Scadenza dichiarazione IVA 2018 oggi: ecco gli ultimi controlli da fare prima dell’invio telematico. Focus su quadro VH, quadro VL e sanzioni per tardivo invio.
Oggi è il termine di scadenza per l’invio telematico della dichiarazione IVA 2018.
Si tratta della prima scadenza “post Lipe”, ovvero la prima dichiarazione IVA successiva all’esordio delle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni IVA che hanno fortemente cambiato questo adempimento.
Dal punto di vista operativo due sono le modifiche significative: il quadro VH, che da quest’anno è diventato solo eventuale; il quadro VL, con particolare riferimento al rigo VL30, nel quale non devono confluire i debiti non pagati durante l’anno precedente ma per i quali il contribuente ha già ricevuto l’avviso bonario. Quest’ultima modifica, in particolare, comporta una netta riduzione della convenienza al ravvedimento operoso, nel senso che l’eventuale debito IVA non pagato di fatto si trasforma in cartella di pagamento in un tempo di gran lunga superiore al passato. E ciò è dovuto al fatto che - proprio grazie alle Lipe - l’Agenzia delle Entrate conosce i dati delle liquidazioni praticamente in tempo reale.
Scadenza oggi per la dichiarazione IVA 2018: quando e come compilare il quadro VH
A partire dalla dichiarazione IVA di quest’anno, il quadro VH dovrà essere compilato “esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA”.
Per rettificare le Lipe si dovrà compilare integralmente l’intero quadro, indicando tutti i dati richiesti. In altre parole, bisognerà inserire all’interno del quadro VH i dati dei crediti e debiti di ogni mese\trimestre, inclusi quelli non oggetto di correzione e/o integrazione.
Di conseguenza:
- nei righi da VH1 e VH16 si dovranno indicare i dati relativi all’IVA e credito e l’IVA a debito relativi alle liquidazioni periodiche eseguite;
- i righi VH15 (relativo al mese di dicembre) e VH16 (relativo al IV trimestre) dovranno essere compilati indicando il risultato della liquidazione al netto dell’importo dell’acconto dovuto;
- il rigo VH17 dovrà invece esser compilato riportando l’ammontare dell’acconto dovuto indicato, o che sarebbe dovuto esser indicato, all’interno del quadro VP13 della comunicazione della liquidazioni Iva trimestrale.
In ordine alle modalità di compilazione qualora l’invio, l’integrazione o la correzione comporti la compilazione senza dati (ad esempio, quando la liquidazione è pari a zero) è necessario comunque barrare la casella VH posta alla fine del quadro VL nella sezione “Quadri compilati”.
Dichiarazione IVA 2018, scadenza oggi: la novità del quadro VL
Altra novità importante di quest’anno è il quadro VL, con particolare riferimento al rigo VL30.
Per effetto delle comunicazioni IVA delle liquidazioni periodiche, infatti, da quest’anno i debiti IVA infrannuali dell’anno precedente vanno considerati come versati, anche quando effettivamente non lo sono in quanto oggetto di avviso bonario.
La conseguenza pratica è che, di fatto, il risultato della dichiarazione IVA 2018 coincide con quello dell’ultima liquidazione, mensile o trimestrale che sia.
Le istruzioni ministeriali prevedono, nello specifico, che nel rigo Rigo VL30, vengano indicati:
- nel campo 2, l’ammontare complessivo dell’IVA periodica dovuta; tale importo corrisponde alla somma degli importi dell’IVA indicati nella colonna 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relative al 2017 (senza considerare gli importi già indicati nella colonna 1 del rigo VP14 ma non versati in quanto non superiori a 25,82 euro). A tale ammontare va sommato anche l’importo dell’acconto dovuto indicato nel rigo VP13 del predetto modello. In caso di comunicazioni periodiche omesse o errate, indicare gli importi inseriti nel quadro VH. Il presente campo non va compilato da parte delle società che hanno partecipato alla procedura di liquidazione IVA di gruppo per l’intero anno. In caso, invece, di partecipazione per una parte dell’anno va indicato solo l’ammontare complessivo dell’IVA dovuta risultante dalle liquidazioni periodiche effettuate dopo l’uscita dalla procedura di liquidazione IVA di gruppo;
- nel campo 3, il totale dei versamenti periodici, compresi l’acconto IVA (vedi in Appendice) e gli interessi trimestrali, nonché l’imposta versata a seguito di ravvedimento di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, relativi al 2017. Si precisa che l’ammontare complessivo dei versamenti periodici risulta dalla somma dei dati IVA riportati nella colonna “Importi a debito versati” della “Sezione erario” dei modelli di pagamento F24, anche se non effettivamente versati a seguito di compensazione con crediti relativi ad altri tributi (o anche ad IVA), contributi e premi, per i quali siano stati utilizzati i codici tributo:
– da 6001 a 6012 per i versamenti mensili;
– da 6031 a 6033 per i versamenti trimestrali e il 6034 per il versamento del quarto trimestre effettuato dai contribuenti
di cui all’art. 73, comma 1, lett. e) e 74, comma 4;
– 6013 e 6035 per l’acconto;
– da 6720 a 6727 per i versamenti effettuati per subforniture.
Nel caso particolare di società controllata partecipante alla liquidazione IVA di gruppo uscita dal gruppo dopo il termine finale stabilito per il versamento dell’acconto IVA, la stessa deve comprendere nel presente campo l’importo dell’acconto
versato per suo conto dall’ente o società controllante già indicato nel rigo VK36;
- nel campo 1, il maggiore tra l’importo indicato nel campo 2 e quello indicato nel campo 3.
Dichiarazione IVA 2018: le sanzioni per omesso o tardivo invio telematico
Nel caso in cui il contribuente dovesse omettere o tardare nell’invio telematico della dichiarazione IVA 2018 sono previste le seguenti sanzioni.
Sanzioni tardivo invio dichiarazione IVA 2018
La dichiarazione IVA 2018 tardiva entro 90 giorni dalla scadenza è da considerarsi trasmessa ma soggetta a sanzioni per il tardivo invio telematico.
In questo caso le sanzioni previste vanno da 250 euro a 2.065 euro ma possono essere ridotte mediante ravvedimento operoso.
Sanzioni dichiarazione IVA 2018 omessa
La dichiarazione IVA 2018 presentata in ritardo oltre 90 giorni dalla scadenza, è da considerarsi omessa e per questo soggetta a sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Se dalla dichiarazione IVA tardiva risulta un’imposta non versata, troveranno applicazione le sanzioni pari al 30% dell’importo non versato, con un minimo di 250 euro. Anche in questo caso sarà possibile applicare il ravvedimento operoso.
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