Può capitare di non trovare la propria dichiarazione dei redditi precompilata non predisposta sul sito dell’Agenzia dell’Entrate. Ecco come fare per avere il proprio 730/2023.
La stagione della dichiarazione dei redditi è nel suo periodo più caldo, con l’Agenzia delle Entrate che ha messo a disposizione dei contribuenti il modello precompilato il 2 maggio. Procedere alle modifiche e all’invio, invece, è possibile dallo scorso 11 maggio. Chi sperava in un rimborso già con la busta paga di luglio ha provveduto a inviare il proprio 730 già prima della fine di maggio.
Ma alcuni contribuenti stanno riscontrando dei problemi con il modello 730 precompilato poiché una volta fatto l’accesso al sito dell’Agenzia, trovano il modello 730 precompilato non predisposto dall’Amministrazione Finanziaria.
Per accedere alla propria dichiarazione precompilata dal sito dell’Agenzia è necessario essere in possesso di un’identità Spid, di una Carta di identità elettronica oppure di una Carta Nazionale dei Servizi.
Vediamo cosa fare nel caso in cui non si trovi il 730 precompilato predisposto, così da recuperare la propria dichiarazione dei redditi.
Modello 730 precompilato non predisposto: come si recupera la dichiarazione dei redditi?
Cosa deve fare un contribuente che, non trova il proprio modello 730 precompilato predisposto nell’area della dichiarazione precompilata dell’Agenzia? Le istruzioni su cosa fare, quindi, arrivano direttamente dall’Amministrazione Finanziaria.
L’AdE, ovviamente, non scende nei dettagli della motivazione per cui il 730 precompilato non è stato predisposto, ma fornisce una soluzione pratica su come procedere per recuperare la propria dichiarazione dei redditi. Nello specifico, il contribuente può comunque usare l’applicazione «La tua dichiarazione precompilata» via web, senza che sia necessario scaricare alcun software.
A questo punto, il contribuente deve riportare i dati che non sono stati precompilati. Ricordiamo che i dati precompilati nel 730 sono:
- i dati della Certificazione unica (compresi i compensi di lavoro autonomo occasionale, i compensi corrisposti per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, i dati sulle locazioni brevi);
- gli interessi passivi sui mutui, i premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni, i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi e i contributi previdenziali (comunicati da banche, assicurazioni ed enti previdenziali);
- i contributi deducibili e/o detraibili versati a enti o casse con finalità assistenziali o a società di mutuo soccorso;
- i contributi versati per i lavoratori domestici;
- le somme restituite nell’anno d’imposta dal contribuente all’Inps, ma assoggettate a tassazione, anche separata, in anni precedenti;
- le somme rimborsate nell’anno d’imposta dall’Inps relative a oneri deducibili sostenuti in anni precedenti;
- le spese sanitarie;
- le spese veterinarie;
- le spese universitarie e scolastiche;
- le spese funebri;
- i contributi versati alla previdenza complementare;
- le spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
- le erogazioni liberali agli enti del terzo settore e relativi rimborsi;
- i bonifici riguardanti le spese per interventi edilizi;
- alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, per esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, arredo degli immobili ristrutturati), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili;
- la detrazione del 20% del bonus vacanze spettante al proprio nucleo familiare;
- gli oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (cosiddetta “pace contributiva”);
- i rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, che sono state dedotte dal reddito complessivo degli anni precedenti
- altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria (per esempio, le informazioni relative agli immobili, i versamenti effettuati con il modello F24 e le compensazioni eseguite).
Vista la mole di dati da prendere in considerazione e controllare, una soluzione alternativa è quella di rivolgersi a un Caf o a un professionista abilitato e predisporre il modello 730 ordinario.
Dichiarazione precompilata non predisposta: cosa cambia per i controlli del Fisco
In caso di 730 precompilato non predisposto il contribuente si trova a dover intervenire sulla propria dichiarazione: questa situazione comporta dei cambiamenti per quanto riguarda i controlli dell’Agenzia delle Entrate. Infatti, chi interviene sul 730 integrando o modificando i dati contenuti, non può beneficiare dei controlli “alleggeriti” dedicati a chi accetta il 730 e lo invia senza modifiche.
Se il contribuente presenta il 730 direttamente o con sostituto d’imposta senza fare modifiche non saranno controllati i documenti che attestano le spese indicate nella dichiarazione. Se, invece, il contribuente modifica la precompilata, l’Agenzia potrà eseguire il controllo unicamente sui dati variati e non anche su tutti gli altri dati che non sono stati modificati.
Se il 730 precompilato viene presentato tramite Caf o professionista, con o senza modifiche, il controllo formale sui documenti relativi agli oneri deducibili e detraibili sarà effettuato nei confronti del Caf o del commercialista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione. Resta a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi.
L’Agenzia può comunque effettuare nei confronti del contribuente i controlli per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di detrazioni o deduzioni: di questo rispondono sempre i contribuenti e non i Caf o i professionisti.
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