Fino all’11 febbraio è possibile fare domanda per il bonus negoziazione e arbitrati: ecco documenti e moduli da presentare.
Dall’11 gennaio fino all’11 febbraio è possibile presentare istanza al Ministero della Giustizia per fruire del bonus negoziazioni e arbitrati, o credito d’imposta. Il bonus è fruibile per tutti i contribuenti che nel 2015 hanno dovuto sostenere spese di avvocatura per negoziazioni assistite e arbitrati, in caso di successo delle prime e di conclusione con lodo dei secondi.
Il Ministero di Giustizia ha pubblicato le istruzioni sulla Gazzetta Ufficiale n.5 dell’8 gennaio 2016. Il ministero ha messo on line un apposito modulo di richiesta per il bonus negoziazioni e arbitrati: ecco le istruzioni su come inviarlo e compilarlo.
Bonus per negoziazioni e arbitrato: di cosa si tratta?
Con il D.L. 83/2015 viene riconosciuto a chi ha sostenuto spese per l’assistenza di negoziazioni e arbitri per un arbitrato un bonus pari al compenso corrisposto fino a un tetto massimo di 250 euro. Il limite è da imputarsi alle risorse stanziate per il 2016 che si attestano a 5 milioni di euro.
Si tratta di un credito d’imposta al quale si ha diritto solo in caso di successo della negoziazione e di risoluzione dell’arbitrato con lodo.
Il credito d’imposta non dà luogo a rimborsi e non concorre alla formazione del reddito al fine del calcolo delle imposte sui redditi e dell’Irap.
Bonus negoziazioni e arbitrati: come fare la richiesta?
La richiesta per il bonus deve essere compilata e inviata esclusivamente per via telematica.
Il form è reso disponibile, dal 10 di gennaio, in un’area dedicata del sito del Ministero della Giustizia, denominata: Incentivi fiscali alle misure di degiurisdizionalizzazione di cui al decreto-legge n. 132 del 2014.
Il modulo deve essere compilato e inviato entro l’11 febbraio, pena la decadenza del diritto di fruire del credito d’imposta.
Fondamentale allegare alla richiesta:
- in caso di negoziazione assistita, copia dell’accordo e prova della trasmissione di quest’ultimo al Consiglio dell’Ordine degli avvocati,
- in caso di arbitrio, copia del lodo arbitrale che ha concluso il procedimento, e la copia per immagine dell’originale o della copia autentica del provvedimento giudiziale di trasmissione del fascicolo;
- copia della fattura rilasciata dall’avvocato o dall’arbitro;
- copia della quietanza, del bonifico, dell’assegno o di qualunque altro documento che attesti l’effettiva corresponsione del compenso per l’anno 2015;
- copia del documento di identità del richiedente.
Sarà compito del Ministero della Giustizia comunicare entro il 30/04/2016 l’effettivo importo a cui il richiedente ha diritto, attraverso le modalità pubblicate sul sito del ministero.
Come usare il bonus negoziazioni e arbitrati
Si ricorda che il credito d’imposta va indicato nel 730, o modello UNICO, e può essere utilizzato:
- per chi ha la partita Iva, in compensazione;
- per i contribuenti persone fisiche, non titolari di redditi d’impresa o lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi.
Dal 2016 il credito d’imposta su negoziazioni e arbitrati è stato messo a regime, e non più in via sperimentale, grazie alla Legge di Stabilità del 2016.
Sempre nell’ambito della Legge di Stabilità 2016, nel pacchetto «cultura e sicurezza», è stato introdotto il bonus videosorveglianza: un credito di imposta per tutti i contribuenti che devono sostenere spese di videosorveglianza.
Mentre per quanto riguarda il quinquennio 2015-2019, il governo premia tutte le aziende che investono in ricerca e sviluppo, concedendo la possibilità di fruire di un credito d’imposta.
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