Le novità della Legge di Stabilità in tema di assunzioni agevolate sono state oggetto della circolare INPS n. 17 del 29 gennaio 2015, che ha disposto la soppressione dei benefici contributivi previsti dalla legge n. 407/1990.
Nonostante il ruolo marginale che i centri per l’impiego hanno nel nostro paese, quando si sosteneva, fino a poco tempo fa, un colloquio con un impiegato, ci veniva suggerito di aggiungere alle note del nostro cv (ovviamente se in possesso dei requisiti):
«Sono in possesso dei requisiti di cui alla legge 407/90».
Questa legge dava la possibilità di essere più «papabili» ai fine di un’assunzione a tempo indeterminato. Perché? Cosa prevede(va) la legge 407/90?
Questa norma ha introdotto agevolazioni per i datori di lavoro per le assunzioni, a tempo indeterminato, di:
- disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro;
- beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da uguale periodo.
Il datore che ha assunto queste categorie di lavoratori ha subito una decurtazione del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali, a suo carico, per 36 mesi a partire dalla data di assunzione.
Tuttavia con riferimento alle assunzioni che decorrono dal 1 gennaio 2015 sono soppressi i benefici contributivi previsti dall’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990, come stabilito dalla circolare INPS n. 17 del 29 gennaio 2015.
Agevolazioni assunzioni 2015
Quali sono allora le agevolazioni per le assunzioni previste dal 2015? In base a quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2015, la circolare dell’INPS fornisce tutte le indicazioni circa l’esonero contributivo triennale per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel corso del 2015.
Possono godere dell’esonero potenzialmente tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche, anche i datori di lavoro agricoli.
Quando spetta l’esonero contributivo? Riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ancorché in regime di part-time, ad esclusione di:
- apprendistato;
- lavoro domestico;
- contratto di lavoro intermittente o a chiamata.
Il lavoratore nei 6 mesi precedenti non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
A quanto ammonta l’incentivo? Come indicato dall’INPS l’esonero contributivo è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con eccezione di:
- premi e contributi dovuti all’INAIL;
- contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto;
- il contributo, ove dovuto, ai fondi di cui all’art. 3, commi 3, 14 e 19, della legge n. 92/2012.
Come abbiamo accennato, la durata dell’esonero contributivo, che non può superare il tetto massimo di 8.060,00 euro su base annua, è pari a un triennio e decorre dalla data di assunzione del lavoratore, che deve avvenire nell’arco di tempo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015.
Per informazioni più dettagliate sulle condizioni di accesso ed esclusione e tutte le altre informazioni vi invitiamo a consultare la circolare INPS.
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