Svolgere un secondo lavoro non è sempre incompatibile con lo status militare: ecco quali sono le regole da seguire per non incorrere in sanzioni.
Non così raro come si potrebbe credere che un appartenente alle Forze Armate svolga un secondo lavoro, specialmente come autonomo. A tal proposito in questa guida vedremo cosa bisogna fare per svolgere un secondo lavoro senza rischiare di essere sanzionati dalla propria amministrazione.
Prima di andare avanti è bene sottolineare che il termine “secondo lavoro” non è propriamente corretto: bisognerebbe infatti parlare di attività extraistituzionali, ossia di quelle attività che non rientrano nei compiti e nei doveri di ufficio.
Come anticipato il personale militare - quando autorizzato - può svolgere attività extraistituzionali, ma solo nel rispetto di determinati limiti e condizioni disciplinati dalle principali fonti normative relative al “secondo lavoro”.
Vediamo quindi quali sono queste regole e quali attività, indipendentemente dall’autorizzazione dell’amministrazione, sono assolutamente incompatibili con lo status militare.
Forze Armate e di Polizia: attività incompatibili per il secondo lavoro
Per fare chiarezza su compatibilità tra attività extraistituzionali e ruolo militare, il Ministero della Difesa ha emanato una circolare - che trovate in allegato alla fine dell’articolo - nella quale sono indicate le regole da seguire per non incorrere in sanzioni.
Si parte facendo riferimento a quanto stabilito dall’articolo 98, 1° comma, della Costituzione, dove si legge che “i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”.
Questa disposizione sembra escludere a priori la compatibilità tra secondo lavoro e status di impiegato pubblico, ma in realtà - come vedremo di seguito - non è così.
Nonostante questo principio - introdotto per garantire il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione - è infatti possibile, previa l’autorizzazione dell’amministrazione, svolgere un’attività lavorativa extraistituzionale, e questo vale anche per gli appartenenti alle Forze Armate.
Sono autorizzabili quelle attività che non arrecano pregiudizio agli interessi tutelati alle norme in divieto. Nel dettaglio, queste devono essere:
- compatibili con la dignità del grado e con i doveri d’ufficio;
- svolte fuori dell’orario di servizio;
- effettuate senza carattere di continuità e assiduità, nonché senza eccessivo impegno temporale, così da non pregiudicare l’attività lavorativa ed il rendimento del servizio militare;
- isolate e saltuarie, purché consistano in prestazioni singole, ben individuate e circoscritte nel tempo.
Sono anche incompatibili, oltre alle attività che non soddisfano le suddette condizioni, le iscrizioni agli albi professionali quali:
- avvocati;
- geometra;
- attuario;
- perito industriale.
È consentita invece l’iscrizione all’albo, ma esclusivamente nella sezione riservata ai non esercenti, dei dottori commercialisti ed esperti contabili e in quello dei geologi.
Secondo lavoro Forze Armate: attività compatibili senza autorizzazione
Come anticipato, per svolgere un secondo lavoro è necessaria l’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza. In realtà questa non è sempre richiesta, visto che se ne può fare a meno per le seguenti attività extraistituzionali:
- attività a titolo gratuito;
- incarichi retribuiti con riviste, giornali ed enciclopedie;
- utilizzazione economica di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
- partecipazione ad eventi e seminari (evento pubblico caratterizzato in prevalenza dall’aspetto divulgativo, confronto e dibattito);
- formazione diretta a dipendenti pubblici;
- attività sportiva dilettantistica e quindi a titolo gratuito. Si può comunque avere diritto a premi, rimborsi spese e indennità di trasferta;
- socio in società costituita a fine di lucro ma per la quale non si svolge alcuna attività lavorativa;
- attività artistiche, culturali e ricreative.
È bene specificare che le suddette attività vanno comunque comunicate al Comandante del Corpo e devono essere compatibili con la dignità del grado e con i doveri d’ufficio.
Secondo lavoro Forze Armate: attività compatibili con autorizzazione
Le altre attività non comprese nel suddetto elenco sono compatibili ma solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
A tal proposito ci sono alcune fattispecie di attività particolari per le quali è sempre necessaria l’autorizzazione: questo, ad esempio, vale per le società agricole a conduzione familiare (mentre l’attività imprenditoriale in agricoltura svolta in maniera professionale è incompatibile con l’impiego nelle Forze Armate).
Lo stesso vale per l’incarico di professore a contratto presso le Università, così come per l’attività di amministratore di condominio (questa è compatibile solo se viene svolta per curare i propri interessi, ovvero esclusivamente per il condominio in cui si è residenti).
Come chiedere l’autorizzazione per il secondo lavoro
Per concludere vediamo come fare per chiedere l’autorizzazione a svolgere attività extra-istituzionali alla propria amministrazione. Come specificato nella circolare che trovate in allegato in coda all’articolo, questa va presentata in apposita istanza in carta semplice (di seguito ne trovate un Fac-Simile) all’indirizzo:
D.G.P.M. - III Reparto - 9ᵃ Divisione
Per il personale appartenente al ruolo di Appuntati e Carabinieri il rilascio dell’autorizzazione è di competenza del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
In allegato alla richiesta di autorizzazione va presentato:
- parere motivato dei superiori gerarchici (qui un Fac-Simile);
- dichiarazione probatoria rilasciata dal soggetto individuale o collettivo per il quale si intende prestare la propria attività nella quale vanno indicate informazioni come “natura dell’attività”, “data di inizio e fine” e “importo presunto del compenso per la prestazione occasionale”.
Una volta pervenuta la richiesta sarà l’amministrazione, dopo aver valutato tutti gli elementi a disposizione, a decidere se concedere o meno l’autorizzazione.
Per maggiori approfondimenti sulla normativa concernente il secondo lavoro per il personale militare consigliamo di scaricare la circolare III, 9ᵃ, 5ᵃ emanata dal Ministero della Difesa dove trovate tutte le regole da seguire per non incorrere in sanzioni disciplinari che possono portare anche alla cessione del servizio permanente per decadenza.
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