Il trattamento di fine rapporto è sottoposto a tassazione, ma quanto si paga e come si calcola il netto che spetta? In questa guida completa tutto quello che c’è da sapere.
Tassazione del Tfr: dal trattamento di fine rapporto lordo, come si calcola il netto? Quando spetta il Tfr? Queste sono solo alcune delle domande che i lavoratori dipendenti potrebbero porsi riguardo al compenso differito rappresentato dal trattamento di fine rapporto (o fine servizio per alcuni dipendenti pubblici).
La tassazione applicata al Tfr, nel momento che viene erogato, non è quella ordinaria perché si tratta di un elemento retributivo differito che viene pagato effettivamente solo quando cessa il rapporto di lavoro, ma che il lavoratore guadagna eaccantona durante tutte la durata del contratto stesso.
Proprio per questo motivo non sarebbe giusto applicare a quote di retribuzione accantonate anni prima, le aliquote Irpef in vigore al momento della liquidazione delle somme. Per questo motivo la normativa prevede precise regole sulla tassazione e in questa guida vedremo come si calcola.
Cos’è il Tfr, il trattamento di fine rapporto
Il Tfr - trattamento di fine rapporto – è una retribuzione differita che il lavoratore dipendente matura nel corso del rapporto di lavoro e riceve solo all’atto di cessazione del apporto stesso. L’importo del Tfr è dato dalla somma di tutti gli accantonamenti calcolati sull’importo della busta paga e rivalutato, annualmente, in base all’indice Istat dei prezzi al consumo.
Il Tfr, quindi, fa parte della remunerazione del lavoro svolto mensilmente, ma è erogato in maniera differita al termine del rapporto di lavoro (o in caso di anticipazioni).
Tfr e Tfs le differenze tra pubblico e privato
Accanto al Tfr troviamo anche il Tfs – trattamento di fine servizio- che è l’ammontare corrisposto al momento della cessazione del rapporto di lavoro ai dipendenti pubblici assunti entro il 31 dicembre 2000 (a quelli assunti successivamente si applica la disciplina del Tfr).
Le principali forme di Tfs sono rappresentate da:
- indennità di buonuscita, corrisposta al personale civile e militare dello Stato pari all’80% dell’ultima retribuzione mensile moltiplicata per gli anni di servizio svolti;
- indennità di premio servizio, riservata al personale sanitario e degli enti locali, pari a un quindicesimo dell’80% dell’ultima retribuzione annua moltiplicata per gli anni di servizio svolti;
- indennità di anzianità, che spetta ai parastatali ed è pari all’ultima retribuzione mensile moltiplicata per gli anni di servizio.
Quando viene pagato il Tfr e da chi
Il Tfr viene erogato al dipendente quando cessa il rapporto di lavoro. In questa occasione il datore di lavoro dovrà determinare l’ammontare del Tfr lordo per calcolare le imposte da versare e liquiderà al dipendente il trattamento di fine rapporto netto.
I termini per la liquidazione del Tfr sono stabiliti dal contratto collettivo di lavoro per i lavoratori del settore privato, questo termine, quindi, può variare in base al CCNL di riferimento. Generalmente è pagato entro un lasso temporale di 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro anche se le disposizione del contratto di lavoro possono prevedere anche che sia versato più tardi, ma comunque entro un anno dalla cessazione.
Per i lavoratori del settore pubblico, invece, la liquidazione segue tempi più lunghi che variano in base alla motivazione che ha portato alla cessazione del rapporto di lavoro e per la precisione:
- non prima di 12 mesi se il rapporto di lavoro si è concluso non per volontà del dipendente (licenziamento, scadenza contratto a termine, pensionamento di vecchiaia o collocamento a riposo d’ufficio);
- non prima di 24 mesi se la cessazione è frutto di richiesta di cessazione del servizio (anche per accedere a pensionamento anticipato).
Anticipazione del Tfr
In alcuni casi i dipendenti del settore privato possono richiedere anche un’anticipazione del proprio Tfr in costanza di rapporto di lavoro (prima, quindi, della cessazione del rapporto). La regola generale vuole che per poter richiedere l’anticipo sia necessaria un’anzianità di servizio di almeno 8 anni e che le somme a titolo di anticipo possano essere concesse solo per far fronte a determinate spese (acquisto casa per se stessi o per i figli, spese mediche improvvise, solo per citare alcuni esempi).
L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.
L’anticipo del Tfr, tra l’altro, non mette a disposizione del dipendente l’intera somma maturata, ma solo l’80%. Da tenere presente che il Tfr anticipato può essere richiesto solo dai dipendenti privati, mentre per quelli del pubblico impiego questo istituto non è previsto ed è necessaria sempre e comunque la cessazione del rapporto di lavoro.
A chi spetta il Tfr?
A dettare le regole del Tfr è l’articolo 2120 del Codice Civile il qual stabilisce che il trattamento di fine rapporto spetti a chiunque svolga lavoro dipendente sia con contratto full time, che part time, sia a tempo determinato che indeterminato ed è riconosciuto indistintamente ai lavoratori del pubblico impiego e a quelli del settore privato.
Il trattamento di fine rapporto spetta sempre e comunque alla cessazione del rapporto di lavoro sia che questo intervenga per dimissioni, sia che il dipendente venga licenziato (anche per giusta causa). Questo perché le somme liquidate non sono un indennizzo o un bonus, bensì parte degli stipendi accantonati dal lavoratore stesso nel corso del periodo di lavoro.
Non spetta, invece, a collaboratori, parasubordinati e lavoratori autonomi.
Come si calcola il Tfr lordo
Come si determina l’importo spettante a titolo di Tfr? Fermo restando che nel pubblico impiego e determinato alla cessazione del rapporto di lavoro calcolandolo sull’ultima retribuzione mensile o annuale, il calcolo nel settore privato come avviene?
A stabilire come calcolare il Tfr lordo è l’articolo 2120 del codice civile. L’importo lordo si ottiene sommando per ogni anno di servizio una quota pari alla retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. Questo è l’importo che ogni anno un dipendente matura. Per le frazioni di anno si computano come mesi interi quelli lavorati per almeno 15 giorni.
Quanto e come viene tassato il Tfr: aliquote e trattenute
Le regole che sono alla base della liquidazione netta sono molto complesse e non è di facile intuizione come funziona la tassazione del trattamento di fine rapporto. Proprio per questo cercheremo di fornire, step by step, quelle che sono le istruzioni per il calcolo che permette di arrivare dal Tfr lordo a quello netto.
Al TFR non si applicano le regole generali in materia di Irpef, poiché il trattamento di fine rapporto è soggetto ad una tassazione separata, che consiste nell’applicazione di un’aliquota media calcolata in relazione agli anni in cui è maturato il trattamento di fine rapporto.
Vediamo di seguito un esempio pratico su come funziona la tassazione del Tfr e come effettuare il calcolo dell’importo netto partendo dal lordo con l’applicazione dell’aliquota media
Per calcolare l’importo del Tfr netto partendo dal lordo bisogna prendere come riferimento le aliquote Irpef degli anni di riferimento e il numero di anni e frazioni di anni di anzianità in servizio.
Il principio della tassazione separata Tfr è quello dell’equità dell’imposizione fiscale, il quale prevede che il reddito prodotto su più anni non venga tassato con le aliquote di riferimento dell’anno di incasso ma con un’aliquota media.
Il calcolo del Tfr con la tassazione separata è più favorevole per il lavoratore, in quanto determinerà un’imposta IRPEF inferiore a quanto dovuto applicando l’aliquota ordinaria relativa al momento dell’incasso effettivo della liquidazione.
Oltre al calcolo effettuato secondo le regole sopra elencate (che spiegheremo meglio di seguito con un esempio pratico), l’Agenzia delle Entrate effettuerà nuovamente il calcolo del Tfr netto prendendo come riferimento l’aliquota Irpef media relativa agli ultimi 5 anni di attività lavorativa. Se l’imposta dovesse essere maggiore rispetto a quanto già versato verrà richiesto di pagare la differenza.
Calcolo tassazione separata Tfr, la procedura
Una volta determinato il Tfr lordo (come somma degli accantonamenti annuali rivalutati) occorre calcolare il Tfr netto.
Il datore di lavoro, che opera come sostituto d’imposta, dovrà seguire il seguente procedimento:
- determinare la base imponibile come somma dei Tfr accantonati nel corso degli anni e opportunamente rivalutati;
- determinare il reddito di riferimento;
- determinare l’aliquota media di tassazione;
- calcolare l’imposta (Irpef).
Da tenere conto che l’aliquota Irpef ordinaria viene applicata, nella tassazione separata, ad una base imponibile più bassa dando, di fatto, vita a un’aliquota più bassa se si considera la tassazione sul totale.
Successivamente, l’Agenzia delle Entrate ricalcolerà l’imposta con riferimento all’aliquota media risultante dalle dichiarazioni fiscali degli ultimi 5 anni.
Come si è detto all’inizio, le norme di riferimento sono l’articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi e l’articolo 2120 del codice civile.
Calcolo Tfr netto: qualche esempio per capire
Il calcolo del Tfr netto con l’applicazione dell’aliquota a tassazione separata dovrà essere effettuato dal datore di lavoro, secondo le regole sopra evidenziate.
Per capire come fare il calcolo del Tfr netto partendo dal lordo procediamo con un esempio numerico.
Il primo passaggio necessario per il calcolo del Tfr netto è ricavare la base imponibile, ovvero calcolare l’importo di riferimento al fine dell’applicazione dell’aliquota di tassazione separata. Il calcolo dell’aliquota media, infatti, prevede che l’aliquota ordinaria sia applicata solo a una quota del Tfr e non all’intero importo e proprio in questo modo si ottiene l’aliquota media.
La prima cosa da fare, quindi, è definire la base imponibile del trattamento di fine rapporto che è pari al Tfr lordo moltiplicato per 12 (parametro fisso) e suddiviso per il totale degli anni di lavoro.
Immaginiamo, ad esempio, che un lavoratore maturi un Tfr lordo in azienda di euro 50.000 in 30 anni di servizio e, per comodità di calcolo, non abbia diritto ad alcuna detrazione fiscale.
Il Tfr netto si calcolerà moltiplicando il lordo per il parametro fisso 12 e dividendo successivamente il totale per gli anni di servizio.
Nello specifico:
(50.000*12)/30= 20.000 euro
L’aliquota Irpef andrà, quindi, applicata solo sui 20.000 euro di base imponibile della tassazione separata e non sul totale del Tfr netto (che ricordiamo era di 50.000 euro).
Occorre a questo punto calcolare l’aliquota rpef utilizzando il sistema di tassazione con aliquote e scaglioni di reddito previsti dalla normativa vigente.
Su 20.000 si applicherà l’aliquota Irpef per quello scaglione di reddito, calcolata con riferimento alle varie aliquote che si sono succedute nel corso dei 30 anni di servizio del dipendente.
A oggi tale aliquota sarà pari al 23% per redditi fino a 28.000 euro, ne consegue che:
20.000*23% = 4.600
Irpef dovuta sul Tfr pari a 4.600 euro
A questo punto per passare dal TFR lordo al TFR netto si dovrà sottrarre dal primo l’Irpef calcolata ovvero:
50.000-4.600=45.400 euro
Ovviamente l’aliquota del 23%, non essendo stata applicata al Tfr totale, non sarà quella media di riferimento. Se si calcola l’imposta pagata e si calcola la percentuale si scopre che sul totale l’aliquota applicata è molto più bassa, infatti l’aliquota media della tassazione separata TFR nel nostro esempio è pari al 9,2% e ottenuta con il calcolo [(4.600/50.000)*100].
Come abbiamo detto, successivamente l’Agenzia delle Entrate dovrà ricalcolare l’imposta con riferimento alle aliquote medie e ai redditi relativi alle dichiarazioni fiscali degli ultimi 5 anni. Se l’imposta sarà superiore, sarà la stessa Agenzia delle Entrate a richiedere il saldo.
Come controllare il Tfr maturato
Controllare il Tfr lordo non è un problema che i lavoratori dipendenti del settore privato, visto che l’ammontare del trattamento di fine rapporto è riportato in ogni busta paga.
In ogni cedolino dello stipendio, ogni mese, si possono controllare le voci:
- retribuzione utile Tfr (mensile);
- Tfr maturato mese;
- Tfr spettante (totale dall’inizio del rapporto di lavoro).
Tfr maturato al 31 dicembre 2000, come si tassa
Per il Tfr maturato entro il 31 dicembre 2000 la tassazione si calcola in un modo differente. Fino alla fine del 2000, infatti, l’imponibile del trattamento di fine rapporto si otteneva decurtando l’ammontare totale di 309,87 euro per ogni anno di servizio, senza tenere conto dell’anzianità.
Facciamo un esempio pratico: un lavoratore ha maturato fino al 31 dicembre 2000 un Tfr pari a 20.000 euro lavorando 13 anni. Per calcolare la base imponibile del Tfr si dovrà decurtare dal Tfr lordo totale 309,87 euro per ogni anno dei 13 lavorati, ovvero una somma pari a 4.028,31 euro.
Il calcolo da eseguire è questo:
- Deduzione: 309,87 x 13 = 4.038,31 euro;
- Imponibile fiscale: 20.000 – 4028,31 = 15.971,69 euro.
Sull’imponibile fiscale, poi, si procede al calcolo dell’imposta dovuta determinando l’aliquota media che si rivaca applicando l’aliquota Irpef in vigore nell’anno di maturazione del Tfr, sul reddito di riferimento e nel dettaglio:
23% di 15.971,69 euro = 3.673,48 euro.
Si tratta di un’imposta pari a 3.673,48 euro che porta il Tfr lordo a diventare un Tfr netto pari a 16.326,52 euro.
L’aliquota media applicata è pari al 18,36%, ottenuta con il calcolo 3.673,48/20.000*100.
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L’articolo 2120 del codice civile
“In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di cui all’art. 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l’incremento dell’indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.
L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.
Nell’ipotesi di cui all’articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall’indennità prevista dalla norma medesima.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione”.
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