Rateazioni INAIL: come fare domanda online

Daniele Bonaddio

11 Settembre 2019 - 18:30

Nuove modalità di richiesta delle domande di rateazioni INAIL. L’istanza contenente i debiti non iscritti a ruolo deve essere presentata esclusivamente online e non è più dovuto l’acconto. I dettagli nella Circolare INAIL n. 22 del 29 luglio 2019.

Rateazioni INAIL: come fare domanda online

Facilitata la domanda di rateazioni INAIL per i debiti non iscritti a ruolo.

Grazie alla Determina del Presidente dell’INAIL n. 227 del 23 luglio 2019 è stata completamente rivista la disciplina di rateazione dei debiti fino a 24 mesi, sia scaduti sia correnti, e delle somme dovute per sanzioni civili e interessi.

Infatti, l’istanza deve essere presenta esclusivamente online e il pagamento della prima rata, pena l’annullamento del provvedimento di concessione, deve essere effettuato entro la data indicata nel piano di ammortamento, fissata non oltre 15 giorni dalla stessa istanza.

Le nuove modalità di gestione delle istanze di rateazione sono state illustrate dall’INAIL nella Circolare n. 22 del 29 luglio 2019, la quale specifica che è stato eliminato l’obbligo del versamento dell’acconto, o rata provvisoria, al momento della domanda.

Vediamo dunque come fare domanda online di rateazione dei debiti INAIL.

Rateazioni INAIL: come fare domanda online

Come anticipato in premessa, il debitore deve utilizzare esclusivamente il servizio online “Istanza di rateazione” presente sul portale dell’INAIL, dove dovrà indicare sia l’importo che il numero delle rate mensili che intende pagare, specificando se si tratta di debiti scaduti o debiti correnti.

La Struttura territoriale dell’INAIL, competente in base alla sede legale del codice ditta di cui è titolare il debitore, provvede a elaborare il piano di ammortamento in base all’importo dei debiti e alle rate indicati nell’istanza.

Le rate mensili indicate non possono essere inferiori a 150 euro, compresi gli interessi. Per coadiuvare l’utente nel calcolo, è prevista una funzione di simulazione del piano di ammortamento disponibile esclusivamente presso le Sedi INAIL.

L’intero procedimento amministrativo di concessione della rateazione si conclude entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza di rateazione.

Domanda rateazione INAIL: le condizioni

Affinché l’istanza sia accettata, la rateazione richiesta deve comprendere tutti i debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo, accertati alla data della richiesta.

Per i debiti iscritti a ruolo, invece, il potere di concedere la dilazione spetta agli agenti della riscossione. Il debitore, che dichiara di trovarsi in situazione di difficoltà economica, non può ottenere più di due rateazioni, e non deve aver ricevuto, nel biennio precedente alla data dell’istanza, un provvedimento di revoca. I provvedimenti adottati sono definitivi e non è ammesso ricorso ad altro organo dell’INAIL.

Rateazioni INAIL domanda: casi di annullamento e revoca dei piani di ammortamento

Il provvedimento di concessione con il piano di ammortamento, che stabilisce il termine di scadenza per il pagamento della prima rata, viene emesso entro 10 giorni dall’istanza di rateazione.

Il mancato o parziale pagamento della prima rata del piano determina l’annullamento della rateazione ottenuta, mentre il mancato o parziale pagamento di una delle rate successive alla prima determina la revoca con gli effetti indicati nella circolare.

Inail circolare n. 22 del 29 luglio 2019
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Domanda rateazione INAIL: quali debiti possono essere rateizzati?

Come previsto dall’art. 2, co. 11, della L. n. 389/1989, l’INAIL può concedere rateazioni fino a un massimo di 24 rate mensili.

La rateazione, che riguarda i debiti per premi e accessori, dovuti a titolo di omissione o di evasione, purché non iscritti a ruolo, rappresenta lo strumento per consentire al debitore in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica di regolarizzare la propria situazione contributiva.

In particolare, possono essere rateizzati:

  • i debiti contributivi scaduti;
  • i debiti contributivi correnti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento. In questo ultimo caso l’istanza di rateazione deve essere presentata prima della scadenza dell’ultimo giorno utile per il pagamento;
  • i debiti contributivi non iscritti a ruolo per i quali il datore di lavoro ha comunicato la facoltà di effettuare il pagamento in 4 rate ai sensi dell’art. 44, co. 3, del Dpr. n. 1124/1965;
  • i debiti per sanzioni civili ex art. 116, co. 8, della L. n. 388/2000;
  • i debiti per interessi ex art. 116, co. 9, della L. n. 388/2000.

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