Buoni fruttiferi postali prescritti durante il Covid: ecco le nuove scadenze

Carmine Orlando

22 Giugno 2020 - 17:51

Le nuove disposizioni in materia di prescrizione che riguardano i Buoni postali cartacei nella fase di emergenza coronavirus che ancora perdura, previste dal decreto Rilancio.

Buoni fruttiferi postali prescritti durante il Covid: ecco le nuove scadenze

Sono tanti i possessori di buoni fruttiferi postali cartacei caduti in prescrizione nel periodo dell’emergenza da COVID-19. A questo proposito, Poste Italiane ha comunicato sulla sua pagina ufficiale che i titolari di uno o più Buoni cartacei il cui termine di prescrizione è collocato nell’arco temporale che va dal 1° febbraio al 31 luglio 2020 inclusi, hanno tempo fino al 30 settembre 2020 per esigerli.

L’avviso di Poste Italiane richiama le nuove disposizioni previste dal decreto Rilancio 19 maggio 2020 n.34, all’art. 34 comma 3, secondo cui i buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli eventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza.

Buoni fruttiferi postali: la prescrizione ordinaria

La prescrizione di un buono fruttifero postale cartaceo arriva dopo 10 anni dal termine ultimo di scadenza dello stesso. Ovvero, il sottoscrittore perde la possibilità di recuperare sia il capitale investito che gli interessi.

Ovviamente, il problema non interessa i Buoni postali in forma dematerializzata, in quanto arrivati alla scadenza vengono rimborsati automaticamente tramite accredito sul conto di regolamento dell’intestatario.

Sottoscrizione semplificata dei Buoni postali previsti dal decreto Rilancio

L’art.34 del Decreto-Legge 19/05/2020 n.34, prevede altre disposizioni concernenti i buoni fruttiferi postali, in linea con l’utilizzo di iter semplificativi necessari per limitare la possibilità di contagi al coronavirus e al contempo fornire maggiore risorse per il sostegno.

Nello specifico, i buoni fruttiferi postali dematerializzati nel periodo compreso dal 1° febbraio al 31 luglio 2020 possono essere sottoscritti per via telefonica rispettando tutte le modalità previste dalla normativa vigente.

Deve essere accertata l’identità del sottoscrittore, il consenso deve avvenire con registrazione vocale, tutte le modalità devono garantire la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità, custodita dal proponente. Tutte le informazioni devono essere fornite all’utente. Al termine delle procedure telefoniche e ultimazione della sottoscrizione del Buono, il sottoscrittore deve ricevere la copia del contratto e dal momento della ricezione partirà il termine per il diritto di recesso.

Come calcolare la prescrizione

Non c’è alcuna possibilità di ricevere il rimborso di un Buono caduto in prescrizione, il cui termine decorre dalla data di scadenza o dal giorno del suo ritrovamento. Pertanto, è fondamentale conoscere la scadenza del Buono.

I buoni fruttiferi postali ordinari emessi fino al 27 dicembre 2000 (Serie Z) durano 30 anni e dopo la scadenza non ci sono ulteriori interessi che maturano. Quelli successivi alla predetta data di emissione appartengono alla Serie A1 in avanti e durano 20 anni. Altri tipi di Buoni possono durare 3, 6 o 9 anni.

Per quanto riguarda i Buoni Serie AA4, la liquidazione può avvenire al termine del settimo anno successivo a quello di emissione.

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