Ecco cosa stabilisce la legge riguardo il testamento a voce e in quali casi le dichiarazioni di una persona sono vincolanti ai fini dell’eredità.
Con la tecnologia a disposizione si potrebbe pensare che anche il testamento debba adeguarsi al progresso. Così, i fascicoli di carta sarebbero facilmente sostituiti da note audio o video. Questa possibilità sarebbe molto utile anche nel caso in cui il defunto non avesse fatto in tempo a lasciare un testamento reale, ma avesse già comunicato le sue volontà in forma orale agli eredi. La questione, in realtà, non è così semplice, perché la legge tutela molto rigidamente la libertà testamentaria. Vediamo quindi cosa prevede la legge sul testamento a voce e quando le dichiarazioni di una persona sono vincolanti ai fini ereditari.
Il testamento a voce, cosa stabilisce la legge
La legge italiana non ammette il testamento a voce, chiamato anche testamento orale e testamento noncupativo. Tra le forme testamentarie previste dal Codice civile, figura il testamento olografo, che può sì essere completato in totale autonomia dal testatore ma che si caratterizza per la scrittura. Anzi, ai fini della validità del testamento olografo è richiesta precisamente la scrittura a mano da parte del testatore, che non può quindi scrivere al pc oppure dettare il contenuto a un’altra persona, salvo eccezioni.
Di conseguenza, se anche il testatore scegliesse di registrare le proprie disposizioni esprimendo la volontà di farne un testamento, quest’ultimo non avrebbe forma vincolante per gli eredi. Gli eredi non possono quindi portare come prove le dichiarazioni del defunto, perché non sarebbero state valide ai fini testamentari nemmeno per volontà dell’autore stesso.
Per fare un esempio, se il padre ha comunicato a uno dei figli che avrebbe voluto lasciargli in eredità un quadro ma non ha redatto un testamento, il figlio in questione non può opporre la registrazione di quella dichiarazione per avere il quadro, che invece confluisce nella massa ereditaria insieme agli altri beni.
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Quando le dichiarazioni di una persona sono vincolanti ai fini dell’eredità
Anche se il testamento orale non è fra le forme riconosciute dall’ordinamento esistono comunque alcune eccezioni in cui le dichiarazioni rese da una persona assumono rilevanza ai fini ereditari. Ciò avviene soltanto quando gli eredi sono a conoscenza della nullità del testamento ma vogliono comunque rispettarlo oppure quando il testatore si affida a un notaio per la sua validità.
Il testamento a voce pubblico
Chi ha assoluta necessità di effettuare le proprie disposizioni in modo orale può rivolgersi al notaio e dettare a quest’ultimo le volontà da inserire nel testamento. In questo modo si realizza un testamento pubblico, la cui validità è garantita dal notaio, almeno per quanto riguarda l’autenticità del testamento e delle volontà dell’interessato.
A differenza del testamento olografo, il testamento pubblico comporta una spesa, che è equivalente al compenso del professionista. Il vantaggio risulta evidente per le persone che hanno patrimoni complicati da amministrare oppure che non riescono in autonomia (per patologie o anche solo per l’anziana età) a provvedere da soli a redarre testamento.
La sanatoria del testamento orale
Esiste anche una sorta di sanatoria del testamento orale, che si verifica quando tutti gli eredi decidono di rispettarlo, pur essendo a conoscenza della sua nullità. Il testamento a voce, infatti, non può avere carattere vincolante sugli eredi, ma questi ultimi possono comunque accettarlo di comune accordo.
Ad esempio, se uno degli eredi non è d’accordo con le disposizioni lasciate dal defunto in forma orale può agire in via legale per chiedere che la divisione avvenga diversamente, dunque secondo un testamento valido o – in sua mancanza – in base alle leggi successorie. D’altro canto, se gli eredi vogliono rispettare le volontà del defunto, a prescindere dalla validità legale di espressione, possono farlo senza alcun problema.
L’interpretazione del testamento
Un’ultima situazione in cui le dichiarazioni orali del defunto assumono valore legale si ha quando esistono dei dubbi di interpretazione circa alle volontà testamentarie lasciate per iscritto. Deve comunque trattarsi di questioni di poco conto, in cui le dichiarazioni orali possono confermare l’interpretazione prevalente. In ogni caso, le dichiarazioni orali non possono mai essere fatte valere per contrastare il testamento o realizzarlo.
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