A favore degli invalidi civili l’INPS prevede diverse tipologie si prestazione economica, tra cui l’assegno mensile.
Come specifica l’INPS l’assegno mensile spetta agli invalidi civili:
di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria, sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (invalidi parziali), che siano incollocati al lavoro, si trovino in stato di bisogno economico, siano cittadini italiani e abbiano la residenza in Italia.
Requisiti sanitari e reddituali
Per avere diritto all’assegno mensile per invalidi civili sono necessari i seguenti requisiti sanitari e reddituali:
- riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74% ed il 99%;
- dal 18° al 65° anno di età, 65 anni e tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- l’assegno spetta in misura intera se l’invalido non supera determinati limiti di reddito personali che per l’anno 2013 sono stati fissati a 4.738,63;
- spetta se l’invalido non svolge attività lavorativa che concorra a superare le soglie di reddito previste per legge (vedi sotto).
- cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale:
- cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza
- cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato.
Assegno mensile
L’INPS specifica che l’assegno mensile spetta per il tempo in cui l’invalido civile risulti incollocato a lavoro. Il riconoscimento del diritto all’assegno mensile non è subordinato, come invece era precedentemente, all’iscrizione nelle liste di collocamento speciali.
L’interessato deve presentare annualmente all’INPS una dichiarazione che attesti di prestare o non prestare attività lavorativa. Queste prescrizioni non impediscono all’invalido civile titolare di assegno di iscriversi nelle liste di collocamento.
Dal 2008 è possibile per l’invalido civile svolgere un’attività lavorativa minima. Questa però non deve comportare il superamento di un determinato tetto di reddito che, secondo le informazione riportate sul sito Ital Uil per il 2013, consiste in un reddito personale annuo:
- pari a € 7.500 per lavoro dipendente,
- € 4.500 per lavoro autonomo,
L’assegno mensile viene corrisposto dall’INPS in 13 mensilità e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
La somma erogata come assegno mensile è uniformata alla pensione di inabilità ed è pari a 275,87 euro mensili per l’anno 2013.
I cittadini con età uguale o superiore a 60 anni, in presenza di determinati requisiti reddituali, possono chiedere l’integrazione dell’importo mensile fino a 631,87 euro.
Al compimento di 65 anni e 3 mesi di età l’assegno mensile di assistenza viene sostituito con l’erogazione dell’assegno sociale sostitutivo.
Domanda e incompatibilità
La domanda per il diritto a ricevere l’assegno mensile deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica entro 90 giorni dalla data del rilascio del certificato medico:
- tramite PIN personale,
- attraverso il Patronato
- Associazioni di categoria.
L’assegno mensili è incompatibile con:
- qualsiasi pensione diretta di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, delle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori,delle altre casse e fondi di previdenza, compresi quelli dei liberi professionisti,
- le prestazioni pensionistiche ottenute a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Tuttavia questa incompatibilità non si applica alle pensioni già in essere; sono così fatti salvi i diritti acquisiti dai minorati civili, titolari di entrambi le prestazioni pensionistiche.
Se la situazione di incompatibilità sopraggiunge in seguito alla concessione dell’assegno mensile, l’invalido civile ha l’obbligo di comunicarlo all’INPS entro 30 giorni dalla notifica della concessione. La rinuncia all’uno o all’altro trattamento è irrevocabile.
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