Fra i crediti e i debiti che si trasmettono con l’eredità c’è anche il risarcimento danni? Ecco cosa prevede la legge a riguardo e cosa spetta agli eredi del defunto.
Il patrimonio ereditario comprende molti più elementi oltre ai beni e al denaro del defunto, ad esempio alcuni crediti e alcuni debiti. Così, gli eredi possono avere il diritto di riscuotere alcune somme spettanti al defunto, oppure l’obbligo di versarle per un debito dello stesso, ma non tutti questi diritti sono trasmissibili. Quando ci si chiede se il risarcimento danni si trasmette agli eredi bisogna distinguere fra diverse circostanze e chiedersi qual è il titolo con cui gli eredi si rapportano al risarcimento in questione.
Risarcimento danni in favore del defunto non riscosso
In tema di risarcimento, la situazione più piacevole da immaginare riguarda il diritto a riceverlo. Indipendentemente dal danno e dalla sua origine, nella maggior parte dei casi prima che il diritto a ricevere un risarcimento danni sia confermato da una sentenza è necessario aspettare diverse lungaggini burocratiche e no. Cosa succede se una volta confermato l’obbligo di pagare un certo risarcimento danni la vittima muore senza avere possibilità di riceverlo?
In questo caso, il defunto era a tutti gli effetti un creditore nei confronti dei quali il debitore aveva l’obbligo di versare il risarcimento danni. Ne consegue che agli eredi si trasmette questo diritto di credito, che può essere fatto valere – al pari di ogni altro credito trasmissibile – nei confronti dei debitori. In sintesi: se al defunto spettava un risarcimento che non ha fatto in tempo a ricevere (magari per inadempimento) il credito si trasmette agli eredi che possono riscuoterlo. In tal proposito, è opportuno accettare l’eredità prima della scadenza decennale, dal momento in cui alcuni diritti al risarcimento danni si prescrivono molto prima.
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Il risarcimento agli eredi per il danno da morte e per i danni terminali
Esistono poi alcuni danni particolari, patiti dal defunto o dai suoi congiunti, direttamente collegati con il decesso e meritevoli del risarcimento. Quest’ultimo spetta ovviamente agli eredi, ai quali si trasmette il diritto al risarcimento per danni patrimoniali e danni non patrimoniali.
Questa tipologia di danni si riferisce espressamente a un evento che ha causato la morte del defunto e le sue sofferenze. Si tratta in particolare di:
- Danni patrimoniali subiti dal defunto, le spese sostenute e la perdita di lavoro (e quindi di reddito) nel periodo fra la lesione e la morte;
- danni non patrimoniali subiti dal defunto, sostanzialmente i danni terminali;
- danni patrimoniali subiti dagli eredi, ad esempio nel caso in cui fosse il defunto a prendersi economicamente cura di loro;
- danni non patrimoniali subiti dagli eredi per la perdita di un loro caro.
Si tratta alternativamente di diritti maturati dal defunto nel corso della sua vita oppure dagli eredi, ma sempre con specifico riferimento al periodo intercorrente fra l’evento dannoso e lesivo e infine il decesso. Agli eredi si trasmettono quindi i diritti al risarcimento che spettavano al defunto per le sofferenze patite, ma non un proprio risarcimento per la morte. L’orientamento maggioritario della giurisprudenza, infatti, considera intrasmissibile tale diritto perché nemmeno il defunto ne è propriamente titolare (dovrebbe acquisirlo una volta morto).
Bisogna poi considerare che le persone più vicine al defunto, soprattutto nel periodo finale della sua vita, hanno diritto al risarcimento per il danno parentale, purché si possa provare tale legame. Alcuni esempi di questo genere di risarcimento sono la malattia professionale con seguente morte e l’incidente stradale. Anche in questi casi bisogna tenere conto dei termini di prescrizione, pari a 5 anni per i danni causati da illeciti civili e di norma più lungo per i danni causati da un reato.
Risarcimento danni per responsabilità del defunto
Esiste poi la possibilità in cui il defunto fosse debitore rispetto all’obbligo di versare un risarcimento per danni di sua responsabilità. Gli illeciti civili (dai quali sorge l’obbligo di risarcimento) non si esauriscono con la morte, ma si trasmettono agli eredi. Questi ultimi sono quindi tenuti al pagamento dei danni di responsabilità del defunto.
Anche in questo caso, è fondamentale che i creditori esercitino il loro diritto entro i termini di prescrizione. Si ricorda a tal proposito, che se il danno è stato causato da un reato la prescrizione cui fare riferimento è comunque quella ordinaria relativa al risarcimento (in quanto la responsabilità penale è personale e non si trasmette). In generale, i termini di prescrizione per il risarcimento sono pari a:
- 2 anni per danni causati da una violazione del Codice della strada;
- 5 anni dall’illecito civile;
- 10 anni per danni contrattuali, salvo eccezioni specifiche del tipo di contratto;
- termini più lunghi per i reati ma inapplicabili nei confronti degli eredi.
Gli eredi che hanno accettato l’eredità sono quindi chiamati a rispondere anche a questo genere di debiti, di cui è opportuno il calcolo preventivo per valutare l’idea di accettare l’eredità con beneficio d’inventario ed evitare l’attaccabilità del proprio patrimonio personale.
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