Tasse universitarie: il genitore può rifiutarsi di pagarle? La Corte di Cassazione fa chiarezza sugli obblighi stabiliti dall’articolo 147 del Codice Civile.
Università: il genitore è obbligato a pagare le spese di iscrizione al proprio figlio? Ecco cosa ha stabilito la Cassazione con una recente sentenza.
L’articolo 147 del Codice Civile stabilisce che il matrimonio impone ad “ambedue i coniugi” l’obbligo di “mantenere, istruire e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità”. Tuttavia non viene fatta chiarezza sul termine entro il quale un genitore è obbligato ad “istruire” il proprio figlio.
È sufficiente sostenerlo per la durata della scuola dell’obbligo (16 anni) oppure fino al conseguimento del titolo di Maturità?
La legge non stabilisce un termine entro il quale un genitore è obbligato ad adempiere ai suoi compiti, in tema di istruzione, nei confronti del figlio. Ed è per questo che l’analisi di una recente ordinanza emanata dalla Corte di Cassazione (la n° 10207 del 26 aprile 2017) è molto importante per fare chiarezza su questo aspetto.
La Cassazione, infatti, analizzando la richiesta presentata da parte di un padre per la riduzione dell’assegno di mantenimento erogato nei confronti della figlia ormai diplomata, ha sancito il seguente principio:
“Il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità,inclinazioni e aspirazioni purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori”.
Quindi, l’obbligo per i genitori di sostenere l’istruzione dei figli non si estingue né con il compimento della maggiore età né con il conseguimento della Maturità. Quest’obbligo viene meno solamente in presenza di determinate condizioni; analizziamole nel dettaglio.
Università: genitori obbligati a pagare le spese d’istruzione?
La Corte di Cassazione ha sancito il principio per cui ogni figlio ha diritto di continuare i propri studi, anche una volta superato il limite imposto dalla scuola dell’obbligo.
Quindi quanto stabilito dall’articolo 147 del Codice Civile, uno dei tre letti durante il matrimonio, vale anche per i corsi universitari.
Per la Cassazione infatti non ci sono norme o criteri che obbligano il figlio ad accontentarsi del grado d’istruzione ricevuto: questo è libero di scegliere la qualifica del titolo da conseguire e i genitori lo devono supportare in questo percorso. La prevalenza quindi l’assume l’aspirazione dello studente, il quale non può essere limitato dal rifiuto di uno o entrambi i genitori.
Ci sono però dei casi in cui il genitore è esonerato da quest’obbligo, purché dimostri al giudice l’avverarsi di determinate condizioni.
Università: ecco quando il genitore può non pagare l’iscrizione
Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha negato la riduzione dell’importo dell’assegno di mantenimento. Il genitore infatti avrebbe dovuto dimostrare che il figlio avesse raggiunto un’indipendenza economica fattuale tale da permettergli il pagamento delle tasse universitarie di tasca propria.
Quindi, una delle condizioni fondamentali che fanno venir meno l’obbligo da parte dei genitori è quello per cui il figlio sia “indipendente economicamente”. Quindi non è sufficiente che il figlio svolga dei lavori saltuari o dei tirocini, poiché deve aver raggiunto una vera e propria emancipazione.
C’è un’altra condizione quella per la quale il genitore non ha un reddito tale da potersi permettere il pagamento delle spese universitarie. L’ultima “via di scampo” invece è che il genitori dimostri che il figlio rifiuta delle offerte di lavoro congrue al percorso di studi da lui scelto, senza una seria motivazione.
Riassumendo, il rifiuto da parte di un genitore di mantenere economicamente gli studi universitari del figlio è legittimo in presenza di una di queste condizioni:
- i genitori, o uno solo dei due, non abbiano un reddito abbastanza elevato da permettersi il pagamento delle suddette spese;
- il figlio ha un proprio reddito;
- il figlio non ha scelto di “proseguire il percorso di studi” nell’ottica di un “utile inserimento nel mondo lavorativo conforme alle proprie aspirazioni professionali”.
Qualora non sussista nessuno di questi elementi, il genitore è obbligato a mantenere il figlio sulla base di quanto disposto dall’articolo 147 del Codice Civile.
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