Avvocati: risarcimento danni al cliente per mancata informazione o dissuasione

Isabella Policarpio

26 Aprile 2019 - 11:56

La mancata informazione o dissuasione del cliente obbliga l’avvocato al risarcimento del danno secondo la regola del “più probabile che non”. Lo dice la Corte d’Appello di Roma.

Avvocati: risarcimento danni al cliente per mancata informazione o dissuasione

L’avvocato è responsabile per mancata informazione o dissuasione del cliente se dalla sua negligenza deriva la compromissione della posizione dell’assistito, il quale potrà agire per chiedere il risarcimento danni.

La Corte d’Appello di Roma, richiamando quanto sancito dalla Cassazione in più occasioni, ha evidenziato che il nesso causale tra il danno arrecato al cliente e la negligenza dell’avvocato non può essere provato in termini di certezza ma che occorre applicare la regola del “più probabile che non”.

La responsabilità dell’avvocato è esclusa - a meno che non rilevi il dolo o la colpa grave - solo in caso di diversa interpretazione di leggi o questioni opinabili.

Responsabilità professionale dell’avvocato in caso di mancata informazione o dissuasione: la vicenda

L’avvocato è tenuto a rispettare gli obblighi di informazione o dissuasione dal compimento di atti o azioni del cliente, in caso contrario può essere condannato al risarcimento del danno. Così ha chiarito la Corte d’Appello di Roma che di recente si è occupata di definire i confini della responsabilità professionale dell’avvocato.

Il dovere di informazione o dissuasione rientra nel più generico dovere di diligenza professionale poiché la negligenza e l’imperizia dell’avvocato possono compromettere in maniera decisiva l’esito del giudizio. La responsabilità dell’avvocato è esclusa - a meno che non rilevi il dolo o la colpa grave - solo in caso di diversa interpretazione di leggi o questioni opinabili.

In particolare, la Corte d’Appello di Roma ha richiamato quanto stabilito dalla Cassazione in una vecchia decisione:

“La responsabilità professionale dell’avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, c.c.; tale violazione, ove consista nell’adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente, non è né esclusa né ridotta per la circostanza che l’adozione di tali mezzi sia stata sollecitata dal cliente stesso, essendo compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell’attività professionale (Cass. 28 ottobre 2004, n. 20869), peraltro essendo tenuto l’avvocato ad assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, non solo al dovere di informazione del cliente ma anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione dello stesso ed essendo tenuto, tra l’altro, a sconsigliare il cliente dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole.”

(Corte di Cassazione, 30 luglio 2004, n. 14597).

Responsabilità dell’avvocato: il criterio del “più probabile che non”

Detto ciò, è evidente che la responsabilità dell’avvocato non può derivare solamente dallo scorretto adempimento dell’attività processuale, ma occorre verificare il danno effettivo arrecato al cliente e se, qualora l’avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, il cliente avrebbe conseguito il risultato sperato (ovviamente mediante valutazioni probabilistiche).

In altre parole, prima di riconoscere la responsabilità professionale dell’avvocato bisogna accertare il nesso eziologico tra la condotta omissiva o commissiva dell’avvocato ed il conseguente risultato.

Si tratta, tuttavia, di un evento irripetibile e quindi il nesso causale deve essere accertato secondo il criterio del “più probabile che non” e non in termini di assoluta certezza.

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