Assegni per il nucleo familiare, cosa sono e a chi spettano

Manuela Margilio

22/05/2014

Cosa sono gli assegni per il nucleo familiare, chi può beneficiarne, come fare domanda e a quanto ammontano.

Assegni per il nucleo familiare, cosa sono e a chi spettano

Gli assegni familiari sono una prestazione di natura assistenziale, a sostegno di lavoratori dipendenti e di pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano un reddito complessivo al di sotto dei limiti stabiliti annualmente dalla legge.

Il diritto all’assegno, nonché l’importo dello stesso variano in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare, il reddito del nucleo familiare e della tipologia di nucleo familiare.

L’assegno mensile viene solitamente percepito per il tramite del datore di lavoro (in busta paga) e il suo importo può essere individuato nelle apposite tabelle ANF.
Le suddette tabelle, con gli importi e le fasce di reddito vengono pubblicate annualmente e hanno validità dal 1 luglio al 30 giugno dell’anno successivo (circ. Inps n.84 del 23/05/2013).

A chi spetta l’ assegno per il nucleo familiare (ANF)
La prestazione economica dell’Inps viene erogata, quale integrazione del reddito del nucleo familiare, ai seguenti soggetti:

  • ai lavoratori dipendenti;
  • ai lavoratori dipendenti agricoli;
  • ai lavoratori domestici;
  • ai lavoratori iscritti alla gestione separata;
  • ai titolari di pensioni (a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, fondi speciali ed Enpals);
  • ai titolari di prestazioni previdenziali ed ai lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

Composizione del nucleo famigliare per avere diritto all’ ANF
Gli ANF spettano per un nucleo familiare che può essere composto da:

  • il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
  • il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia;
  • i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
  • i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione;
  • i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di «nuclei numerosi», cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
  • i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti, minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione.
  • i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione.

Reddito familiare da considerare
Per il pagamento ANF, è necessario che il reddito del nucleo familiare non superi i limiti fissati dalla legge. Il reddito da considerare è quello complessivo della famiglia e pertanto vanno sommati il reddito del richiedente con i redditi degli altri componenti. Concorrono a formare il reddito del nucleo familiare i redditi assoggettabili all’IRPEF inclusi anche i redditi a tassazione separata come gli arretrati di retribuzione. I redditi di lavoro dipendente vanno considerati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge.

Sono esclusi dal computo invece i trattamenti di fine rapporto, la liquidazione, la buonuscita, e le relative anticipazioni T.F.R. ecc. Sono esclusi gli arretrati delle integrazioni salariali riferiti agli anni precedenti a quello di pagamento.
In concomitanza di un reddito di lavoro dipendente e di lavoro autonomo l’ANF spetta se la somma dei redditi di lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni conseguenti all’attività lavorativa dipendente (es. l’indennità ASpI) riferiti al nucleo familiare nel suo complesso, è almeno del 70% dell’intero reddito familiare.

Come presentare la domanda
La domanda va presentata:

  • al datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello ANF/DIP (SR16). II datore di lavoro deve corrispondere l’assegno anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine di 5 anni.
  • all’Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali, con modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
  • Web – servizi telematici presso il sito dell’Inps, qualora il cittadino disponga di PIN
  • ContactCenter, mediante il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
  • Patronati, attraverso servizi telematici appositamente offerti.

Qualora la richiesta venga effettuata con ritardo, si potrà richiedere la corresponsione degli arretrati con il limite massimo di 5 anni precedenti (tenuto conto del termine di prescrizione di 5 anni).

Inoltre, nel caso di variazioni del reddito del nucleo o dei familiari a carico, dovranno essere presentati i nuovi dati attestanti la nuova situazione.

Modalità di pagamento
L’assegno viene pagato:

  • dal datore di lavoro, per conto dell’Inps, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione;
  • direttamente dall’Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore di ditte cessate o fallite, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

Soggetti esclusi dall’ANF
Alcune categorie di lavoratori non beneficiano degli assegni per il nucleo famigliare. Per questi soggetti viene applicata una diversa normativa rispetto agli assegni familiari. Si tratta di:

  • piccoli coltivatori diretti per le giornate di lavoro autonomo con le quali integrano quelle di lavoro agricolo dipendente;
  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • pensionati delle gestioni speciali per lavoratori autonomi (Gestione artigiani, Gestione commercianti, Gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

Gli assegni familiari sono un contributo previdenziale che l’Inps eroga a favore del lavoratore con coniuge e figli a carico. l’Inps contribuisce al sostentamento della famiglia con apposito assegno per ciascun familiare.

A chi spettano
Gli assegni famigliari spettano per ciascun familiare vivente a carico.
E’ considerato a carico il familiare che abbia un reddito personale mensile non superiore ad un importo fissato dalla legge e rivalutato annualmente (qui le soglie e le detrazioni per il 2014).

I familiari a favore dei quali possono essere richiesti gli assegni sono:

  • il coniuge, anche se legalmente separato purché sia a carico, solo se il richiedente è titolare di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • i figli o equiparati anche se non conviventi:
    • di età inferiore a 18 anni;
    • apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni);
    • universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea);
    • inabili al lavoro (senza alcun limite di età);
  • i fratelli, le sorelle e i nipoti, conviventi:
    • di età inferiore a 18 anni;
    • apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni);
    • universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea);
    • inabili al lavoro (senza limiti di età);
  • gli ascendenti (genitori, nonni, ecc..) ed equiparati, solo se il richiedente è piccolo coltivatore diretto.
  • i familiari di cittadini stranieri residenti in Paesi con i quali esista una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.

Redditi
Con apposita circolare l’Inps rende noti i limiti di reddito, riferiti al nucleo familiare e ai beneficiari, che non possono essere superati, ai fini della corresponsione degli assegni familiari (si veda ultima circolare n.182 del 24/12/2013).

Superata una prima fascia di reddito, ci sarà la riduzione della corresponsione degli assegni; in caso di superamento anche della seconda fascia l’erogazione dell’assegno dovrà cessare.

Importo dovuto
Sono dovuti i seguenti importi:

  • 8,18 euro mensili ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;
  • 10,21euro mensili ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
  • 1,21 euro mensili ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati .

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# IRPEF

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