Non è tutto oro quello che luccica: cosa non fare nel caso della deducibilità e detraibilità IVA delle spese di rappresentanza.
Quando e come dedurre i costi per le spese di rappresentanza? In questo intervento il Dottor Andrea Pasquinelli, Commercialista di Pistoia, ci spiega cosa non fare in materia di deduzione e detrazione IVA delle spese di rappresentanza e simili.
SEGRETO
In questo segreto si spiega come un imprenditore (fin troppo) “disinibito” possa periodicamente organizzare e creare occasioni di “team building”, meeting, riunioni con i propri soci/dipendenti/collaboratori/clienti a casa propria dove lo stesso imprenditore cucina e per questa ragione dovendosi approvvigionare dei necessari generi alimentari presso il supermercato li acquista e si fa intestare la fattura a nome dell’azienda pagando con i soldi dell’azienda e detraendo oltre al costo (nei limiti della percentuale prevista dalla legge per le spese di rappresentanza) pure interamente l’Imposta sul Valore Aggiunto.”
COMMENTO
In questo segreto l’imprenditore disinibito che dovendo invitare abbastanza frequentemente a casa propria per riunioni di lavoro soci, dipendenti, collaboratori e clienti si preoccupa – oltre che delle problematiche aziendali – anche di cucinare il pranzo/cena per gli invitati è da apprezzare per la sua calorosa ospitalità e gentilezza; però lo stesso imprenditore diventa scortese e non corretto quando si afferma….“chi può dire che se/quanto/quando creare occasioni di “team building”.. e se invece, semplicemente lo dichiarasse, senza farlo?”.
È proprio lo stesso estensore del segreto che afferma che se venissero dichiarate senza essere svolte, la pratica costituirebbe chiaramente un illecito, addirittura di natura penale; l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, oppure la creazione di “pezze di appoggio” e “giustificativi” per difendersi e per sostenere tesi fasulle non possono essere che dei documenti fasulli e pertanto il reato è immediatamente dietro l’angolo.
Altro aspetto fondamentale è l’inerenza del costo che costituisce un requisito nella deducibilità ai fini del reddito da assoggettare a tassazione; è chiaro che questo tipo di costi non siano inerenti e pertanto non rilevano nella determinazione del reddito essendo palesemente configurabili come spese di carattere familiare e personale dell’imprenditore.
Anche per questo ennesimo segreto “border line” si invita ad inserire in contabilità dei costi non inerenti sperando vivamente che nessuno li venga a verificare; in caso di accertamento anche un verificatore normalmente attento li riprenderà certamente a tassazione con la conseguente irrogazione di sanzioni.
Quindi – come per gli altri segreti – le probabilità di successo non si basano sulla bontà del consiglio ma esclusivamente sulla fortuna di non subire accertamenti e sulla propensione da parte dell’imprenditore di accettare il rischio e di assumersene le conseguenze.
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