Aumento tassazione del trattamento di fine rapporto (Tfr): quali sono gli svantaggi per chi lo percepisce in busta paga? Ecco un’analisi sugli effetti dell’aumento della tassazione del tfr.
Dallo scorso anno è stato disposto l’aumento della tassazione sul tfr.
L’articolo 1 comma 623 della Legge di Stabilità (Legge n. 190/2014 pubblicata in G.U. il 29 dicembre 2014) ha, infatti, innalzato dall’11 al 17% l’imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione del Tfr maturato a partire dal primo gennaio 2001, secondo quanto disciplinato dall’articolo 11 del D.Lgs n. 47/2000, ma gli effetti maggiormente penalizzanti arriveranno per chi sceglierà di monetizzare il Tfr direttamente in busta paga.
Ecco gli effetti dell’aumento della tassazione del tfr su chi lo percepisce in busta paga.
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La nuova aliquota del 17% per le rivalutazioni del Tfr
La nuova aliquota di tassazione è entrata in vigore con le rivalutazioni decorrenti dal primo gennaio 2015, quindi calcolate sul Tfr accantonato al 31 dicembre 2014. Questo vuol dire che il Tfr maturato nel 2014 ha visto l’applicazione dell’aliquota all’11%.
Le prime rivalutazioni con aliquota 17 per cento riguarderanno i rapporti lavorativi che sono cessati nel corso del 2015, per i quali i sostituti calcoleranno la quota di Tfr 2015 con la nuova aliquota maggiorata.
Gli svantaggi per chi sceglie di percepire il Tfr in busta paga
Gli aumenti di imposta non finiscono qui, infatti, la nuova opzione per il riconoscimento del tfr in busta paga per il periodo compreso tra marzo 2015 e giugno 2018, prevista dal comma 26 della Legge di Stabilità 2015, comporta, infatti, la trasformazione del Tfr in una sorta di integrazione della retribuzione, con conseguente applicazione della tassazione ordinaria sulla base della disciplina prevista dall’articolo 51 del Tuir.
La tassazione ordinaria al posto di quella separata prevista per il Tfr potrà penalizzare l’incremento del netto in busta paga in quanto comporta l’applicazione dell’aliquota marginale Irpef (cioè quella corrispondente all’ultimo scaglione in cui si colloca il maggior reddito erogato) al posto della minore aliquota media calcolata in base al periodo di maturazione del Tfr.
Inoltre, dopo la riforma della tassazione del Tfr, la quota maturata dal 1° gennaio 2001 è comunque oggetto di riliquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate in base all’aliquota media del quinquennio precedente l’anno in cui è maturato il diritto alla percezione del Tfr, l’effettiva misura dell’incremento del prelievo fiscale dovuto al passaggio dalla tassazione separata a quella ordinaria dipenderà dall’andamento dei redditi degli ultimi 5 anni.
Ma l’effetto più penalizzante del Tfr in busta paga è dovuto dal fatto che l’integrazione della retribuzione comporterà un aumento del reddito complessivo, con conseguente riduzione delle detrazioni per lavoro dipendente e carichi di famiglia, posto che la legge esclude l’integrazione del Tfr dal solo computo del credito d’imposta degli 80 euro mensili.
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