Con l’arrivo del gran caldo le interruzioni di corrente sono sempre più diffuse e causano non pochi disagi. Vediamo se per legge spetta un indennizzo.
L’estate è entrata nel vivo, le temperature iniziano a diventare insopportabili ed ecco che per ovviare al problema si inizia ad accendere con regolarità i condizionatori. Ma inizia anche la stagione degli improvvisi blackout di corrente dovuti all’eccessiva richiesta causata principalmente dai condizionatori d’aria nelle case e negli uffici.
Se le interruzioni di corrente avvengono per pochi minuti non c’è problema, ma può accadere anche che si resti senza corrente per ore con tutti i disagi che questo causa. Per non parlare degli sbalzi di corrente che possono causare danni ai dispositivi elettronici. Vi siete mai chiesti se per questi disagi spetta al consumatore un indennizzo? La risposta è si, esistono dei casi in cui si ha diritto ad un indennizzo a causa dell’interruzione di corrente. Vediamo quando e come fare per ottenerlo.
Risarcimento per blackout possibile: ecco come e in che occasione
Si tratta di un diritto istituito nel 2009 dall’Autorità per l’energia elettrica che ha creato un meccanismo di rimborso automatico in bolletta in caso di interruzione improvvisa della corrente. Perché il rimborso avvenga è necessario però rispettare un requisito importante. Molto vale dal tempo di interruzione, che non è breve.
Il rimborso automatico spetta soltanto se la corrente è mancata per almeno 8 ore consecutive nei comuni con più di 5mila abitanti. Per quelli inferiori le ore minime salgono a 12. L’indennizzo va da un minimo di 30 euro per 8 ore più 15 euro ogni 4 ore fino ad un massimo di 300 euro.
Il rimborso spetta al Fondo Eventi Eccezionali in caso di interruzione non imputabile a colpe del gestore ma ad eventi di causa maggiore come quelli meteorologici di natura eccezionale o a guasti imprevedibili. Nel caso invece di un’assenza di corrente dovuta a colpe del distributore, l’indennizzo arriverà alle stesse condizioni ma a pagare sarà non più il fondo ma la società stessa.
L’indennizzo arriva in modo automatico direttamente in bolletta, non bisogna fare alcuna domanda. Questi vengono erogati dal gestore entro il primo ciclo di fatturazione utile decorsi 60 giorni dall’interruzione. Se il disservizio comprende un bacino di utenza maggiore ai 2 milioni i giorni passano a 180. Nessuna richiesta va fatta ma in bolletta ci ritroveremo lo sconto sotto la voce «Rimborso automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, corrisposto in misura forfettizzata». Occhio però che se non si è in regola con i pagamenti, il gestore può rifiutarsi perché non è obbligato ad erogare l’indennizzo.
Cosa fare in caso di mancato accredito automatico?
Nel caso in cui in bolletta non viene erogato l’indennizzo automaticamente, l’utente può richiederlo al gestore presentando domanda entro 6 mesi dall’evento. L’impresa, valutata la richiesta, ha 3 mesi di tempo per erogare il rimborso o per inviare risposta scritta negativa e motivata.
Se a seguito dell’interruzione di corrente abbiamo subito un danno ad esempio ad un dispositivo elettronico, possiamo inviare un reclamo. Gli sbalzi di corrente si sa che spesso possono essere letali per i dispositivi elettronici. È nostro diritto presentare reclamo alla società che ci fornisce energia elettrica allegando i nostri dati e le prove documentali a dimostrazione dei danni subiti con la stima economica.
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