Che funzione ha la rivalutazione Tfr? Come viene calcolata e che effetti ha sul Trattamento di Fine Rapporto? Ecco una guida completa sulla rivalutazione Tfr e la sua tassazione.
Il Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) è un elemento della retribuzione il cui pagamento viene posticipato al momento della cessazione del rapporto, eccezion fatta per le ipotesi di anticipazione di una quota - parte dell’importo maturato.
Al pari della retribuzione ordinaria, per ogni periodo di paga in cui il lavoratore è stato in forza in azienda (eccezion fatta per le assenze non retribuite), questi matura una quota di Tfr che, anziché essere riconosciuta insieme alle competenze del mese, viene accantonata in un apposito fondo individuale detto anche «fondo Tfr».
Di conseguenza, per i dipendenti in forza da più anni, il fondo Tfr sarà formato da:
- quota Tfr maturata nell’anno;
- quota Tfr maturata negli anni precedenti.
A norma del Codice Civile, eccezion fatta per la quota maturata nell’anno, al fondo Tfr è applicata una rivalutazione che ha l’obiettivo di adeguare gli importi accantonati, in ragione dell’andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’Istat.
La rivalutazione opera esclusivamente per le quote di Trattamento di Fine Rapporto rimaste in azienda o versate al Fondo di Tesoreria Inps.
Non dev’essere invece rivalutato il Tfr destinato alla previdenza complementare.
Vediamo in dettaglio tutto quello che c’è da sapere sulla rivalutazione.
Come si ottiene l’indice di rivalutazione?
Ai sensi dell’articolo 2120 del Codice Civile (comma 4) il Trattamento di Fine Rapporto «con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta al 31 dicembre di ogni anno» applicando un tasso costituito da:
- una quota fissa pari all’1,5%;
- una quota variabile corrispondente al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
In sostanza, l’indice di rivalutazione si ottiene:
- sottraendo all’indice dei prezzi al consumo di dicembre lo stesso valore ma relativo al mese di dicembre precedente (valore A);
- il valore A dev’essere poi diviso per l’indice dei prezzi al consumo del precedente mese di dicembre e moltiplicato per 100 (valore B);
- si assume il 75% del valore B e a questo si somma la quota fissa dell’1,5%.
Con riferimento al mese di dicembre 2021 l’indice Istat è pari a 106,20.
A questo punto, per calcolare la rivalutazione, ecco i passaggi necessari:
- 106,20 - 102,30 (indice Istat dicembre 2020) = 3,9;
- (3,9 / 102,30) * 100 = 3,812317;
- 3,812317 * 75% = 2,859238 (quota variabile);
- 2,859238 + 1,5 (quota fissa) = 4,359238 indice di rivalutazione dicembre 2021.
Di conseguenza, il valore appena ottenuto (4,359238%) dev’essere utilizzato per rivalutare il Tfr accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente (dicembre 2020), con esclusione della quota maturata nel 2021.
Rapporti cessati nel corso dell’anno, come si ottiene la rivalutazione?
Nel caso in cui il rapporto di lavoro si interrompa nel corso dell’anno, la rivalutazione da applicare sul Tfr maturato al 31 dicembre dell’anno precedente, si ottiene facendo riferimento all’aumento verificatosi tra il mese di cessazione del rapporto e lo stesso mese di dicembre dell’anno precedente.
Se il rapporto si risolve prima del giorno 15 del mese, si assume l’indice del mese precedente.
Un’altra particolarità è rappresentata dalla quota fissa dell’1,5%. Essendo riferita a 12 mesi, in caso di cessazione nel corso dell’anno, la quota in parola dev’essere riproporzionata per i mesi di lavoro.
Ipotizziamo il caso di un lavoratore dimessosi il giorno 31 luglio 2022. Per calcolare la rivalutazione sul Tfr accantonato al 31 dicembre 2021 si dovranno effettuare le seguenti operazioni:
- indice Istat da applicare per i rapporti cessati dal 15 luglio al 14 agosto pari a 112,30;
- indice Istat dicembre 2021 corrispondente a 106,20;
- si ottiene la quota variabile in questo modo [(112,30 - 106,20) / 106,20] *100 = 5,743879, il risultato dev’essere poi percentualizzato al 75% (4,307910%);
- la quota fissa corrisponde a (1,5 / 12) * 7 mesi di lavoro = 0,875%;
- la rivalutazione sarà pari a 5,182910%.
La rivalutazione è soggetta a contributi e tasse?
La rivalutazione non è soggetta a contributi previdenziali e assistenziali, al pari peraltro del Tfr.
Al contrario, è prevista un’imposta sostitutiva nei confronti delle quote di rivalutazione che maturano dal 1° gennaio 2001. Quest’ultima è pari all’11% fino al 31 dicembre 2014 e al 17% dal 1° gennaio 2015.
Il versamento è effettuato dal datore di lavoro (in qualità di sostituto d’imposta) a mezzo modello F24, in due rate:
- un acconto pari al 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente, da versare entro il 16 dicembre dell’anno di maturazione (l’acconto può essere commisurato, se più favorevole, all’importo che presumibilmente sarà dovuto per l’anno in corso, salvo l’applicazione delle sanzioni per l’eventuale versamento minore del dovuto);
- il saldo da versare il 16 febbraio dell’anno successivo a quello di maturazione, a seguito dei conteggi definitivi effettuati al 31 dicembre.
L’imposta di rivalutazione dev’essere detratta dal fondo Tfr accantonato.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il calcolo dell’imposta sostitutiva dev’essere effettuato al momento della determinazione definitiva del Tfr.
In ogni caso, anche se trattenuta, l’imposta dev’essere versata ugualmente alla scadenza fissata per il saldo, corrispondente al 16 febbraio dell’anno successivo.
In caso di operazioni societarie straordinarie che comportano l’estinzione di soggetti preesistenti (si pensi alla fusione per incorporazione) gli obblighi di versamento sono assolti, a partire dalla data di efficacia dell’operazione straordinaria, dal soggetto risultante dall’operazione stessa.
Al tempo stesso, a fronte del passaggio di dipendenti da un soggetto ad un altro, senza soluzione di continuità e senza liquidazione del Tfr, il versamento è effettuato dall’ultimo datore di lavoro.
Come viene tassato il Tfr rivalutato?
Il Tfr, come anticipato esente da contributi previdenziali e assistenziali, è soggetto a tassazione separata, applicata in sede di liquidazione della somma in parola.
Per il calcolo del carico fiscale è necessario applicare due differenti sistemi di calcolo:
- il Tfr accantonato fino al 31 dicembre 2000 è tassato su un imponibile ridotto di una deduzione annua forfettaria;
- il Tfr accantonato dal 1° gennaio 2001 (comprensivo della rivalutazione del fondo esistente al 31 dicembre 2000 e delle quote di Tfr maturate dal 1° gennaio 2001) è tassato su un imponibile formato dal fondo maturato dal 1° gennaio 2001, comprensivo delle eventuali anticipazioni ma al netto delle quote trasferite alla previdenza complementare e, per quanto di nostro interesse, della quota di rivalutazione maturata dopo il 31 dicembre 2000 (in quanto tassata annualmente con l’imposta sostitutiva).
L’aliquota da applicare sul reddito imponibile è ottenuta grazie al rapporto tra l’imposta calcolata sul reddito di riferimento e il reddito di riferimento stesso.
Per calcolare il reddito di riferimento è necessario sommare il Tfr maturato fino al 31 dicembre 2000 e il Tfr maturato dal 1° gennaio 2001 sino alla cessazione del rapporto di lavoro, Al totale devono essere sottratte le rivalutazioni effettuate sul fondo dal 1° gennaio 2001.
Successivamente si moltiplica la somma di cui sopra per 12, salvo poi dividerla per gli anni di maturazione del Tfr.
A questo punto, l’aliquota media si calcola con la seguente operazione:
(Irpef sul reddito di riferimento * 100) / reddito di riferimento
Applicando l’aliquota media all’imponibile si ottiene l’imposta lorda, da cui devono essere recuperate le detrazioni sul Tfr. Il risultato è l’imposta netta da trattenere sul Trattamento di Fine Rapporto, liquidato in sede di cessazione del rapporto.
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