La messa in mora, ma si dovrebbe più correttamente parlare di costituzione in mora, di un debitore è disciplinata dall’articolo 1219 del codice civile che recita:
“Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.
Non è necessaria la costituzione in mora:1) quando il debito deriva da fatto illecito;
2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l’obbligazione;
3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall’intimazione o dalla richiesta”.
Questa azione può essere svolta direttamente dal debitore quando questi abbia le necessarie competenze. In alternativa è possibile rivolgersi ad un’associazione sindacale oppure ad uno studio legale.