Cassa integrazione Covid: la domanda integrativa per i periodi antecedenti al 29 marzo 2021 può essere inoltrata entro il 7 agosto. INPS con la circolare n. 99 sul buco normativo da colmare.
Cassa integrazione Covid: c’è chi può integrare la domanda per l’ammortizzatore sociale entro la scadenza del 7 agosto 2021. Lo comunica l’INPS nella circolare n.99 dell’8 luglio 2021.
Con il documento dell’8 luglio l’Istituto richiama quanto già anticipato nel precedente messaggio n. 1297/2021 e la successiva circolare n. 72/2021.
In particolare l’INPS interviene sulle modifiche apportate al decreto n.41/2021 (decreto Sostegni) dalla legge di conversione n.69/2021.
La legge di conversione stabilisce che la cassa integrazione Covid introdotta a marzo, vale a dire le 13 settimane di CIGO e le 28 settimane di CIGD e ASO fruibili dal 1° aprile, possono in verità essere richieste in continuità con le precedenti 12 settimane della Legge di Bilancio 2021.
Con il decreto Sostegni di marzo si era infatti creato un buco normativo colmato solo in parte dall’INPS tra il 29 marzo e il 1° aprile. Restava un buco antecedente a quella data per il quale è intervenuto poi il legislatore.
Le aziende, per fruire così della cassa integrazione Covid, possono presentare domanda integrativa entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare n.99 quindi entro il 7 agosto 2021, per i periodi scoperti fino al 28 marzo ferma restando la validità della precedente domanda integrativa decorrente dal 29 marzo già presentata.
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Cassa integrazione Covid: domanda integrativa entro il 7 agosto
Per la cassa integrazione Covid la domanda integrativa va presentata entro il 7 agosto.
Nella circolare, come anticipato, l’INPS ricorda che la legge n.69/2021 di conversione del decreto Sostegni prevede la possibilità di richiedere le nuove settimane di cassa integrazione Covid di cui all’articolo 8 del decreto n.41/2021 in continuità con quelle della Legge di Bilancio con il comma 2 bis. Si legge nella circolare dell’8 luglio:
“La ratio della norma è, infatti, quella di consentire, ai datori di lavoro che hanno sospeso l’attività lavorativa senza soluzione di continuità a partire dal 1° gennaio 2021, di proseguire a utilizzare i trattamenti di integrazione salariale legati all’emergenza epidemiologica.”
La novità introdotta dal comma 2 bis, con la possibilità di domanda integrativa di cassa integrazione Covid, si applica esclusivamente a quei datori di lavoro che avendo già avuto integralmente autorizzate le 12 settimane della Legge di Bilancio 2021 sarebbero rimasti altrimenti privi di ammortizzatori sociali per alcune giornate.
Specifica l’Istituto:
“I datori di lavoro cui siano stati integralmente autorizzati i periodi (12 settimane) di cui alla legge n. 178/2020 e che, in relazione alle indicazioni fornite con la circolare n. 72/2021, hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID 19 -DL 41/2021” per periodi decorrenti dal 29 marzo 2021, possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, con la medesima causale, per periodi antecedenti alla predetta data e fino al 28 marzo 2021.”
A seguito della circolare n.72/2021 del 29 aprile (prima della legge di conversione del decreto Sostegni bis) con la quale l’INPS autorizzava la domanda integrativa con decorrenza dal 29 marzo, gli esperti avevano sottolineato che comunque restava il buco (sempre sulla base della logica della continuità) antecedente al 28 marzo.
La nuova domanda integrativa con scadenza il 7 agosto quindi, fermo restando che sono valide le domande per periodi decorrenti dal 29 marzo 2021 già presentate, riguardano periodi antecedenti quella data e fino al 28 marzo.
Le domande integrative di cassa integrazione Covid, specifica l’INPS, devono riguardare lavoratori occupati presso la medesima unità produttiva oggetto della originaria istanza, “anche se non presenti nella medesima domanda, purché risultanti in forza all’azienda alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 41/2021).”
Cassa integrazione Covid: domanda per i periodi dal 1° aprile
Per i periodi di cassa integrazione Covid per i quali non vale il principio di continuità di cui abbiamo detto la domanda decorre normalmente dal 1° aprile per le settimane del decreto Sostegni e nel rispetto dei tradizionali termini decadenziali di trasmissione.
Specifica infatti l’INPS nella circolare dell’8 luglio:
“Si conferma che l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti dai commi 1 e 2 del menzionato articolo 8 del decreto–legge n. 41/2021 (13 settimane per la CIGO e 28 settimane per l’ASO e la CIGD), per periodi che decorrono dal 1° aprile 2021, prescinde, invece, dal ricorso e dalle modalità di utilizzo degli ammortizzatori sociali introdotti dalla legge n. 178/2020 (cfr. il paragrafo 4 della circolare n. 72/2021).”
In questo caso al solito la domanda per la cassa integrazione Covid va inviata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.
Per maggiori dettagli rimandiamo al testo completo della circolare che alleghiamo di seguito.
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