un paradosso se si pensa che stiamo parlando dell’unico regime semplificato attualmente in vigore per i titolari di partita IVA...
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