Affidamento congiunto, le regole su giorni, diritti e doveri dei genitori

Ilena D’Errico

12 Aprile 2025 - 12:33

Le regole su giorni, diritti e doveri dei genitori con l’affidamento congiunto dei figli. Come funziona il collocamento e cosa può cambiare con la riforma in programma.

Affidamento congiunto, le regole su giorni, diritti e doveri dei genitori

L’affidamento congiunto dei figli permette a entrambi i genitori di esercitare la responsabilità genitoriale nella stessa misura. Ciò significa che entrambi hanno lo stesso identico potere decisionale, oltre che ovviamente il medesimo diritto a far parte della vita della prole. Tutte le decisioni rilevanti per il minore devono essere prese di comune accordo, toccando tutti gli aspetti della sua crescita, dall’educazione alla salute, passando per l’istruzione. L’affido condiviso è la regola, come pure la modalità presupposta in assenza di diversa decisione del giudice. Tutte le coppie, sposate o meno, hanno un affidamento congiunto e condiviso dei figli.

Quando si separano, poi, la stessa modalità viene mantenuta a meno che possa recare un grave e comprovato pregiudizio al minore stesso. L’affidamento esclusivo e quello esclusivo rafforzato, detto anche affido super esclusivo, sono riservati a casi eccezionali e particolari. Situazioni in cui uno dei genitori non può, non sa o non vuole agire nell’interesse dei figli, delegando maggiori poteri all’altro. Attenzione però a non confondere l’affidamento con il collocamento, che invece riguarda la residenza stabile della prole.

Quando il collocamento non è parimenti condiviso, come accade nella stragrande maggioranza dei casi viste le difficoltà pratiche, l’altro genitore esercita un diritto di visita per continuare ad avere un rapporto stabile con i figli anche nel periodo prevalente in cui sono presso l’altro genitore. D’altra parte, l’esistenza di problematiche tali da giustificare un affidamento esclusivo spesso porta anche a una riduzione del diritto di visita. In ogni caso, l’affido esclusivo non impedisce che l’altro genitore veda il figlio, tanto meno ciò deve succedere con un affido congiunto. Ecco perché anche in caso di affido congiunto e condiviso ci sono importanti regole su giorni, diritti e doveri dei genitori, entrambi.

Affidamento congiunto, diritti e doveri dei genitori

L’affidamento congiunto prevede che su entrambi i genitori ricadano i medesimi diritti e doveri nei confronti dei figli, nella stessa identica porzione. In effetti, l’affidamento congiunto è la regola per i genitori, ma non viene mai denominato in questo modo finché la coppia non si separa o non si rivolge al tribunale se non sposata.

L’affido condiviso vige tra i genitori a prescindere dal legame fra loro (di matrimonio, di separazione, di divorzio, di convivenza) fintanto che non è modificato dal giudice e solo per circostanze meritevoli, così come stabilito dalla legge n. 54/2006.

Come già detto, questo tipo di affidamento prevede che entrambi i genitori condividano eguali diritti e doveri, anche se vengono assolti in maniera e tempi differenti. Per questo, i genitori con affidamento congiunto devono prendere insieme le scelte più importanti sulla vita dei figli, contribuire alla loro educazione e fornire assistenza materiale e morale.

Il collocamento dei figli con l’affidamento condiviso

L’affidamento precisa la misura in cui sono ripartite le responsabilità genitoriali, mentre il collocamento riguarda semplicemente il luogo in cui i figli vivranno stabilmente dopo la cessazione della convivenza dei genitori.

Nel caso dell’affidamento condiviso, il collocamento dei figli (sostanzialmente la loro residenza) è stabilito esclusivamente in base agli interessi del minore, tra cui la stabilità riguardante anche i legami affettivi e la frequentazione della scuola. Così, viene preferito per il collocamento il genitore che abita nella casa in cui hanno sempre vissuto i figli, vicina alle scuole e ai nonni, per esempio.

Questo vale quando viene scelta una forma di collocamento prevalente, che garantisce maggiore equilibrio e abitudine, senza ledere i diritti del genitore non collocatario. È comunque possibile anche il collocamento paritario o alternato, in cui i figli alternano periodi presso entrambi i genitori (o si alternano questi ultimi nella casa dove vivono i figli). La residenza alternata è applicata più raramente, soltanto quando sussistono le condizioni per evitare disagi ai figli (ad esempio quando i genitori vivono vicini e non ci sono particolari esigenze di tempo lavorative).

I giorni di visita nell’affidamento congiunto

Proprio il collocamento prevalente presso uno dei genitori dà luogo al diritto di visita dell’altro, che pur non vivendo con i figli ha il diritto (e il dovere) di essere una presenza costante nella loro crescita. Anche in questo caso, la pattuizione di un calendario di visita è legata principalmente alle esigenze pratico-organizzative delle parti. Entrambi i genitori possono infatti vedere i figli in ogni momento, motivo per cui viaggi e allontanamenti devono essere concordati.

Il calendario di visita, così come altro aspetto dell’affidamento congiunto, può essere liberamente deciso dai genitori di comune accordo e variato al bisogno. In mancanza di accordo, la decisione viene rimessa al giudice tutelare, che provvederà a uno schema prestabilito ma non inflessibile.

Il mantenimento dei figli con l’affidamento congiunto

Così come ogni altro diritto e dovere genitoriale, anche quello legato al mantenimento dei figli è comune a entrambi i genitori, anche quando è cessata la relazione affettiva fra loro. Anche riguardo al mantenimento, le maggiori perplessità sorgono a causa del collocamento prevalente dei figli.

Il genitore non collocatario è infatti chiamato a versare un assegno di mantenimento periodico per le spese ordinarie dei figli, proprio perché non può contribuire personalmente alle loro esigenze quotidiane. Al contrario, il genitore che vive con i figli deve comunque mantenerli ma ovviamente non lo fa tramite un versamento di soldi.

Questo non significa che uno dei genitori sia esente dal mantenimento, che ricade sempre su entrambi. Semplicemente, il genitore non collocatario provvede direttamente ed è comunque tenuto a contribuire alle spese straordinarie. Queste ultime sono divise fra i genitori secondo l’accordo o la decisione del giudice, di norma al 50% e più raramente in altre proporzioni.

Il mantenimento deve sempre essere proporzionato alle capacità economiche dei genitori, indipendentemente dalla collocazione della prole.

Riforma affido congiunto: cosa aspettarsi dal ddl sulla bigenitorialità?

In tema di affidamento condiviso e collocamento dei figli minori non si può non trattare del nuovo ddl sulla bigenitorialità promosso dal senatore Alberto Balboni di Fratelli d’Italia. Una riforma che contiene molti aspetti innovativi e connotati da grande attenzione verso il minore, ma anche presupposti controversi che rischiano di ledere la stessa prole a cui si riferiscono. In particolare, c’è l’idea di sorpassare il concetto di residenza abituale del minore in favore del doppio domicilio con i due genitori.

Il collocamento paritario esiste già, ma non viene adottato di regola perché comporta alcune difficoltà organizzative e pratiche. Oltretutto, il minore deve poter continuare ad avere una vita stabile e mantenere le proprie abitudini, anche per quanto riguarda la vicinanza degli affetti, della scuola e così via. Con la riforma il collocamento paritario diventerebbe la nuova regola, senza dubbio tutelando in maniera efficace la bigenitorialità e permettendo ai minori di avere lo stesso tempo a disposizione con entrambi i genitori. Ciò comporterebbe anche l’addio all’assegno di mantenimento, che non è previsto nei casi di collocamento paritario proprio perché entrambi assolvono alle necessità dei figli in modo diretto.

Ciò rischierebbe di mettere i figli in condizione di avere due tenori di vita diversi, accrescendo una problematica già presente anche con il collocamento prevalente presso uno dei genitori, ma effettivamente difficile da risolvere senza ledere i diritti degli stessi. Il rischio è che queste regole di paritarismo risultino troppo rigide e non plasmabili sulla situazione specifica del minore, come invece dovrebbe essere. Equità e uguaglianza non sono sempre divisioni matematiche, e infatti la Garante per l’infanzia Marina Terragni si è espressa così sul ddl:

Questo disegno di legge sembra tutelare più i diritti dei genitori che quelli dei figli. Il rischio è quello di imporre al minore due vite parallele e un’eccessiva discontinuità affettiva, soprattutto nei primi anni di vita.

D’altra parte, la tutela della piena bigenitorialità ha un’importanza estrema per i minori e per la società. Semplicemente, il ddl va pensato con cura per non penalizzare i figli in situazioni particolari e soprattutto per poter tener conto delle loro necessità individuali. Quando il bambino è molto piccolo, per esempio, è difficile pensare a periodi di collocamento troppo estesi perché escluderebbero i genitori, seppur a turno, da tappe fondamentali della crescita. Periodi limitati, al contrario, rischiano di compromettere il progetto educativo e in ogni caso di scontrarsi con le necessità quotidiane dei genitori stessi.

Questa spinta alla bigenitorialità, tuttavia, deve essere apprezzabile nella misura in cui difende la paternità, tanto nei suoi diritti quanto nei suoi doveri. La Cassazione, peraltro, invita a una frequentazione equilibrata con entrambi i genitori, che non è però matematicamente ottenibile.

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