Cassa integrazione Covid, tutti gli aiuti ancora attivi: le date da ricordare

Teresa Maddonni

4 Ottobre 2021 - 12:40

Tutto sugli ammortizzatori sociali Covid attivi da richiedere negli ultimi mesi del 2021: dalla cassa integrazione all’esonero del contributo addizionale. Ecco quali sono e le scadenze.

Cassa integrazione Covid, tutti gli aiuti ancora attivi: le date da ricordare

Cassa integrazione Covid e non solo: sono diversi gli aiuti in termini di ammortizzatori sociali ancora attivi.

Le date da ricordare per ottenere, ammesso che se ne abbia diritto, gli aiuti della cassa integrazione Covid sono almeno due: 31 ottobre e 31 dicembre, ma con le dovute distinzioni.

Già INPS con la circolare n.125 del 9 agosto 2021 ha riepilogato quali sono gli aiuti di cassa integrazione Covid ancora attivi, e disciplinati dai decreti Sostegni, e che riportiamo di seguito alla luce delle scadenze imminenti.

Cassa integrazione Covid: entro il 31 ottobre per CIGD e assegno ordinario

Tra le settimane di cassa integrazione Covid troviamo quelle relative alla CIG in deroga e assegno ordinario introdotte dal decreto Sostegni da utilizzare entro il 31 ottobre.

Ci riferiamo nel dettaglio all’articolo 8 comma 2 del decreto n.41/2021 convertito dalla legge n. 69/2021. Si tratta di 28 settimane di cassa integrazione per l’emergenza Covid da poter richiedere nel periodo che va dal 1° aprile al 31 dicembre 2021. Per chi tuttavia ha utilizzato la cassa integrazione Covid senza soluzione di continuità le settimane scadono, motivo per cui abbiamo indicato due date, il 31 ottobre 2021. Le 28 settimane di cassa integrazione Covid si rivolgono a:

  • datori di lavoro che fanno riferimento al FIS, Fondo di integrazione salariale;
  • datori di lavoro che fanno riferimento ai fondi di solidarietà bilaterali;
  • chi accede alla cassa integrazione in deroga.

Cassa integrazione guadagni straordinaria per 26 settimane

Tra gli ammortizzatori sociali ancora attivi e che si possono richiedere entro il 31 dicembre 2021 troviamo la cassa integrazione guadagni straordinaria per 26 settimane come disciplinato dall’articolo 40 del decreto 73/2021 convertito dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021.

Si tratta di una misura pensata dal governo per il graduale superamento del blocco dei licenziamenti, quello che si può definire contratto di solidarietà.

La cassa integrazione Covid in esame si riferisce alle imprese che nel primo semestre 2021 abbiano subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell’anno 2019.

Queste imprese possono presentare domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria appunto per una durata massima di 26 settimane nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del decreto (26 maggio) al 31 dicembre 2021.

È necessario tuttavia stipulare accordi collettivi aziendali di riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali.

La riduzione media oraria non può essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall’accordo collettivo.

Per ciascun lavoratore invece la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo. La retribuzione dei lavoratori viene portata al 70%.

La misura è rivolta ai datori di lavoro di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n.148/2015.

Cassa integrazione straordinaria per 13 settimane

Il decreto Sostegni bis, assorbendo le disposizioni del decreto n.99/2021 poi abrogato, introduce l’articolo 40-bis.

È stato introdotto un ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in favore dei datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa a causa del Covid e che non possono ricorrere ai trattamenti d’integrazione salariale di cui al decreto n. 148/2015.

La cassa integrazione straordinaria Covid in oggetto può avere una durata massima di 13 settimane fruibili nel periodo che va dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021.

Le 13 settimane sono per i datori di lavoro che, avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile - come stabiliti dall’articolo 4 e dall’articolo 22, comma 5, del D.lgs n. 148/15 - non possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinari o straordinari di cui al medesimo decreto.

I datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015.

Aziende strategiche e CIGO per il tessile

Per le aziende strategiche ammortizzatori sociali sono stati introdotti dal decreto Sostegni bis.

In particolare l’articolo 45 introduce una proroga di 6 mesi per la cassa integrazione straordinaria per cessione dell’attività entro il termine del 31 dicembre 2021.

Il decreto n.103/2021 ha introdotto poi 13 settimane, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, di cassa integrazione straordinaria sempre per le imprese d’importante rilevanza strategica e con meno di 1000 dipendenti.

Il comma 50 bis del decreto Sostegni bis convertito prevede per i datori di lavoro del settore tessile individuati nei codici ATECO 13-14 e 15, una cassa integrazione ordinaria per l’emergenza in base all’articolo 19 del decreto Cura Italia 2020.

Anche qui spunta la data del 31 ottobre per avere l’ammortizzatore sociale e infatti il periodo coperto dalle settimane di CIGO Covid si riferisce ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività ricadente nell’arco temporale 1° luglio-31 ottobre 2021. Il massimo è di 17 settimane e senza contributo addizionale dovuto.

Per maggiori dettagli e approfondimenti rimandiamo alla utile circolare INPS di agosto che alleghiamo di seguito.

Circolare n. 125 del 9 agosto 2021
ndicazioni in ordine agli interventi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dai decreti-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 30 giugno 2021, n. 99 e 20 luglio 2021, n. 103.

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