Uno dei capitoli più discussi della riforma del lavoro, riguarda gli ammortizzatori sociali, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2013, delle cui nuove modalità ne abbiamo già discusso nell’approfondimento riguardante i sussidi di disoccupazione.
Aspi e mini Aspi: un breve riassunto
Ricapitolando, gli ammortizzatori sociali pre-riforma del lavoro sono stati sostituiti dall’Aspi (Assicurazione sociale per l’impiego) e dalle mini Aspi.
L’Aspi va dunque a sostituire i seguenti ammortizzatori sociali:
- Indennità di mobilità;
- Indennità di disoccupazione non agricola ordinaria;
- Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
- Indennità di disoccupazione speciale edile.
Le mini Aspi vanno invece a sostituire l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, ovvero quel sussidio che possono richiedere tutti quegli ex-lavoratori le cui caratteristiche non corrispondono ai requisiti minimi per ottenere l’indennità di disoccupazione ordinaria.
I nuovi ammortizzatori sociali avranno il compito di agevolare i lavoratori nella ricerca di un’altra occupazione e, a differenza delle indennità di disoccupazione pre-riforma, l’ambito verrà esteso tra i lavoratori dipendenti agli apprendisti e agli artisti.
Come fare per usufruire di Aspi e mini Aspi
I requisiti per ottenere l’Aspi corrispondono a:
- 2 anni di anzianità assicurativa;
- almeno 52 settimane di lavoro negli ultimi 24 mesi.
La durata corrisponde a tali termini:
- 12 mesi per gli under 55;
- 18 mesi per gli over 55.
L’importo prevede le seguenti componenti:
- 75% fino a 1.150 euro;
- 25% oltre 1.150 euro.
La retribuzione verrà erogata al 100% per i primi 6 mesi, all’85% dopo i primi 6 mesi e al 60% dopo altri 6 mesi.
Per quanto riguarda le mini Aspi, invece, che sostituiscono l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, anziché essere erogata l’anno successivo, verrà pagata subito, nel periodo occorrente la disoccupazione.
I requisiti necessari per ottenere le mini Aspi corrispondono a 13 settimane di contribuzione nell’ultimo anno. La durata del contributo sarà pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi. La contribuzione prevede un’aliquota dell’1,31% per i lavoratori a tempo indeterminato e un’aliquota pari all’1,4% per i lavoratori a tempo non indeterminato.
Gli ammortizzatori sociali per i Co.co.pro
Per i Co.co.pro è previsto un «una tantum»: i collaboratori a progetto potranno disporre del loro specifico ammortizzatore sociale se:
- risultano iscritti alla Gestione Separata INPS con almeno 4 mensilità accreditate nell’anno precedente;
- hanno lavorato in regime di mono-committenza nell’ultimo anno;
- dispongono di un reddito lordo fino a 20.000 euro;
- abbiano alle spalle un periodo ininterrotto di disoccupazione della durata di 2 mesi.
L’importo sarà pari al 5% del minimale annuo, moltiplicato per il numero più basso tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. Qualora l’importo sia inferiore a 1.000 euro, il contributo si riceverà in un’unica soluzione.
I fondi di solidarietà
Per quanto riguarda i settori non assicurati dalla cassa integrazione, entrano in vigore i fondi di solidarietà bilaterali, obbligatori nelle aziende che contano più di 15 dipendenti.
Per tutti quei settori che entro il 31 marzo 2013 non avessero attivato i fondi, interverrà un fondo di solidarietà residuale, a cui abbiamo dedicato un ulteriore approfondimento relativo al contratto di solidarietà.
Cosa cambia per la Cassa Integrazione
La riforma del lavoro, inoltre, riguarderà anche la questione della Cassa Integrazione. Se la Cassa Integrazione Ordinaria resterà in vigore, la Cassa Integrazione Straordinaria non potrà essere utilizzata per la causale «cessazione attività». La Cassa Integrazione in deroga, utilizzata specialmente dalle piccole imprese, è stata cancellata.
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