Forze Armate: quando per lo straordinario si ricorre al riposo compensativo? La risposta nella guida dello Stato Maggiore della Difesa.
Lo Stato Maggiore della Difesa ha pubblicato una guida con tutti i chiarimenti necessari su straordinari e recuperi compensativi per le Forze Armate.
Una guida utile per il personale delle Forze Armate in servizio per chiarire ogni dubbio in merito e assicurare una corretta - e soprattutto omogenea - applicazione della normativa vigente.
Prima di analizzare nel dettaglio quanto chiarito dallo Stato Maggiore della Difesa ricordiamo che per recupero compensativo si indica il giorno di riposo con il quale appunto si compensa quella prestazione lavorativa che eccede l’orario di lavoro ordinario e retribuito indicato nel contratto (ossia lo straordinario); nei contratti collettivi viene stabilito che questi vengano fruiti in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive previste.
In che modo si gestiscono straordinari e recupero compensativo per le Forze Armate ce lo dice lo Stato Maggiore della Difesa; ecco tutto quello che c’è da sapere nella guida dedicata.
Straordinario e recupero compensativo: guida per le Forze Armate
Se il rapporto tra straordinario e recupero compensativo vi è da sempre poco chiaro vi interesserà questa guida dello Stato Maggiore Difesa - organo delle Forze Armate italiane che fa parte dell’area tecnico-militare del Ministero della Difesa - nel quale sono indicati tutte le indicazioni per la corretta applicazione della normativa vigente.
Nel dettaglio, questo organo ha chiarito che solitamente al lavoro straordinario spetta un compenso in denaro; quindi per il lavoro settimanale che eccede il normale orario di lavoro bisogna dare priorità al pagamento rispetto al recupero compensativo.
In tal caso spetta al comandante del corpo curare le risorse disponibili ed utilizzarle per il perseguimento degli obiettivi istituzionali.
Quando si può ricorrere invece al recupero compensativo? Come chiarito dallo Stato Maggiore, questi possono essere disposti sempre dal comandante del Corpo qualora ci siano delle ore di lavoro straordinario non retribuite. Questi possono essere fruiti in qualsiasi giorno lavorativo tenendo conto delle esigenze di servizio.
A differenza dei permessi brevi, questi possono essere fruiti anche in maniera frazionata; il personale delle Forze Armate quindi possono beneficiarne come fossero dei permessi orari, anche se di durata complessiva superiore a metà della giornata di lavoro.
Se invece vengono utilizzati come riposo giornaliero, dal monte ore del militare vengono scalate tante ore quante previste dalla giornata di lavoro “saltata”.
È bene specificare comunque che, al pari della licenza ordinaria (con la quale è cumulabile), il recupero compensativo è un diritto al quale il militare non può assolutamente rinunciare.
Eccezioni per i VFP
Sempre lo Stato Maggiore della Difesa ha chiarito che al personale militare in ferma prefissata annuale (VFP1) non spetta alcun recupero compensativo per le ore di servizio eccedenti il normale orario di lavoro.
Per il personale in ferma volontaria quadriennale (VFP4), invece, il recupero compensativo è pari ad un terzo dell’eccedenza lavorativa prestata. Ad esempio, se un militare ha effettuato 30 ore di straordinario nell’arco di un mese ha diritto a 10 ore di recupero compensativo.
Infine, al personale volontario in ferma prefissata quadriennale, ma in rafferma, le ore di recupero compensativo sono pari alle ore di straordinario effettuate.
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