Buoni fruttiferi postali: Buono tradito è la campagna di Confconsumatori

Carmine Orlando

12/06/2020

La Confederazione generale dei consumatori lancia la campagna di recupero fondi per i risparmiatori che si sono sentiti traditi da Poste Italiane per quanto concerne i rimborsi dei buoni fruttiferi.

Buoni fruttiferi postali: Buono tradito è la campagna di Confconsumatori

E’ da tempo aperto una sorta di scontro tra Poste Italiane e i suoi clienti che riguarda i buoni fruttiferi. Sempre più di frequente, l’Arbitro Bancario e Finanziario sentenzia a favore del consumatore. L’oggetto del contendere fino a maggio 2020 si riferiva al fatto che Poste Italiane rimborsava i buoni fruttiferi concernenti la serie Q/P applicando un tasso minore a quello apposto sul retro del buono.

Conclusa questa vicenda è arrivato il momento della prescrizione. In qualche caso, il consumatore è andato a chiedere il rimborso del buono fruttifero postale ordinario per poi sentirsi rispondere dall’impiegato che era scaduto.

Poste Italiane sostiene che il termine di prescrizione di un buono della serie AA3 che ha una durata di sette anni, debba decorrere dalla sua data di emissione. In realtà, il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2001 (G.U. n. 246 del 22-10-2001 – Allegato1 dispone che i buoni fruttiferi postali serie AA3, debbano essere liquidati al termine del settimo anno successivo a quello di sottoscrizione.

Poiché sembra chiaro che l’ABF dia ragione ai risparmiatori in questi casi, l’Associazione Confconsumatori ha deciso in nome del «Buono tradito», di intraprendere una campagna nazionale mirata al recupero dei soldi a favore dei consumatori.

A partire dal 1° gennaio 1987 sono stati emessi i buoni della serie “Q” sottoposti alle prescrizioni del decreto ministeriale del 13 giugno 1986. Sui suddetti si è creato un caos, in quanto Poste Italiane appone timbri modificativi della stampigliatura originale del Buono che non comprendono né eliminano, la fruttificazione tra il 21º e il 30º anno. Poste Italiane su indicazione di Cassa Depositi e Prestiti ritiene il decennio in questione infruttifero, negando così gli interessi relativi.

Tornando al problema della prescrizione, ci si trova di fronte alla presenza di vari timbri che spesso si contraddicono o si prestano a una lettura impossibile. Per questo motivo sono molti i consumatori a cui Poste Italiane ha negato il rimborso del buono. Anche in questo caso, una decisione del Tribunale di Cosenza che ha riscontrato una serie di timbri illeggibili, ha ritenuto che venisse a mancare la prescrizione a causa dell’impossibilità di lettura dei periodi temporali.

Un’altra questione riguarda i buoni emessi dopo il 28 dicembre 2000 appartenenti alla serie AF nel vigore delle meno favorevoli serie AA1 e AA2. In questi casi, fa fede la data riportata nel buono.

Per tutti i casi sopraelencati che fanno riferimento ai buoni fruttiferi postali i risparmiatori possono rivolgersi direttamente alla Confederazione generale dei consumatori attraverso la casella postalerisparmio@confconsumatori.it oppure alle varie sedi sparse nel territorio italiano rintracciabili su questo portale.

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