Secondo la Cassazione, l’affido condiviso va sempre favorito, anche se uno dei genitori vive all’estero. L’importante è che si dimostri la volontà di provvedere il figlio.
L’affido condiviso è sempre la soluzione preferibile in caso di divorzio, anche quando uno dei genitori vive all’estero.
Sul tema si è espressa recentemente la Corte di Cassazione (sentenza n. 6535/2019, in allegato) stabilendo che il fatto che uno dei genitori viva all’estero non esclude automaticamente l’affido condiviso, se si dimostra la volontà di voler provvedere al figlio in modo costante e continuativo.
Dunque, i giudici della Corte di Cassazione hanno ribadito che l’affido esclusivo è una misura da applicare solo in casi di estremi, ovvero quando uno dei due genitori è indegno, pericoloso o carente dal punto di vista educativo, tanto che, molto spesso, è lo stesso minore a manifestare la volontà di non voler più avere rapporti con lei/lui.
Nel caso di specie, nonostante la distanza, il padre si era dimostrato volenteroso e disposto a superare ogni ostacolo pur di vedere il figlio, cosa che ha fatto escludere l’ipotesi di affido esclusivo alla madre.
Il caso di specie
La pronuncia in esame trae origine dalla sentenza delle Corte d’Appello di Roma nella quale era stato disposto l’affido condiviso nonostante uno dei genitori - il padre del minore - vivesse all’estero. La Corte d’Appello aveva motivato la decisione in questo modo:
«per le questioni di maggior interesse per la vita del minore ed in forma disgiunta, secondo i tempi di permanenza presso ciascun genitore, per le questioni di ordinaria gestione.»
Dunque, i giudici della Corte d’Appello avevano confermato la collocazione del ragazzo presso la madre, stabilendo il quando ed il come delle visite del padre.
Tuttavia, nonostante l’invito a moderare la conflittualità nell’interesse del figlio, la madre aveva deciso di impugnare il provvedimento poiché determinata ad ottenere l’affido esclusivo.
L’affido condiviso non è ostacolato se il genitore vive all’estero: la decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della donna. Così, nella sentenza n. 6535/2019 (in allegato) ribadisce il principio dell’eccezionalità dell’affido esclusivo. Per questa ragione, l’affido condiviso è sempre la soluzione preferibile, anche quando uno dei genitori vive all’estero.
Dunque, il fatto che il padre sia fisicamente lontano non implica l’impossibilità di gestire e di occuparsi del minore, nei tempi e nei modi stabiliti dal giudice. Il padre, infatti, più volte aveva manifestato la volontà di superare gli ostacoli fisici pur di trascorrere del tempo con il figlio. Per la Cassazione, la distanza non può essere un motivo valido ad escludere un genitore dalla vita dei propri figli.
In questo modo la Corte di Cassazione ha aderito alle motivazioni già manifestate in Appello, dove era stata rilevata la volontà del padre di assumersi le responsabilità genitoriali e di affrontare i disagi che possono derivare dalla distanza.
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