Nella sospensione dei versamenti a favore dei professionisti del decreto Cura Italia rientrano le ritenute d’acconto e non le addizionali comunali e regionali: i chiarimenti in merito, rispetto anche alle sanzioni, si trovano nella risoluzione n. 40 del 1° giugno dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito alla sospensione della ritenuta d’acconto dei professionisti, misura dedicata ai lavoratori autonomi all’interno del decreto Cura Italia.
Nel dettaglio, la risoluzione n. 40 del 1° giugno 2021 si sofferma sull’applicazione delle sanzioni. Qual è il punto? Che lo stop del decreto Cura Italia non coinvolgeva anche le addizionali regionali e comunali.
L’Agenzia ha però riscontrato che la copertura mediatica rispetto alla “sospensione dei versamenti” potrebbe aver confuso i sostituti d’imposta. I datori di lavoro che si rimetteranno in regola, quindi, non si vedranno applicare sanzioni e interessi.
Ritenuta d’acconto professionisti, la sospensione non riguarda le addizionali comunali e regionali
La sospensione dei versamenti del decreto Cura Italia viene disciplinata dall’articolo 61, che si riferisce a:
- i versamenti limitatamente alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
- dei premi per l’assicurazione obbligatoria, con esclusione delle ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato;
- l’IVA.
L’articolo 62, comma 2, sempre del decreto Cura Italia, definisce la sospensione dei versamenti da autoliquidazione che in scadenza tra l’8 e il 31 marzo 2020 per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro (il periodo d’imposta è il 2019).
Le ritenute alla fonte e le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale vengono espressamente richiamate dall’articolo 62, ma non dall’articolo precedente. Questo disallineamento tra i due articoli, unito alla folta pubblicazione di decreti emergenziali, ha portato al “legittimo fraintendimento”, sottolineano le Entrate nella risoluzione n. 40 del 28 maggio, da parte di alcuni sostituti d’imposta.
Sospensione versamento ritenute IRPEF: niente sanzioni e interessi per chi paga subito
L’Agenzia delle Entrate vede quindi, a causa della trattazione “generica e atecnica” della materia, la buona fede dei datori di lavoro che non hanno correttamente assolto i propri adempimenti.
Per questo motivo, in base a quanto previsto dall’articolo 10 dello Statuto dei Contribuenti “Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente”, i datori di lavoro che provvederanno in modo tempestivo al versamento delle somme dovute come addizionali regionali e comunali non dovranno pagare anche sanzioni e interessi.
Tutti i dettagli nella risoluzione n. 40 dell’Agenzia delle Entrate.
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