Avvocati e segreto professionale: quali sanzioni in caso di violazione dell’obbligo?

Isabella Policarpio

5 Aprile 2019 - 17:02

L’avvocato è tenuto a mantenere il segreto professionale, anche dopo la fine dell’incarico. Eccezioni e sanzioni deontologiche e penali.

Avvocati e segreto professionale: quali sanzioni in caso di violazione dell’obbligo?

Il segreto professionale è uno dei principi fondamentali alla base della professione forense, necessario ad assicurare la trasparenza dei rapporti tra assistito e avvocato, per instaurare una collaborazione vincente.

Il segreto professionale dell’avvocato è previsto dall’articolo 28 del Codice deontologico attualmente in vigore (a partire dal 16 dicembre del 2014) che lo consacra come un diritto-dovere dell’avvocato, nel rispetto degli orientamenti dell’Unione Europea.

Dunque, l’avvocato è tenuto a mantenere il segreto professionale sia durante lo svolgimento dell’incarico che dopo il suo espletamento, tranne nelle ipotesi che andremo ad elencare.

La violazione del segreto professionale non solo integra una trasgressione del codice deontologico forense, ma può costituire un vero e proprio reato, disciplinato dall’articolo 622 del Codice Penale.

Avvocato e segreto professionale: obblighi e sanzioni

Anche l’avvocato, come molti professionisti, è tenuto a mantenere il segreto professionale relativamente alle informazioni dei suoi assistiti. Il dovere di segretezza riguarda tutte le informazioni di cui l’avvocato viene a conoscenza in ragione del suo mandato.

Non solo, il dovere di mantenere il segreto professionale non si esaurisce nemmeno dopo la fine dell’incarico.

La violazione del segreto professionale costituisce un comportamento anti-deontologico, dal quale può discendere l’applicazione di provvedimenti disciplinari o sanzioni da parte dell’Ordine di appartenenza. Naturalmente le conseguenze sono proporzionate alla gravità della condotta e all’entità delle informazioni diffuse.

Il segreto professionale deve essere rispettato sia dall’avvocato investito del mandato, sia dagli eventuali tirocinanti, dipendenti, collaboratori e consulenti del quale si avvale. In pratica l’avvocato risponde personalmente per violazione della segretezza anche se il fatto è commesso da terzi.

Segreto professionale dell’avvocato: le eccezioni

Il dovere di segreto professionale a cui l’avvocato è tenuto può essere derogato in caso di:

  • svolgimento dell’attività di difesa;
  • per impedire la commissione di un reato particolarmente grave;
  • per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente/parte assistita;
  • in costanza di una procedura disciplinare.

In ogni caso, anche in queste ipotesi eccezionali, l’avvocato è tenuto a confessare solo lo stretto necessario, quindi senza divulgare, ove possibile, i segreti del cliente nella sua interezza.

Violazione del segreto professionale: quali sanzioni?

La violazione del segreto professionale - dell’avvocato e non solo - oltre ad essere un illecito deontologico punibile dall’Ordine di appartenenza, può integrare anche una fattispecie di reato.

Si tratta del delitto disciplinato dall’articolo 622 del Codice Penale che punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 510 euro chiunque riveli, senza giusta causa, le informazioni apprese in ragione del proprio ufficio, professione, arte o mestiere.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa.

La ratio della previsione normativa è tutelare la libertà e la segretezza dei rapporti professionali e la loro conservazione anche dopo l’espletamento dell’incarico.

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