Assegni familiari e cassa integrazione: novità FIS nel decreto Rilancio

Teresa Maddonni

13 Agosto 2020 - 17:35

Assegni familiari e cassa integrazione: previsti anche per il FIS. Il contributo viene riconosciuto anche con l’assegno ordinario emesso dal Fondo secondo il decreto Rilancio convertito superando la confusione creata dal Cura Italia.

Assegni familiari e cassa integrazione: novità FIS nel decreto Rilancio

Assegni familiari e cassa integrazione: le novità per il FIS (Fondo di Integrazione Salariale) sono state introdotte dal decreto Rilancio.

Il decreto Rilancio è entrato in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed è stato poi convertito nella legge n.77/2020.

Delle modifiche sono state apportate in termini di cassa integrazione che è stata prorogata di ulteriori nove settimane.

La più grande novità riguarda però i percettori dell’assegno ordinario che viene erogato dal FIS e per i quali l’ANF (Assegno Nucleo Familiare) viene finalmente e chiaramente riconosciuto rispetto alla vaghezza del Cura Italia.

Ricordiamo infatti che il decreto Cura Italia, con precisazione successiva di INPS, riconosceva l’assegno familiare solo per la cassa integrazione in deroga e non per l’assegno ordinario di integrazione salariale pagato dal FIS.

I Consulenti del Lavoro avevano però dato un’interpretazione della norma differente da INPS, ritenendo che quella del decreto Cura Italia più che una negazione del diritto di chi percepisce l’assegno del FIS ad avere anche l’ANF fosse un’omissione.

Per ovviare evidentemente a ulteriori incertezze interpretative in merito il decreto Rilancio ha specificato la compatibilità tra assegni familiari e FIS.

Assegni familiari e cassa integrazione: novità FIS

La novità per il FIS nel decreto Rilancio è che gli assegni familiari non spettano solo con la cassa integrazione in deroga, ma anche con l’assegno ordinario erogato dal Fondo.

Il legislatore questa volta, o almeno secondo quanto prevede il decreto, è stato chiaro a scanso di equivoci.

Se andiamo al corposo testo del decreto da 55 miliardi di euro vediamo che il riferimento lo troviamo all’articolo 68- Modifiche all’articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario.

In particolare l’articolo va a riconoscere anche ai percettori dell’assegno ordinario FIS l’assegno per il nucleo familiare. Si legge pertanto al comma 1, ultimo periodo della lettera a) che:

“Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.”

Dunque il decreto riconosce non solo alla cassa integrazione in deroga, ma anche a chi fa riferimento al FIS l’assegno familiare ponendo un chiarimento a quanto dibattuto e non esplicitamente garantito negli ultimi due mesi.

Altre novità cassa integrazione ordinaria e FIS

Ci sono altre novità nel decreto Rilancio sulla cassa integrazione ordinaria e FIS stabilite sempre dall’articolo 68 che abbiamo sopra analizzato. In particolare al comma 1 si legge che:

“I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell’articolo 73-bis”

Nelle prime versioni del decreto Rilancio solo per il settore turismo le ulteriori 4 settimane potevano essere fruite per periodi antecedenti al 1° settembre. Ora questa regola vale per tutti come stabilito dal decreto n.52/2020 e in ultimo dalla legge di conversione del decreto Rilancio.

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