Avvocati: sulla Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati due nuovi regolamenti che modificano l’esame di abilitazione e i controlli sull’effettivo svolgimento della professione.
Avvocati: cambiano i regolamenti dell’esame di abilitazione alla professione forense.
Mentre il CNF e il Ministero della Giustizia stanno vagliando l’ipotesi riguardante l’introduzione di corsi di formazione a numero chiuso per poter essere abilitati alla professione, nella giornata di ieri sono stati pubblicati due nuovi regolamenti ministeriali che modificano in parte le modalità d’esame di abilitazione alla professione avvocato.
Questi due nuovi regolamenti non riguardano solamente l’esame, ma anche l’esercizio della professione avvocato e i controlli sull’effettivo svolgimento della stessa.
Esame avvocato: i regolamenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
Nella Gazzetta Ufficiale n°81 del 7 Aprile sono stati pubblicati due decreti ministeriali che introducono numerose novità.
Nel dettaglio, il n°47 è il “Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione forense”.
Il n° 48, invece, è il “Regolamento recante disciplina delle modalita’ e delle procedure per lo svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali”.
Cosa cambia con questi due nuovi regolamenti? Quali novità vengono introdotte? Bisogna fare molta attenzione a non confondere questi due decreti con le modifiche che presto verranno apportate alla modalità di accesso alla professione avvocato.
Infatti, nonostante il CNF nei giorni scorsi abbia espresso parere positivo, non c’è ancora l’ufficialità riguardante l’introduzione di un corso di formazione a numero chiuso che il praticante avvocato dovrà sostenere durante i 18 mesi di tirocinio.
Tuttavia, in attesa della rivoluzione che presto colpirà l’abilitazione alla professione forense, i due decreti ministeriali pubblicati ieri sulla Gazzetta Ufficiali portano comunque delle novità interessanti. Vediamo quali sono.
Decreto n°47: accertamento dell’esercizio professionale
Il regolamento n°47 introduce delle novità atte a garantire l’esercizio effettivo della professione avvocato. Tramite questo decreto si vuole evitare l’effetto “parcheggio” di molti professionisti, e per questo è previsto che ogni tre anni (a decorrere dal 7 aprile 2016) il Consiglio dell’Ordine circondariale verificherà che ogni avvocato iscritto all’Albo eserciti la professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. Tale verifica, però, non verrà svolta per i primi 5 anni dall’iscrizione all’albo.
Secondo quali criteri il Consiglio determinerà se la professione rispetta le condizioni previste? Per poter essere esercitata in modo “effettivo, continuativo, abituale e prevalente”, la professione forense dovrà rispettare i seguenti requisiti:
- l’avvocato è titolare di una partita IVA, oppure è membro di una società o associazione professionale titolare di partita IVA;
- deve avere l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività forense. Le suddette condizioni possono essere rispettate anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
- ogni anno deve aver trattato almeno 5 affari;
- deve essere titolare di una PEC, e deve averla comunicata all’Ordine;
- ha assolto ogni obbligo professionale in base a quanto stabilito dal CNF;
- ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione.
Nel caso in cui questi requisiti vengono a mancare, il Consiglio dell’Ordine provvede alla cancellazione. Tuttavia, l’avvocato ha ancora 30 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni. Per poter richiedere le reiscrizione, l’avvocato dovrà dimostrare di aver recuperato i requisiti mancanti.
Ecco il testo completo del decreto n°47:
Decreto n°48: esame di Stato per l’abilitazione
Nel decreto n°48 vengono apportate delle modifiche all’Esame Avvocato, così da evitare una fuga di notizie nelle ore che precedono le prove.
Nel dettaglio, in questo regolamento si prevede che le tracce dei temi verranno trasmesse dal Ministero della Giustizia al presidente della commissione distrettuale nella fascia temporale compresa tra i 120 e i 60 minuti che precedono la prova scritta.
Le tracce saranno inviate tramite Posta Elettronica Certificata, e la mail sarà protetta da crittografia. Il regolamento modifica anche le modalità della prova orale, che sarà pubblica e durerà almeno 45 minuti, ma non dovrà superare i 60.
Le domande dell’esame orale verranno estratte a sorte da un archivio telematico del Ministero. La commissione però potrà rivolgere al candidato anche delle domande inerenti a quelle estratte, purché siano di approfondimento del tema trattato.
Ecco il testo completo del decreto n°48:
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