Come vengono calcolate le pertinenze per l’applicazione del superbonus 110? Vediamo le regole per contare le unità immobiliari e per i limiti di spesa.
Come si calcolano le pertinenze per l’applicazione del superbonus 110%? L’argomento è stato trattato dall’Agenzia delle Entrate con dei chiarimenti forniti con due risposte a interpelli, entrambe del 7 luglio.
Si tratta, nello specifico, delle risposte numero 461 e 464. I quesiti posti dagli istanti sono diversi, ma l’Agenzia arriva alla stessa conclusione: le pertinenze non si calcolano nel numero di unità immobiliari di un singolo proprietario.
Ma come vengono calcolate invece ai fini del limite di spesa, da cui dipende la detrazione?
Superbonus 110% e pertinenze: calcolo per le unità immobiliari
Partiamo dalle basi: con il termine pertinenza si indicano gli elementi connessi all’abitazione. Secondo la definizione del codice civile, sono pertinenze gli immobili che rientrano nelle seguenti categorie catastali:
- C/2, magazzini e locali di deposito, cantine, soffitti, solai;
- C/6, stalle, scuderie, rimesse, posti auto, autorimesse (senza fine di lucro);
- C/7, tettoie chiuse o aperte.
Ma come vanno calcolate le pertinenze ai fini dell’applicazione del superbonus 110%? La risposta all’interpello n. 461 riguarda un edificio composto da 8 unità immobiliari, di cui tre abitazioni e cinque pertinenze, sul quale l’unico proprietario vuole effettuare interventi ammessi al superbonus 110%. La domanda dell’istante riguarda il numero di unità immobiliari complessive, considerando che sono anche accatastate distintamente.
L’Agenzia delle Entrate risponde chiarendo che le pertinenze non vengono conteggiate, contano solo le unità abitative ai fini dell’applicazione del 110%.
Superbonus 110%: come si calcolano le pertinenze per i limiti di spesa
La risposta all’interpello n. 464 risolve invece la questione del conteggio delle pertinenze riguardo i limiti di spesa.
L’istante è proprietario di un fabbricato composto da due unità abitative e tre pertinenze, su cui vuole fare dei lavori al 110%.
La risposta delle Entrate riprende un’interrogazione parlamentare n cui è stato dato il seguente chiarimento: agli edifici posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari, in generale si applicano i chiarimenti di prassi (tra cui la circolare n. 24/2020) forniti relativamente agli edifici in condominio.
La normativa prevede, per quanto riguarda i limiti di spesa di interventi su parti comuni dell’edificio, che le pertinenze vadano conteggiate. Vanno quindi contati non solo il numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, ma anche le pertinenze.
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